Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12643 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5992/2005 proposto da:

COMUNE DI BARI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso

l’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPRUZZI Biancalaura, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.M., CO.PRO.LA. – CONSORZIO DI COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO;

– intimati –

sul ricorso 9965/2005 proposto da:

T.A.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDI LUCIO,

URSINI PIETRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI BARI, CO.PRO.LA. – CONSORZIO PRODUZIONE E LAVORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1078/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 29 novembre 2004, la Corte d’appello di Bari accolse la domanda proposta dalla signora T., in contraddittorio con il CO.PRO.LA – Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro (nel seguito: consorzio) ed il Comune di Bari, di revocazione della precedente sentenza della stessa corte, in data 25 agosto 2002 n. 543, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Con la sentenza revocata, la corte aveva respinto la domanda della signora T., di risarcimento del danno derivante dall’occupazione acquisitiva di un’area di sua proprietà, sul falso presupposto che per quell’area fosse stato emesso un decreto di espropriazione. La corte accertò che il decreto in questione riguardava un’area appartenente ad altri proprietari, e che pertanto, essendo stata l’area irreversibilmente trasformata, ed essendo il termine di occupazione legittima scaduto senza emissione di decreto di espropriazione, si erano verificati i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta in causa. Passando quindi al giudizio rescissorio, la corte affermò la legittimazione passiva del comune, concorrente con quella del consorzio, all’azione risarcitoria, e l’utilizzabilità, per la decisione, della relazione di consulenza tecnica che era stata assunta in un precedente giudizio, svoltosi tra la signora T. e il consorzio, e definito con la sentenza 16 novembre 1995 n. 750 della stessa corte. La relazione in questione era stata depositata in causa e in ordine ad essa il Comune di Bari, che era stato assente nel precedente giudizio, non aveva mosso rilievi critici di contenuto. La corte determinò quindi il danno risarcibile, facendo applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, e succ. mod..

Per la cassazione della sentenza, notificata in data 11 gennaio 2005, ricorre il Comune di Bari con atto notificato in date 8 marzo 2005 al consorzio, e 9 marzo 2005 alla signora T.. Questa resiste con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, notificato il 4 aprile 2005.

Il consorzio non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Bari censura l’affermazione, nell’ impugnata sentenza, della sua legittimazione passiva all’azione della signora T., sostenendo che tale legittimazione spetta esclusivamente al consorzio, concessionario di tutte le operazioni di espropriazione in forza di convenzione traslativa, e non mero delegato. L’ente deduce anche l’esistenza di un giudicato, formatosi in un precedente giudizio al quale era rimasto estraneo, costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Bari 16 novembre 1995 n. 750, con la quale il solo consorzio era stato condannato a pagare le indennità di occupazione legittima dovute alla signora T. nella stessa vicenda oggetto del presente processo.

Il motivo è infondato. Il principio di diritto applicabile alla fattispecie, già enunciato dalle Sezioni unite di questa corte, è che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e i siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi (Cass. Sez. un. 20 marzo 2009 n. 6769). E’ in base a questo principio che deve essere anche letta la casistica precedente, alla quale si richiama il ricorrente. Nel caso in esame, non si invoca alcuna norma di legge a fondamento del preteso trasferimento delle pubbliche funzioni.

Neppure ha pregio l’eccezione di giudicato, e non solo perchè l’oggetto del precedente giudizio era circoscritto alla responsabilità del consorzio, unico soggetto citato in giudizio, e gli accertamenti compiuti al riguardo entravano nella ratio decidendi solo limitatamente a questo punto, ma anche per il fatto che oggetto di quel giudizio era il pagamento dell’indennità di occupazione legittima, e non il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, che è fondato su titolo diverso dalla convenzione.

Con il secondo motivo di ricorso si censura l’utilizzazione, per la liquidazione del danno risarcibile, della relazione di consulenza assunta in altra causa, della quale il Comune di Bari non era parte, e che per questa ragione poteva essere utilizzato sono come indizio e non come unico elemento di giudizio.

Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trame non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. 5 dicembre 2008 n. 28855; 9 settembre 2004 n. 18131; 1 marzo 2004 n. 4118; 15 settembre 2003 n. 13528; 28 novembre 2001 n. 5131; 19 settembre 2000 n. 12422; 1 marzo 2001 n. 2998; 11 agosto 1999 n. 8585). Ciò che conta è solo il rispetto del principio del contraddittorio, salvaguardato dalla tempestiva produzione del documento in giudizio, e del diritto di difesa, attraverso il riconoscimento della possibilità della controparte di svolgere, a proposito del suo contenuto, tutte le considerazioni critiche finalizzate alla tutela dei suoi interessi; principi, l’uno e l’altro, rispettati nel caso di specie.

Viene ora all’esame il ricorso incidentale. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65:

detta norma poteva trovare applicazione solo per le occupazione legittime anteriori al 30 settembre 1996, laddove nella fattispecie l’occupazione illegittima si era protratta sino al 31 dicembre 1996.

Al riguardo è sufficiente ricordare che, con sentenza n. 349 del 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito, con modificazioni, in L. 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65. La norma incostituzionale non può pertanto trovare applicazione nel presente giudizio. Dovendo il punto censurato con il mezzo in esame essere deciso prescindendo dalla norma dichiarata incostituzionale, la sentenza, che su quella norma si è basata, deve essere cassata, con assorbimento dell’ultimo motivo di ricorso, vertente sulla statuizione accessoria in materia di spese processuali.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di fatto, e il danno risarcibile deve essere determinato, in applicazione del principio sancito dalla legge fondamentale sulle espropriazioni del 1865, in misura pari al valore venale del fondo del quale l’ente si è appropriato, sulla base degli elementi già acquisiti al giudizio dalla corte del merito, con valutazioni immuni dalle censure già respinte con il secondo motivo del ricorso principale. Poichè il valore di mercato dell’area occupata e illegittimamente acquisita dal Comune di Bari, di mq 1.012, è stato accertato dalla corte territoriale, con riferimento al 1994, in L. 130.000 al mq, il valore dell’intera area è pari a (L. 131.560.000, e quindi) Euro 679.476,52, da rivalutare dal 1994 alla data dell’odierna decisione.

Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.

Le spese dell’intero giudizio sono a carico dell’ente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso del Comune di Bari, accoglie il ricorso incidentale e, pronunciando nel merito, condanna il Comune di Bari al pagamento del danno, liquidato in Euro 679.476,52, da rivalutare dal 1994 alla data della presente decisione, con gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come segue:

per il giudizio di primo grado davanti al tribunale, Euro 6.300,00, di cui Euro 2.500,00 per diritti e Euro 3.500,00 per onorari;

per il giudizio di appello Euro 7.550,00, di cui Euro 1.250,00 per diritti e Euro 5.800,00 per onorari;

per il giudizio di revocazione davanti alla corte d’appello Euro 4.002,00, di cui Euro 1.291,00 per diritti e Euro 2.582,00 per onorari;

per il giudizio di legittimità, Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00 per onorari;

oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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