Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12644 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 17/06/2016), n.12644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2861-2014 proposto da:

D.G. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO

BIGARELLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

BOLOGNA;

– intimata –

avverso il decreto n. 154/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13/06/2013, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

sentito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per raccoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. D.G., cittadino albanese, propose reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna di rigetto della sua richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, 286, art. 21 motivato sulla base dell’incompatibilità della precedente condotta di vita del richiedente con i doveri genitoriali.

La Corte d’appello, pur ritenendo indifferente, ai fini della concessione dell’autorizzazione, la condotta di vita del reclamante, risalente nel tempo, ha respinto il reclamo negando la sussistenza dei gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore che avrebbero giustificato la permanenza del richiedente nel territorio nazionale.

Il sig. D. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito l’intimato Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bologna.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. Il Collegio ha ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del contraddittorio, invocando l’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176; il capo B) della Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77; l’art. 23, lett. b), del regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003; gli artt. 155 sexies e art. 315 bis c.c. Si lamenta, specificamente, che i giudici di merito abbiano omesso di procedere all’audizione del figlio minore del ricorrente, dell’età di circa 9 anni e dunque capace di discernimento.

1.1. – Il motivo è infondato.

Nessuna delle disposizioni invocate dal ricorrente è riferibile alla fattispecie della richiesta di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale del familiare di un minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31. Il regolamento CE n 2201/2003, infatti, è “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale” e all’art. 23, lett. b), prevede l’ascolto del minore in relazione alle sole decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale; l’art. 155 sexies c.c. ha riferimento ai soli “provvedimenti di cui all’art. 155”, ossia ai provvedimenti riguardanti i figli emessi dal giudice in sede di separazione personale dei genitori; l’art. 315 bis c.c. riguarda la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio nei confronti dei genitori, non già i provvedimenti di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del familiare in genere del minore.

Nè alcun riferimento all’adozione di tali provvedimenti compare nelle convenzioni, richiamate dal ricorrente, di New York o di Strasburgo, ed anzi quest’ultima – che all’art. 3, lett. b), prevede il diritto del minore di essere consultato ed esprimere la propria opinione “nei procedimenti che lo riguardano” – all’art. 1, par. 3, nel definire il campo di applicazione della Convenzione stessa, precisa che “i provvedimenti che interessano i minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria sono i provvedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all’esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori”.

Il diritto del minore all’ascolto, in definitiva, è previsto in relazione ai rapporti interni alla famiglia, non già con riferimento ai rapporti esterni di taluno dei suoi componenti, che si riverberino, di fatto, all’interno della famiglia stessa.

2. – Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si critica la decisione impugnata per avere la Corte d’appello interpretato restrittivamente il concetto di “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore e per non aver adeguatamente motivato la propria decisione sul punto.

2.1 – Neanche tali censure possono trovare accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 cit., non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore stesso, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, e tuttavia – ha aggiunto – tale autorizzazione richiede la sussistenza di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. Sez. Un. 21799/2010).

A tali principi si è attenuta la Corte d’appello, la quale ha compiutamente motivato osservando, senza smentita – se non puramente formale – del ricorrente, che quest’ultimo non aveva, in sostanza, dedotto altro che le conseguenze normalmente inerenti al distacco di un figlio dal genitore.

3. – Il ricorso va pertanto respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poichè, infine, dagli atti risulta che il processo è esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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