Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12646 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23028-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUCCINI 10, presso

lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO MIRMINA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n.265/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della SICILIA-SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di L.S. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione distaccata di Siracusa ha parzialmente riformato la decisione di primo grado di integrale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso ruoli e relative cartelle.

In particolare, il Giudice di appello, ha ritenuto che solo due delle cartelle impugnate fossero state ritualmente notificate, in quanto, per una, non vi era prova dell’invio al destinatario della raccomandata con avviso di accertamento e le restanti erano state illegittimamente inviate, senza alcun valore di notificazione legale, a mezzo servizio di posta privata.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione degli artt. 110 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 ed, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Secondo la prospettazione difensiva la Commissione tributaria regionale avrebbe errato laddove, con omissione di pronuncia, non aveva dichiarato inammissibile la impugnazione dei ruoli, come eccepito da essa ricorrente sin dal primo grado.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 laddove, nel caso in specie, l’Agente delle riscossione non aveva fatto altro, per effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento, che servirsi della società TNT Post Notifiche s.r.l. tramite messi di notificazione a ciò abilitati dallo stesso Agente.

In particolare, la ricorrente – nello specificare per ogni singola cartella, ritenuta non validamente notificata dal Giudice di appello, le modalità del procedimento notificatorio – deduce come ogni singola cartella fosse stata notificata a mezzo Messo, a ciò abilitato, ovvero mediante spedizione da parte della Società sopra indicata a mezzo del servizio postale universale e che, alla luce di tali evidenze, era chiaro che per dette cartelle la sentenza impugnata era frutto di un errore di lettura e valutazione degli atti prodotti da essa Agente per la riscossione, atteso il timbro applicato su tutti gli avvisi da “Poste Italiane”.

3. I motivi vanno trattati congiuntamente siccome connessi.

Sulla questione di diritto introdotta con il primo motivo sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n.19704 del 2.10.2015, hanno statuito il principio così massimato: “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 2, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Alla luce ed in applicazione di detto principio, il primo motivo è solo parzialmente fondato, avendo dovuto la Commissione Regionale dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione dei ruoli portanti le cartelle che lo stesso Giudice di appello aveva accertato essere state ritualmente notificate.

Per i restanti ruoli e relative cartelle il motivo è infondato, innanzitutto relativamente alla cartella (n. (OMISSIS)) per la quale il Giudice di appello ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio; statuizione quest’ultima che non è stata attinta dal ricorso per cassazione.

Per i restanti moli e relative cartelle la statuizione sulla invalidità della notificazione di queste ultime (legittimante l’impugnazione dei consequenziali ruoli) resa dalla Commissione regionale rimane scevra da censure, invece, per l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

Il mezzo, invero, nei termini in cui è formulato (sopra sinteticamente riportati), nella sostanza prospetta inammissibilmente, in questa sede, più che la violazione di legge formalmente dedotta, un errore di percezione in cui sarebbe incorso il Giudice di merito, deducibile ex art. 395 c.p.c..

4. Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti sopra delineati, con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio.

PQM

La Corte, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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