Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12646 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9815-2020 proposto da:

G.A.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrente-

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

FIRENZE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 597/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 597/2019 depositata il 30-9-2019, la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da G.A.L., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese nel 2014 con l’intento di raggiungere l’Italia a causa delle sue gravi condizioni di salute, non potendo essere curato in Senegal, anche perchè privo di risorse economiche e stante l’arretratezza del sistema sanitario del suo Paese e nel ricorso di primo grado allegava che la situazione della regione del Casamance, da cui proveniva, era insicura a causa del conflitto armato in essere come da fonti internazionali che richiamava. La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alle condizioni generali del Senegal, ove non esisteva conflitto armato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. In data 21-12021, oltre il termine di legge, è pervenuta in Cancelleria memoria illustrativa del ricorrente.

3. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,: (i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), la violazione del dovere di cooperazione ufficioso, per non aver riportato la Corte di merito alcuna fonte di conoscenza sulla situazione del suo Paese, e la violazione del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè dolendosi del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria e nell’indagine sulla situazione del Senegal, ed in particolare della regione del Casamance, e sul grado di violenza indiscriminata ivi esistente, come da fonti che richiama; (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua condizione di vulnerabilità perchè affetto da una pluralità di patologie, tutte gravemente invalidanti, come da certificato medico del 14-2-2017 che richiama, nonchè deducendo il ricorrente che il sistema sanitario del suo Paese non era in grado di consentire le cure necessarie e che la Corte di merito non aveva svolto alcuna istruttoria sul punto, nonostante la pericolosità della situazione del Senegal, e non aveva effettuato alcuna comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017 ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019 e Cass. n. 15215/2020). Inoltre nei giudizi di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la verifica delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 28990/2018).

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e si duole della mancata indicazione delle fonti con riferimento al diniego della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14, lett. c).

La Corte d’appello non ha indicato alcuna fonte di conoscenza idonea a supportare l’affermazione secondo cui in Senegal il conflitto armato da tempo si è placato e non vi sono più situazioni di violenza indiscriminata (pag. n. 3 della sentenza impugnata, in cui, peraltro, neppure è dato rinvenire riferimenti alla regione del Casamance).

La Corte di merito, pertanto, non si è attenuta ai principi di diritto suesposti e la motivazione della sentenza impugnata non consente di individuare quali siano le precise fonti istituzionali di conoscenza su cui è fondato il percorso argomentativo che ha condotto alla statuizione di rigetto della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), citato, sicchè ricorre il vizio di violazione di legge denunciato.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo merita accoglimento, restando assorbito il secondo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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