Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12644 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 25/06/2020), n.12644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 293/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

6contro

C.M.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso il decreto n. 1554/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M.M. ed altri ebbero a proporre istanza ex lege 89/2001 per aver ristorato il pregiudizio morale patito in dipendenza dell’eccessiva durata di altro procedimento ex lege n. 89 del 2001, da loro incoato nel 2012 per esser indennizzati a seguito dell’eccessiva durata di procedimento avanti la Giustizia amministrativa – TAR Lazio.

Il Consigliere delegato accolse l’istanza e riconobbe a ciascun ricorrente l’importo di Euro 2.916,66 a titolo di indennizzo.

Il Ministero della Giustizia propose opposizione e la Corte d’Appello di Perugia ebbe a rigettare il motivo di gravame afferente la tardività della domanda perchè l’irregolare notificazione del provvedimento,emesso a chiusura del precedente procedimento ex lege Pinto, esplicava l’unico effetto di consentire l’opposizione nel termine di decadenza, siccome puntualmente avvenuto, mentre accolse l’impugnazione con riguardo alla quantificazione, riducendola.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il C. e gli altri ricorrenti, benchè ritualmente evocati, non si sono costituiti a resistere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’Amministrazione della Giustizia s’appalesa siccome infondato e va rejetto.

Con l’unico mezzo d’impugnazione il Ministero ricorrente denunzia vizio di nullità del decreto impugnato per violazione del disposto ex art. 157 c.p.c., poichè erroneamente la Corte umbra ebbe a ritenere che anche i resistenti, pur essendo la parte che aveva dato origine alla nullità della notificazione ritenuta siccome effettivamente concorrente, potessero giovarsi del vizio per far ritenere tempestiva la loro domanda di riconoscimento dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

La censura avanzata dall’Amministrazione è priva di pregio giuridico e va disattesa.

Difatti la questione attiene all’individuazione del momento in cui il provvedimento emesso a definizione del giudizio presupposto – precedente procedimento ex lege n. 89 del 2001 – divenne definitivo con il conseguente scorrere del termine perentorio, L. n. 89 del 2001, ex art. 4, per proporre nuova istanza di indennizzo per eccessiva durata del procedimento ex lege Pinto presupposto.

Elemento fattuale dirimente al riguardo risulta essere la notifica del decreto, emesso il 29.9.2016 dalla Corte di Perugia, a definizione del procedimento ex lege Pinto relativo al giudizio avanti la Giustizia amministrativa.

Notifica effettuata telematicamente il 7.12.2016 e ritenuta viziata da nullità,per il mancato rispetto della relativa disciplina normativa, da parte della Corte umbra, la quale ha conseguentemente ritenuto non intervenuta la notifica del decreto e quindi il cristallizzarsi della sua definitività solo allo scorrere del termine semestrale di decadenza dall’impugnazione, ex art. 327 c.p.c.. Rispetto a detto ultimo termine, l’avvenuto deposito il 26.10.2017 del nuovo ricorso ex lege n. 89 del 2001, con relazione all’eccessiva durata del precedente procedimento di ristoro dell’indennizzo per eccessiva durata del procedimento, risultava rispettoso del citato termine di decadenza.

La critica portata dall’Amministrazione – la nullità non può giovare al soggetto che ne dette causa ex art. 157 c.p.c., comma 3 – in effetti non coglie nel segno posto che l’argomento accolto dal Collegio perugino riguarda, non tanto la questione della nullità della notifica, bensì l’individuazione del momento in cui il decreto emesso nel procedimento presupposto è divenuto definitivo.

Ed un tanto poteva verificarsi in relazione a due termini o quello ex art. 325 c.p.c., il quale però presuppone notifica valida per entrambe le parti interessate, ovvero il termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., che matura in caso di assente od invalida notifica del provvedimento impugnabile.

Quindi i resistenti, non già, hanno utilizzato o tratto vantaggio dalla nullità da essi provocata, bensì indicato la data di maturazione della definitività del provvedimento a definizione del giudizio presupposto, in questo procedimento ex lege Pinto, ai fini della tempestività della proposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 4.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese stante la mancata costituzione della parte resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso,nulla per spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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