Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12646 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 25/06/2020), n.12646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8175/2015 proposto da:

P.G., P.M.C., P.W. e

Pu.Gi. tutti quali eredi di Pa.Wa., deceduta, elettivamente

domiciliati in Roma Via Britannia 54 Scala D Interno 5, presso lo

studio dell’avvocato Lijoi Andrea che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., P.F., P.M.C.,

elettivamente domiciliate in Roma Via Cicerone 49 presso lo studio

dell’avvocato Giuffrida Roberto che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Porto Roberto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2019 dal Presidente relatore Cons. Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e

l’accoglimento del secondo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato Andrea Lijoi, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato Roberto Giuffrida, difensore delle resistenti, che

ha chiesto l’accoglimento del controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le sigg.re C.R., P.M.C. e P.F. – eredi (la prima quale moglie e la altre due quali figlie) del sig. P.A. – convennero davanti al Tribunale di Roma la sig.ra Pa.Wa., deducendo che costei, con scrittura del 7 agosto 1985, aveva veduto al suddetto P.A. per il corrispettivo di venti milioni di lire, interamente corrisposto, la nuda proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS), con le relative pertinenze, a lei pervenuto per successione al marito P.S.. Le attrici quindi – dato atto della indisponibilità della sig.ra Pa.Wa. a riprodurre in un atto pubblico il consenso traslativo dalla stessa già espresso nella menzionata scrittura privata – chiedevano che il Tribunale accertasse il loro diritto, acquistato per successione ad P.A., di nuda proprietà sul suddetto immobile.

La sig.ra Pa.Wa. si costituiva resistendo alla domande; nel corso del primo grado di giudizio ella decedeva e, all’esito della riassunzione della causa – effettuata impersonalmente nei confronti degli eredi di costei – si costituivano, in tale qualità, i sigg. P.G. e P.W..

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di C.R. e di P.M.C. e F. e dichiarava che il compendio immobiliare (appartamento e pertinenze) venduto da Pa.Wa. ad P.A. era loro pervenuto per successione a quest’ultimo.

La Corte di appello di Roma, adita con l’appello degli eredi di Pa.Wa., frattanto deceduta, P.G., Gi., W. e M.C., ha confermato la sentenza di primo grado.

La Corte capitolina ha in primo luogo rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto delle attrici alla trascrizione della scrittura privata del 7 agosto 1985, già proposta in primo grado da Pa.Wa. e implicitamente disattesa del tribunale. La corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice secondo cui l’oggetto della domanda attorea non era l’accertamento del diritto alla trascrizione della scrittura del 7 agosto 1985, bensì l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà del compendio immobiliare.

In secondo luogo, per quanto qui ancora interessa, la corte distrettuale ha ritenuto inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto proposta per la prima volta in appello, l’eccezione di prescrizione ex art. 480 c.p.c., del diritto delle attrici di accettare l’eredità del proprio dante causa P.A.

La sentenza della Corte d’appello di Roma è stata impugnata per cassazione dagli eredi di Pa.Wa. – P.G., Gi., W. e M.C. – sulla scorta di due motivi.

C.R. e P.M.C. e F. hanno depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 15 febbraio 2019, per la quale solo le contro ricorrenti hanno depositato una memoria; all’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto la rimessione alla pubblica udienza; quest’ ultima, in prossimità della quale anche i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa, è stata svolta il 2.10.19 e, nella stessa, il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2652 c.c., n. 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando che alla data di proposizione della domanda delle attrici (3 luglio 2002) il diritto di costoro alla trascrizione nei registri immobiliari della scrittura privata di compravendita del 7.8.1985 si fosse estinto per prescrizione. Nel mezzo di ricorso si argomenta che tutte le situazioni giuridiche soggettive si estinguerebbe entro un limite temporale da individuare, in via analogica, in quello – di carattere generale – previsto dall’art. 2946 c.c., con la conseguenza che “la domanda per l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata in questione doveva essere trascritta entro dieci anni dalla data della scrittura privata stessa” (pag. 13 del ricorso).

Il motivo è infondato. Come gli stessi ricorrenti sottolineano a pag. 15 del ricorso, la domanda proposta dalle attrici, qui controricorrenti, verte “sull’accertamento giudiziale dell’avvenuto trasferimento di un bene immobile”; le attrici, cioè, hanno introdotto una domanda di accertamento del loro diritto di proprietà sull’immobile in contesa (cfr. Cass. SSUU 173196, dove si chiarisce che l’acquirente che agisca in base ad una scrittura privata di vendita immobiliare non autenticata o non giudizialmente accertata intende ottenere una sentenza dichiarativa che accerti l’essersi già prodotto, con efficacia ex tunc, l’effetto traslativo del contratto con effetti reali e realizzi un titolo idoneo per la trascrizione; conformi Cass. 6919/97, Cass. 15859/02). Ciò posto, deve osservarsi che, secondo il risalente insegnamento di questa Suprema Corte, l’azione di accertamento del proprio diritto che il proprietario fa valere nei confronti di chi ne contesta la sussistenza è imprescrittibile, atteso che tale azione, anche se non ha effetti recuperatori (come la rei vindicatio) o di accertamento della inesistenza di diritti di terzi (come l’actio negatoria), in quanto diretta ad accertare un diritto imprescrittibile non è a sua volta soggetta ad estinguersi per prescrizione (così Cass. 5010/86).

Correttamente, quindi, la Corte capitolina ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla dante causa degli odierni ricorrenti. Questi ultimi, va aggiunto, equivocano la portata di Cass. 15355/01, richiamata nel ricorso, perchè il termine di prescrizione decennale al quale si fa riferimento in tale sentenza non riguarda il diritto di chiedere l’accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata di trasferimento immobiliare, bensì il diritto di trascrivere una scrittura privata della cui sottoscrizione sia già stata giudizialmente accertata l’autenticità.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione dell’art. 480 c.c., comma 1 e dell’art. 345 c.p.c., in cui la Corte d’appello di Roma sarebbe incorsa dichiarando inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle attrici, sollevata dagli appellanti, qui ricorrenti, sul rilievo che le stesse attrici non avrebbero accettato l’eredità di P.A. nel prescritto termine decennale. Nel motivo d’impugnazione si argomenta che la Corte avrebbe errato nel trascurare il principio che il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile di ufficio e che C.R. e P.M.C. e F. nulla avevano allegato o dedotto, al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, in ordine alla circostanza di aver accettato l’eredità di P.A. prima dello spirare del termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione.

Nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, inoltre, i ricorrenti richiamano, a suffragio del proprio assunto, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 2951/16, alla cui stregua la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.

Anche il secondo motivo va disatteso, perchè la censura proposta dai ricorrenti va fuori bersaglio. La questione, infatti, non è se il difetto di legittimazione attiva sia o non sia rilevabile di ufficio (su tale questione, può precisarsi, il Collegio non vede ragioni per porre in discussione i principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza 2951/16), ma è se l’accettazione tacita dell’eredita, implicita nell’esercizio di un’azione in cui il chiamato fa valere un diritto ereditario (cfr. Cass. 6745/18, Cass. 22223/14), faccia acquistare al medesimo chiamato la qualità di erede pur se essa avvenga in epoca successiva al decorso del termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità. Tale questione è stata risolta da questa Suprema Corte, nella sentenza n. 3529 del 17.10.1969, con l’affermazione del principio che “Un chiamato all’eredita può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredita anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degli interessati eccepisca la estinzione per prescrizione del diritto di accettazione”. L’eccezione di prescrizione, d’altra parte, non essendo rilevabile di ufficio (ex multis, Cass. n. 20147/13), soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale; donde l’inammissibilità di tale eccezione quando la stessa venga sollevata per la prima volta in appello, come correttamente rilevato dalla Corte capitolina.

Deve quindi darsi continuità all’arresto di questa Suprema Corte n. 3529 del 17.10.1969, affermando il seguente principio di diritto:

Un chiamato all’eredita può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredita anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità di cui dell’art. 480 c.c., comma 1, quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l’eccezione di prescrizione.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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