Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12644 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SCT ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio n. 26, presso

l’Avv. Baldi Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente agli

Avv.ti Giancarlo La Scala e Guido Ratti, come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

TARDUGNO RIBON s.p.a., in fallimento, in persona del curatore pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, via dei Tre Orologi n. 14/a,

presso l’Avv. Gambino Agostino che la rappresenta e difende

unitamente al l’Avv. Massimo Dattrino, come da procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

HITECH CEVAR s.r.l. (gia’ s.p.a.), in fallimento;

– intimata –

nonche’ sul ricorso n. 10016/05 proposto da:

TARDUGNO RIBON s.p.a., in fallimento, come sopra domiciliata e

difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

SCT ITALIA s.r.l., come sopra domiciliata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

HITECH CEVAR s.r.l. (gia’ s.p.a.), in fallimento;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

3215/04 depositata il 14 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 20 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale, assorbito quello incidentale;

uditi gli Avv.ti G. Baldi e D’Amelio per delega dell’Avv. Dattrino.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della Tardugno Ribon s.r.l. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Milano la SCT Italia s.r.l. chiedendone la condanna a pagamento della somma di L. 303.317.000 quale residuo importo dovuto in esito alla cessione avvenuta per scrittura privata autenticata in data (OMISSIS) di un immobile, essendo emerso che, contrariamente a quanto risultante dalla citata scrittura secondo cui parte venditrice dichiarava di aver gia’ ricevuto prima il saldo cui il prezzo rilasciando di conseguenza e contestualmente “ampia e finale quietanza liberatoria”, a fronte di un prezzo dovuto di L. 1.309.000.000 erano state corrisposte solo 1.005.683.000.

Precisava il fallimento di volere, in qualita’ di terzo, far valere la simulazione della quietanza e chiedeva altresi’ la revoca della diminuzione del prezzo di L. 150.000.000 concordata con la scrittura di trasferimento rispetto al maggior importo risultante dal preliminare di vendita stipulato inter partes in data (OMISSIS).

Costituendosi la SCT Italia chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di aver provveduto al pagamento dell’intero importo mediante delegazione di pagamento stipulata il (OMISSIS) con la Hitec Cevar s.p.a., sua debitrice, e, quanto alla domanda di revoca dell’accordo sulla diminuzione del prezzo, rilevava che lo stesso era intervenuto in epoca anteriore al biennio precedente alla dichiarazione di fallimento.

Chiamata in giudizio in via di rivalsa da parte della convenuta SCT Italia, la Hitec Cevar si costituiva confermando l’intervenuta delegazione e il pagamento dell’importo di L. 300.000.000 ma il processo veniva interrotto per la sua dichiarazione di fallimento e quindi riassunto nei confronti della procedura che non si costituiva.

Con sentenza del 15 giugno 1998 il tribunale, dichiarata la simulazione della quietanza liberatoria, condannava la convenuta al pagamento dell’importo richiesto mentre respingeva la domanda di revoca dell’accordo di riduzione del prezzo della cessione dell’immobile in quanto antecedente al periodo sospetto.

Appellavano la SCT Italia in via principale e il fallimento Tardugno Ribon in via incidentale. Si costituiva altresi’ il fallimento Hitec Cevar, cui l’appello era stato notificato su disposizione del consigliere istruttore, concludendo per l’inammissibilita’ della impugnazione o comunque per il rigetto.

Ammessi ed espletati alcuni dei mezzi di prova richiesti dalla SCT Italia, la corte d’appello, con sentenza del 14 dicembre 2004, rigettava sia l’appello principale che quello incidentate, ritenendo opponibile al fallimento la documentazione prodotta dalla convenuta in ordine alla delegazione di pagamento ma tuttavia non raggiunta la prova dell’integrale saldo di quanto pattuito.

Contro la decisione ricorre per cassazione la SCT Italia s.r.l.

affidandosi a tre motivi di impugnazione, illustrati anche con memoria, con i quali si denuncia il malgoverno della normativa sulla valutazione delle prove.

Propone controricorso il fallimento Tardugno Ribon e altresi’ ricorso incidentale condizionato, anch’essi illustrati con memoria, deducendo l’errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo ritenendo opponibili al fallimento i documenti prodotti dalla convenuta.

Non ha proposto difese il fallimento Hitech Cevar.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre motivi di ricorso, con i quali si deduce sotto diversi profili violazione di legge e difetto di motivazione e che per la loro sostanziale unitarieta’ possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili in quanto, nella sostanza, censurano la valutazione delle prove operata dal giudice del merito proponendo una diversa interpretazione delle stesse.

Giova premettere che la corte d’appello non ha condiviso la tesi fatta propria dal tribunale secondo la quale era da ritenersi simulata la dichiarazione rilasciata dalla parte venditrice di avere gia’ ricevuto prima della sottoscrizione della scrittura privata di compravendita dell’immobile l’intero prezzo pattuito (L. 1.1000.000.000 piu’ IVA), in quanto, a fronte dell’ammissione della acquirente SCT Italia di non avere corrisposto direttamente l’intero prezzo ma di avere soddisfatto parte dell’obbligazione delegando per il pagamento la Hitec Cevar con atto di delegazione apparentemente datato (OMISSIS) controfirmato dalla venditrice Tardugno Ribon “quale accettazione … a totale liberazione di ogni impegno da parte della STC Italia s.r.l. nei suoi confronti per riferimento alla cifra relativa a L. 250.000.000 + IVA”, la prova di quanto affermato non poteva trarsi dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalla citata scrittura non essendo la stessa opponibile alla procedura in virtu’ del disposto della L. Fall., art. 45, e art. 2704 c.c. Ha ritenuto invece la corte territoriale che, avendo agito il curatore per ottenere l’esatto adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento e in conformita’ alla sostenuta reale configurazione, aveva esercitato percio’ un’azione che propriamente non derivava dal fallimento e non era percio’ di spettanza della massa dei creditori con la conseguenza che l’organo fallimentare non poteva considerarsi terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio e che pertanto gli potevano venire opposte le dichiarazioni formate dall’imprenditore prima della sua dichiarazione di fallimento ancorche’ esse fossero prive di data certa (principio peraltro conforme a Cass. sent. n. 9685/2004).

Ha tuttavia precisato la corte d’appello che la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento ha natura di confessione stragiudiziale, in conformita’ alla previsione dell’art. 2735 c.c., se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti che sono stati parte, come autore e come destinatario, della dichiarazione confessoria; ma, poiche’ il curatore, quando agisce in giudizio per far valere un diritto che gia’ si trovava nel patrimonio del debitore fallito, pur trovandosi nella stessa posizione sostanziale di quest’ultimo, e’ parte processuale diversa la dichiarazione confessoria non mantiene il carattere vincolante, ma costituisce solo un documento liberamente valutabile dal giudice al pari di ogni altra prova acquisita al processo (principio anche questo conforme alla giurisprudenza di legittimita’: Cass. sent.

2339/1994 e, piu’ di recente, Cassazione civile, sez. 1^, 1 marzo 2005, n. 4288). Ha quindi concluso la corte che le risultanze processuali “non hanno per vero incrinato i gravi elementi indiziari addotti da Fallimento a supporto dell’asserito mancato versamento integrale del prezzo da parte dell’acquirente SCT Italia srl” ed ha di conseguenza confermato la condanna all’adempimento.

Tanto premesso in ordine all’iter argomentativo seguito dal giudice del merito circa i principi di diritto applicabili alla fattispecie risulta del tutto infondata la censura di cui al primo motivo fondata sulla violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. in quanto nulla viene dedotto in ordine alla ripartizione dell’onere della prova e l’impugnata sentenza, come rilevato, non ha invocato la necessita’ della certezza della data sulla documentazione prodotta;

considerazioni analoghe debbono essere fatte quanto alla presunta violazione delle norme richiamate nel secondo (artt. 2704, 1269 e 1270 c.c.) e nel terzo motivo (1193 e 1195 c.c.) dal momento che nessuna argomentazione viene enunciata per denunciare un’errata interpretazione delle stesse, ma solo una presunta erronea valutazione delle prove che, ad avviso della ricorrente, avrebbero dovuto confermare l’assunto difensivo circa l’avvenuto pagamento e che e’ censura non spendibile in questa sede.

Quanto alle censure circa il difetto di motivazione, e depurate le stesse dall’inammissibile tentativo di portare il giudizio di questa Corte sulla valutazione in concreto circa il raggiungimento della prova della fondatezza della tesi della STC Italia circa l’avvenuto adempimento dell’obbligazione assunta dalla Hitec Cevar del pagamento di quanto originariamente dovuto dalla prima, pacifico essendo l’avvenuto adempimento diretto solo parziale da parte di questa, non puo’ che rilevarsi come la corte di merito abbia dato diffusamente conto degli elementi di prova in atti e delle ragioni per le quali ha ritenuto non avvenuto il pagamento da parte della delegata e,quindi non veritiera la quietanza, confrontando le risultanze documentali con quelle testimoniali e dando conto del diverso atteggiamento tenuto dalla Hitec Cevar in bonis (societa’ riconducibile alla stessa gestione della Tardugno Ribon) rispetto a quello osservato dalla curatela fallimentare, cosi’ pervenendo ad una conclusione congruamente motivata che, essendo inattaccabile sotto il profilo dell’iter argomentativo, non puo’ essere oggetto di ulteriore valutazione quanto alle conclusioni raggiunte.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e la controricorrente mentre non si deve pronunciare nel rapporto tra la chiamata in causa Hitec Cevar e la chiamante SCI Italia in difetto di attivita’ difensiva da parte della prima.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della curatela del fallimento Tardugno Ribon s.p.a. delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA