Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12645 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., B.A., P.R., quali eredi di

B.E., O.P.G., P.A.L.,

C.M., G.M., Ca.Br.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Barnaba Tortolini 34, presso

l’avv. PAOLETTI Nicolò, che con gli avv. Paolo Monti e Giuseppe

Greppi li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Comune di Montegrosso d’Asti in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Sanzio 1, presso

l’avv. ROMANO Alberto, che con l’avv. Emanuele Gallo lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1437 del

21.9.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Paoletti per i ricorrenti e Romano per il Comune;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20.5.1999 B.E., O.P. G., P.A.L., C.M., G. M., Ca.Br., amministratori a vario titolo del Comune di Montegrosso d’Asti nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1993, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Asti il detto Comune, per sentirlo condannare a rifondere le spese, di diverso importo, sostenute per la propria difesa in sede penale per reati loro rispettivamente contestati in relazione all’esercizio delle funzioni di amministratori pubblici, dai quali erano stati assolti.

Il Comune, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva, sia pur riducendo gli importi di cui era stata chiesta la restituzione.

La decisione, impugnata dal Comune, veniva poi riformata dalla Corte di Appello di Torino, che dichiarava non dovuta agli attori alcuna somma di denaro a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, e ciò sulla base del rilievo dell’inesistenza di una disposizione in tal senso (dettata viceversa per i dipendenti pubblici), riconducibile ad una deliberata scelta del legislatore. Avverso la decisione gli eredi di B., O., P.A., C., G. e Ca. proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva il Comune di Montegrosso d’Asti con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti depositavano infine memoria. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva, per quello principale, che con i motivi di impugnazione gli istanti hanno rispettivamente denunciato: 1) la violazione dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 1720 c.c.. La statuizione infatti sarebbe errata, sia per il mancato ricorso all’analogia (che viceversa avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, essendo enucleabile dai principi generali dell’ordinamento una regola in tal senso), sia per l’inosservanza della disciplina dettata in tema di mandato, applicabile anche con riferimento agli amministratori pubblici, per la quale il mandatario avrebbe diritto di essere rilevato dalle spese sostenute;

2) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omesso esame dell’appello incidentale, derivante dall’accoglimento dell’appello principale, con il quale era stata chiesta la condanna del Comune al pagamento delle spese indicate nelle parcelle nella loro interezza.

Con il ricorso incidentale condizionato il Comune ha a sua volta sostenuto che la Corte avrebbe errato nel rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario esaminata in via preliminare, poichè la richiesta di rimborso sarebbe al più riconducibile ad un potere discrezionale dell’Amministrazione e la relativa controversia avrebbe dovuto dunque essere delibata dal giudice amministrativo.

Prendendo dapprima in considerazione tale ultima impugnazione e tenuto conto che sul punto si era esplicitamente espressa in termini negativi la Corte di Appello, rileva il Collegio che la questione non deve essere esaminata, non essendo ravvisabile un interesse attuale dell’istante alla decisione, essendo questo configurabile esclusivamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (C. S.U. 09/5456), nella specie da escludere per i motivi appresso considerati.

Ed infatti, quanto al primo motivo, occorre rilevare che pur nella constatata mancanza di una disciplina normativa che consentisse agli amministratori comunali di ottenere la refusione delle spese sostenute in relazione ad addebiti penalmente rilevanti, asseritamente posti in essere nell’esercizio delle pubbliche funzioni, la pretesa restitutoria è stata formulata sulla base di un duplice ordine di considerazioni, e cioè: a) per l’analogia con la disciplina dettata per i dipendenti degli locali, che ciò esplicitamente prevede e dalla quale non vi sarebbe ragione di discostarsi,, in ragione dell’identità della natura (pubblica) della funzione svolta; b) per il disposto dell’art. 1720 c.c., che legittima il mandatario ad essere sollevate dalle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico.

Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di decidere in casi analoghi, entrambi i rilievi risultano privi di pregio (C. 08/10052, C. 07/5398, C. 07/9363, C. 04/16845, v. pure Cons. Stato 00/2242, parere 16.3.2004, n. 792).

Non appare per vero pertinente il richiamo all’analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell’ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell’ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all’ente) del loro operato.

In ordine poi alla pretesa applicabilità della disciplina in tema di mandato, l’art. 1720 c.c. (secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, pagargli il compenso e risarcirgli i danni subiti a causa dell’incarico, ipotesi quest’ultima astrattamente evocabile nella specie) non risulta applicabile, sia perchè il danno risarcibile presupporrebbe un comportamento incolpevole, in ordine al quale, peraltro, i ricorrenti nulla hanno dedotto (la richiesta di rimborso è stata invero formulata sulla base del semplice dato della corresponsione delle spese legali), sia perchè le spese di difesa non sono legate all’esecuzione del mandato da un nesso di causalità diretta, collocandosi fra i due fatti un elemento intermedio, dato dall’elevazione di un’accusa poi rivelatasi infondata.

L’infondatezza del primo motivo del ricorso principale determina poi l’assorbimento del secondo.

Ne consegue, conclusivamente, che lo stesso deve essere rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale restando assorbito l’incidentale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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