Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12646 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 09/06/2011), n.12646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.I. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLINI ANTONIO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.O., anche nella qualità di genitore esercente la potestà

sulla figlia V.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VIGLIENA 2, presso l’avvocato FALCONI AMORELLI ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LO SCHIAVO GIOVANNI, giusta

procura speciale per Notaio MARIA PETRUS di CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) –

N. 1372 del 4.10.10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato NICOLINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LO SCHIAVO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente della Pretura di Targu Mures (Romania), con sentenza in data 25.11.2003, pronunciata a seguito del procedimento civile promosso da O.O., madre della piccola A., nata il (OMISSIS) nella medesima città, ebbe a dichiarare che quest’ultima era figlia di V.I., nato a (OMISSIS).

Con la stessa sentenza, il padre veniva condannato a pagare, a titolo di alimenti dovuti per la minore, un assegno mensile di Euro 800,00 sino alla sua maggiore età.

A seguito dell’avvenuto riconoscimento di paternità l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanluri provvedeva alla relativa trascrizione negli appositi registri.

Con atto di citazione in data 25.5.2006, V.I. – residente a (OMISSIS) – conveniva in giudizio, davanti alla Corte di appello di Cagliari, O.O. chiedendo l’accertamento negativo dei requisiti per il riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza straniera, della quale preliminarmente deduceva l’inesistenza per mancata sottoscrizione da parte del giudice.

La convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda formulata dall’attore (eccezione abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni), della quale comunque chiedeva i rigetto. In via riconvenzionale, la O. proponeva poi domanda di riconoscimento della sentenza del giudice straniero con la conseguente esecutività della stessa.

La Corte d’appello, con sentenza 228/10(rigettava la domanda del V. e, in accoglimento della riconvenzionale della O.O., accertava la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza della pretura di Targu Mures.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di due motivi il V..

Resiste con controricorso la O..

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso per la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’avvenuta violazione nell’avvenuto riconoscimento della sentenza straniera dei principi di ordine pubblico per effetto della violazione dell’art. 269 c.c., comma 4 in quanto la paternità sarebbe stata riconosciuta sulla base delle sole dichiarazioni della madre.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione da parte della sentenza impugnata nonchè la violazione dell’art. 110 c.p.c. per avere il giudice male esercitato il prudente apprezzamento della prova, nonchè dell’art. 2697 c.c. per avere male valutato l’assolvimento dell’onere probatorio.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non è necessario addentrarsi nell’esame della questione se l’art. 269 c.c., comma 4 costituisce norma di ordine pubblico interno la cui violazione costituirebbe limite al riconoscimento della sentenza straniera.

E’ sufficiente rilevare che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo del codice civile in esame.

L’art. 269 c.c., comma 4 – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. (Cass. 22490/062640/0314910/00).

La sentenza impugnata nell’esaminare con attenzione la decisione del giudice romeno ha rilevato che essa era fondata non solo sulle dichiarazioni della O., ma su tutta una ulteriore serie di elementi indiziari costituiti:

dalla deposizione della teste T., che ha riferito delle frequentazioni del ricorrente con la O. e la di lei famiglia e del fatto che questi si era detto contento dell’arrivo del bambino;

dalla mancata presentazione all’interrogatorio da parte del V.;

dal fatto che dalle schede dell’albergo (OMISSIS) era risultato che le parti avevano soggiornato nella stanza (OMISSIS) poco più di nove mesi prima della nascita della piccola A.; dal fatto che l’ambasciata italiana in Bucarest aveva certificato, in data (OMISSIS), che le parti avevano eseguito pubblicazioni di matrimonio nel Comune di (OMISSIS). L’accertamento della paternità, così come risulta verificato dalla sentenza della Corte d’appello, che oltretutto non risulta censurata in ordine alle sopra citate argomentazioni, è dunque avvenuto nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla legge italiana, così come gli stessi risultano interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, onde certamente nessuna violazione dell’ordine pubblico interno si è verificata. Il secondo motivo è inammissibile.

Lo stesso propone invero delle censure alla motivazione della sentenza romena ed alla valutazione delle prove da questa effettuata, senza considerare che il giudice italiano in sede di delibazione deve solo limitarsi ad accertare che, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. b), prevede un duplice requisito: (a) che l’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto “in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo”;

(b) che nell’ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa con un controllo di regolarità dell’intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall’ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale. (Cass 13662/04; Cass 10378/04).

Tale controllo è stato attentamente effettuato dalla Corte d’appello che ha ritenuto infondati anche alcuni motivi di appello sul punto non più riproposti dal V. in questa sede di legittimità.

Nessun controllo doveva invece la Corte predetta effettuare sulla valutazione delle prove da parte del giudice romeno.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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