Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12644 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1997 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Fendi Italia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Gaetano Arnò e Carlo Romano, con i

quali elettivamente si domicilia in Roma, al Largo Angelo Fochetti,

n. 29, presso lo Studio TLS Associazione Professionale di Avvocati e

Commercialisti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 1, depositata in data 8 ottobre 2013,

n. 612/01/13.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– la società utilizzò in compensazione orizzontale un credito iva spettante alla propria controllante, in virtù dell’opzione operata per il regime dell’iva di gruppo e, riconosciuto l’errore, provvide al pagamento del tributo indebitamente compensato;

– l’Agenzia delle entrate, previo invio di un avviso bonario e rigetto dell’istanza di autotutela proposta dalla contribuente, iscrisse a ruolo l’importo del credito iva in questione, cui conseguirono l’emissione e la notificazione di cartella di pagamento, che la contribuente impugnò;

– La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, sostenendo che legittimamente la società abbia riversato quanto indebitamente compensato, in tal modo sanando l’illecito, coerentemente con le regole generali secondo cui le dichiarazioni sono sempre emendabili;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che articola in un motivo, cui la società reagisce con controricorso, che illustra con memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale l’Agenzia si duole dell’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo della ammissibilità del ravvedimento operoso, è inammissibile, alla luce del principio fissato dalle sezioni unite (in particolare, da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), secondo cui questa norma, come riformulata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile nel caso in esame, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

– ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 20, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;

– l’Agenzia, di contro, non adduce alcun fatto storico, bensì argomenti in diritto;

– le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibile il motivo e condanna l’Agenzia a pagare le spese, liquidate in euro 5600,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie ed agli accessori.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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