Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12646 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SO.GE.AR. s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Via T. Salvini 2/A, presso l’avv. Luigi

Pedretti, rappresentata e difesa dall’avv. CIACCIA Alessandro giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Taranto in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in Roma, P. dei Carracci 1, presso l’avv. Vincenzo Dragone,

rappresentato e difeso dagli avv. D’ELIA Vincenza e Antonio Tucci,

giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto n. 69 dell’1.3.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Ciaccia per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3.9.2001 il Tribunale di Taranto, nella controversia fra SOGEAR ed il Comune di detta città avente ad oggetto il riconoscimento del credito asseritamente maturato per l’ospitalità concessa a famiglie rimaste senza alloggio, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all’importo capitale, e condannava l’ente locale convenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme corrisposte a titolo di capitale dopo l’approvazione delle relative deliberazioni, con decorrenza dalla domanda fino al soddisfo, nonchè di quelli “su tali somme maturate e non corrisposte”.

La decisione, impugnata in via principale dal Comune e in via incidentale dalla SO.GE.AR., veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che condannava il Comune a pagare all’attrice gli interessi legali sulle somme indicate nell’atto di definizione dei termini di pagamento a decorrere dal 18.10.1990 e fino al pagamento dei singoli ratei.

In particolare la Corte di Appello rilevava che l’obbligazione in questione era sorta non per effetto di un accordo negoziale, ma in esecuzione della delibera del 14.3.1990 con cui il consiglio comunale aveva riconosciuto le somme in questione come debito fuori bilancio, e quindi con riferimento al dettato di cui all’art. 2041 c.c., rispetto al quale la somma dovuta al privato avrebbe avuto carattere di indennizzo.

Rilevava inoltre la Corte che l’originaria fonte dell’obbligazione era stata poi sostituita da una ulteriore successivamente manifestatasi, fonte individuabile nell’atto di definizione dei termini di pagamento concordato tra le parti, dalla cui inosservanza sarebbe quindi disceso l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori al tasso legale.

La natura del debito (di valuta) avrebbe infine escluso il riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Avverso la decisione la SO.GE.AR. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il Comune di Taranto con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva, per quanto riguarda quello principale, che la SO.GE.AR. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti profili: 1) in relazione all’art. 2041 c.c., art. 1362 c.c., e segg., art. 1277 c.c., per il rigetto della richiesta della rivalutazione monetaria. La statuizione sarebbe errata perchè il pagamento sarebbe stato accettato con l’espressa riserva di continuazione del giudizio per il riconoscimento di rivalutazione ed interessi, mentre l’indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c., avrebbe configurato un debito di valore e non di valuta;

2) con riferimento agli artt. 2041, 1362 e 1282 c.c., art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza di primo grado era stata riformata sul punto relativo agli interessi, in via ipotetica e senza domanda del Comune.

Per di più, contrariamente a quanto sostenuto, l’obbligazione sarebbe sorta per effetto dell’indebito arricchimento del Comune, indipendentemente dunque dalla ricognizione dei debiti fuori bilancio;

3) in relazione agli artt. 2041, 1362, 1282 e 1283 c.c., per l’intervenuto accoglimento della doglianza concernente il pagamento degli interessi sugli interessi maturati, e ciò sulla base di una pretesa assenza di richiesta in tal senso che sarebbe intervenuta soltanto in corso di causa, quando cioè il Comune aveva pagato le somme relative al debito per sorte.

Con il ricorso incidentale il Comune, a sua volta, ha lamentato l’omesso esame della questione relativa alla nullità della clausola con la quale la SO.GE.AR. si era riservata di proseguire il giudizio per interessi e rivalutazione, clausola che sarebbe stata viziata perchè avente ad oggetto un impegno di spesa assunto al di fuori dei limiti sanciti dalla delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, e comunque poichè priva dell’apposita copertura.

Il primo motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, è fondato.

Ed infatti il rigetto della richiesta è stato incentrato sul fatto che, all’originaria fonte di obbligazione rappresentata dall’indebito arricchimento (p. 9 della sentenza), se ne sarebbe aggiunta una ulteriore “costituita dal menzionato atto di definizione dei termini di pagamento che ha effetto indubbiamente costitutivo per il Comune e vincolante per esso e per la società creditrice, che ha accettato la somma deliberata” (p. 13).

Il debito riconducibile all’atto sopra citato sarebbe dunque di valuta, e ciò sarebbe preclusivo al riconoscimento della rivalutazione.

Il rilievo tuttavia non può essere condiviso poichè la stessa Corte ha escluso che nella specie fosse ravvisabile un rapporto contrattuale fra le parti in causa (p. 8), ed ha poi interpretato l’atto di definizione come il documento “che dava esecuzione alla delibera del 14.3.1990 con cui il consiglio comunale aveva riconosciuto (anche) le somme in questione come debito fuori bilancio” (p. 9).

Ne consegue che la stessa Corte ha negato che al sopra citato atto di definizione dei termini di pagamento potesse essere riconosciuta efficacia novativa dell’obbligazione originaria, circostanza da cui ulteriormente discende che il debito del Comune è nella specie riconducibile all’art. 2041 c.c., e che all’atto di definizione in esame può essere riconosciuta esclusivamente una funzione ricognitiva.

Ciò comporta che, trattandosi di obbligazione “latu sensu” risarcitoria, la stessa è suscettibile di rivalutazione monetaria (C. 94/517, C. 93/1106, C. 93/12779, C. 92/10433, C. 91/1690).

E’ viceversa infondato il secondo motivo del ricorso in esame poichè la Corte di Appello, cui contrariamente a quanto sostenuto era stata formulata la relativa richiesta (p. 2), ha fatto decorrere gli interessi dal momento in cui è divenuta liquida ed esigibile l’obbligazione ex 2041 c.c., vale a dire in data successiva a quella del riconoscimento dell’utilità dell’opera svolta per la Pubblica Amministrazione (Delib. 14 marzo 1990), cui ha poi fatto seguito l’atto di definizione dei termini di pagamento posto in essere il successivo 18.10.90.

Tale ricostruzione, da un lato, non risulta ben censurata, poichè la ricorrente si è limitata ad affermare che anche senza la delibera del 14.3.1990 il Comune sarebbe stato comunque debitore ai sensi dell’art. 2041 c.c., mentre invece a tal fine è indispensabile il riconoscimento dell’utilità da parte della P.A..

Dall’altro, occorre rilevare che la statuizione secondo cui gli interessi devono decorrere in relazione agli eventuali inadempimenti rispetto alle scadenze dei pagamenti indicati dall’atto del 18.10.90 risulta corretta, essendo risalente a tale data, secondo le modalità ivi previste, la liquidità e l’esigibilità dell’obbligazione fatta valere.

Va infine disatteso anche il terzo motivo del ricorso principale, che da una parte non coglie la “ratio decidendi”, e dall’altra risulta infondato. La decisione è infatti basata sulla mancata richiesta da parte della società attrice degli interessi sugli interessi con l’atto di citazione, statuizione che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (C. 02/5271, C. 82/3912, C. 74/4222) e che è rimasta incontestata in punto di fatto, atteso che la ricorrente si è limitata ad opporre al rilievo il sorgere dell’interesse a porre la relativa domanda all’esito del giudizio di 1^ grado.

Tale considerazione è tuttavia privo di pregio poichè la semplice potenzialità e non attualità dell’interesse (stando all’assunto della ricorrente) non avrebbe comunque precluso la proponibilità della richiesta. Resta infine il ricorso incidentale, in relazione al quale va rilevato che lo stesso non è autosufficiente, non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine ai tempi ed alle modalità con cui sarebbe stata formulata la relativa eccezione, del tutto ignorata dalla Corte di Appello.

In ogni modo nel merito sarebbe infondata, avendo il giudice; escluso la configurabilità di un accordo negoziale nel caso di specie, ed avendo interpretato il relativo contenuto come una riserva di accettazione, da parte del privato, delle voci di credito concernenti rivalutazione ed interessi.

Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’affermato diniego di rivalutazione del credito, con rinvio alla medesima Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, in diversa composizione, perchè provveda alla rivalutazione del credito riconosciuto, con conseguente computo degli interessi sul capitale rivalutato, in relazione alle non onorate scadenze stabilite con il regolamento definito dalle parti in data 18.10.1990.

Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie quello principale nei termini di cui in motivazione, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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