Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12645 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 17/06/2016), n.12645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2106-2013 proposto da:

E.S. SPA, in persona del Responsabile pro tempore del

Contenzioso Esattoriale Regionale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GALLIA 13, presso lo studio dell’avvocato CORRADO LO

PORTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO GIORDANO

giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 222 del 2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI Napoli depositata il 21/09/12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/16 dal Consigliere relatore Dott. CIGNA MARIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da R.R. contro E.s.

S.p.A. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso avverso iscrizione ipotecaria ed estratto di ruolo di cui la contribuente aveva presa visione a seguito di ispezione.

Il ricorso proposto da E.S. si articola in tre motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.

In data 19-2-2014 la causa è stata rinviata a nuovo molo in attesa di decisione delle sezioni unite di questa Corte; quindi, intervenuta detta sentenza, è stata fissata l’odierna udienza.

Con il primo motivo, con cui deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente lamenta che la CTR non abbia accolto la censura di inammissibilità dell’appello in quanto privo di censure avverso la decisione di primo grado.

La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza, non risultando trascritto il contenuto dell’atto di appello.

Con il secondo motivo, con cui deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 nonchè dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente lamenta che la CTR non abbia rilevato la inammissibilità dell’impugnativa avverso l’estratto di molo.

La censura è inammissibile in quanto priva di autosufficienza non risultando trascritto il contenuto dell’atto di costituzione di Equitalia in sede di appello.

Con il terzo motivo, con cui deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 la ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto insussistente il presupposto per l’iscrizione ipotecaria.

Il motivo è infondato.

E’ vero, infatti che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. sez. unite 19667/2014; v. anche la “gemella” 19668/2014); va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif.

dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”; come è stato poi precisato da questa Corte poi “la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contradditorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. 6072/2015).

La su citata sentenza (Cass. sez. unite 19667/2014) non è in contrasto con la successiva sentenza delle stesse sez. unite 24823/2015.

Come proprio da quest’ultima evidenziato, infatti, se, da una parte è vero, che il contenuto motivazionale di Cass. sez. unite 19667/2014 (e della “gemella” Cass.; sez. unite 19668/2014) sembra effettivamente tendere al riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contradditorio endoprocedimentale quale espressione di principio immanente sia all’ordinamento nazionale sia a quello europeo, ciononostante, la particolare specificità della questione devoluta a Cass. sez. unite 19667/2014 e gli sviluppi argomentativi su di essa più propriamente incentrati (v. punto 13 della detta sentenza) inducono a ritenere che il suddetto riconoscimento sia strettamente riferibile al relativo concreto decisum e resti quindi fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalla detta sentenza; al riguardo proprio della specificità della questione concernente l’iscrizione ipotecaria, Cass. sez. unite 24823/2015 ha chiarito che “le decisioni 19667114 e 19668114 hanno affrontato il tema del contraddittorio con specifico riguardo alle iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (in riferimento al regime antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011). E, pertanto, in relazione ad atti, per i quali (a differenza di quanto avviene per gli avvisi di accertamento; pur se adottati “a tavolino”), la comunicazione all’interessato non è normativamente prescritta in termini espliciti nemmeno dopo l’adozione, e per i quali il tema dell’assenza di contraddittorio si pone quindi (in rapporto alla disciplina applicabile ratione temporis), non solo, e non tanto, nell’ambito (endoprocedimentale) dell’iter amministrativo di formazione, quanto, e soprattutto, nella fase (postprocedimentale) successiva al perfezionamento dell’atto ed esposta alle conseguente della relativa efficacia. D’altro canto, è proprio questa precipua caratteristica degli atti considerati – quella, cioè, di essere atti impugnabili (davanti al giudice tributario: v. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis, e art. 21), e, pur tuttavia, suscettibili non solo di esser posti in essere, ma, altresì, e soprattutto, di produrre effetti pregiuditievoli per il destinatario anche insciente domino., ad essere (correttamente) stigmatizzata dalle sentenze gemelle (dfr il citato punto 13), per indebita compressione della stessa garanzia della difesa giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. e ad indurle a porvi rimedio mediante omologazione della disciplina pregressa a quella sopravvenuta (v. il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011, cit.)”.

In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della contribuente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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