Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12643 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 24/11/2015, dep. 17/06/2016), n.12643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15343-2015 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), rappresentato e difeso per

legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli

uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7791/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3/12/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Centro Pio difensore della ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale, ha negato alla sig.ra H.M. il riconoscimento dello status di apolide. Ha infatti accertato che la medesima, pur essendo nata in (OMISSIS) ed essendo sempre vissuta in questo Paese, era figlia di cittadina bosniaca: il che le aveva attribuito la cittadinanza bosniaca ai sensi dell’art. 37 della legge sulla cittadinanza della Repubblica di Bosnia-Erzegovina – nata a seguito della disgregazione della Repubblica Federativa di Jugoslavia nel 1992 – che riconosce la cittadinanza bosniaca a tutti coloro che ne erano in possesso al momento della dissoluzione della repubblica iugoslava, tra i quali appunto andava annoverata l’appellata, cittadina iure saniguinis per parte di madre; nè rilevava la circostanza della non iscrizione dell’appellata nel registro dei cittadini della città di Sarajevo, non potendosi da ciò desumere la perdita o il rifiuto della cittadinanza stessa. Difettando, pertanto, “una pronunzia formale di perdita della cittadinanza”, l’appellata doveva essere considerata cittadina bosniaca e non apolide.

2. – La sig.ra H. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura. L’amministrazione intimata non si è difesa.

3. – Va preliminarmente rilevato che non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata relative alla notifica del ricorso per cassazione, eseguita a mezzo posta ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53. Ove a tale mancanza non venga posto rimedio intempo utile, ne conseguirebbe per ciò solo l’inammissibilità del ricorso stesso (Cass. Sez. Un. 627/2008).

4. – Il ricorso è tuttavia inammissibile anche per inammissibilità della censura come articolata dalla ricorrente.

4.1. – Con l’unico motivo, invero, denunciando violazione dell’art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sull’apolidia (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 2962, n. 306), si censura l’ultima affermazione, sopra riportata testualmente, contenuta nella sentenza impugnata. Si lamenta che la Corte d’appello abbia considerato necessario un atto formale di disconoscimento o rifiuto della cittadinanza, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità anche la perdita sostanziale dello status civitartis, accertabile anche stilla base di semplici prove indiziarie, comporta l’attribuzione dello status di apolide. Nella specie tali prove erano costituite dal “certificato di mancata iscrizione della ricorrente nel registro dei cittadini e delle nascite… unitamente agli altri elementi forniti dalla ricorrente, attinenti sia alla sua vicenda personale che al contesto sociale, politico ed etnico della Bosnia Erzegovina”.

4.2. – Va premesso che l’art. 1 della richiamata Convenzione definisce apolide (apolide) la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione (Aux fins de la presente Convention, le terme “apatride” designe une persone quaucun Etat ne considere compie son ressortisant par application de sa legisiation) e che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che “ai fini dell’accertamento in discorso, non occorre certo la prova dell’atto formale di privazione della cittadinanza originaria… ben potendo tale condizione desumersi da atti di rifiuto delle singole protezioni o prerogative spettanti al cittadino alla stregua del relativo ordinamento. Ed è in tal senso significativo il fatto che il D.P.R. n. 573 del 1993, art. 17 contenente regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91 (sulla cittadinanza), ed intitolato alla cerfificazione della condizione d’apolidia, non imponga affatto l’acquisizione da parte della Amministrazione di atti formali a carattere privativo, più generalmente imponendo la documentazione di fatti idonei a dimostrare lo stato di apolide” (Cass. 14918/2007, richiamata dalla ricorrente).

Alla ricorrente non giova, tuttavia, il richiamo di tale giurisprudenza, la quale, pur dando rilievo, condivisibilmente, a situazioni di apolidia di fatto – non basate, cioè, su atti formali di disconoscimento o rifiuto della cittadinanza da parte dello Stato di appartenenza dell’interessato – esige comunque che sia data una prova di altri atti di rifiuto, da parte di tale Stato, anche soltanto di talune prerogative della cittadinanza stessa. La ricorrente, invece, non ha neppure dedotto l’esistenza di alcun atto del genere: tale non essendo certamente la mancata iscrizione nel “registro dei cittadini e delle nascite” bosniaco, posto che non viene dedotta alcuna precedente richiesta – indispensabile non essendo la ricorrente nata in Bosnia – di siffatta iscrizione, nè essendo minimamente specificati gli “altri elementi… attinenti sia alla sua vicenda personale che al contesto sociale, politico ed etnico della Bosnia Erzegovina” che implicherebbero un rifiuto di riconoscimento della cittadinanza.

Nè, infine, giova alla ricorrente il richiamo al dovere di cooperazione istruttoria del giudice alla stregua della normativa sulla protezione internazionale, pure affermato da Cass. 4262/2015, posto che la ricorrente stessa è inottemperante all’onere, prima che della prova, della indispensabile allegazione – solo a lei possibile – delle circostanze di fatto a base della domanda.”;

che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte costituita;

che la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta, dando peraltro atto che la ricorrente ha successivamente prodotto l’avviso di ricevimento mancante;

che le considerazioni svolte nella memoria di parte ricorrente non sono decisive, neppure laddove si sottolinea il mancato rilascio alla ricorrente di un passaporto jugoslavo o bosniaco, atteso che per potersi parlare di rifiuto del riconoscimento di tale aspetto –

indubbiamente essenziale – della cittadinanza occorre che una richiesta di passaporto sia stata formulata, cosa che invece non viene dedotta;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per la seconda delle ragioni indicate nelle relazione, ossia per inammissibilità della censura come articolata dalla ricorrente;

che in difetto di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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