Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12643 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 481-2015 proposto da:

B.P., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

CASTELLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANIA SARTORI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – DIREZIONE GENERALE,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – DIREZIONE GENERALE –

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA già CENTRO SERVIZI

AMMINISTRATIVI DI VERONA, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “L.

EINAUDI” già ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “L. ENAUDI” DI VERONA,

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO-PASOLI” già

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “A. PASOLI” DI VERONA, LICEO STATALE

“GALILEO GALILEI” DI VERONA, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

“LORGNA PINDEMONTE” DI VERONA, I.S.I.S.S. “M. MINGHETTI” già

I.T.C.G “M. MINGHETTI” DI LEGNAGO (VR), ISTITUTO COMPRENSIVO LEGNAGO

I già DIREZIONE DIDATTICA LEGNAGO I DI LEGNAGO (VR);

– intimati –

avverso la sentenza n. 323/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/06/2014 R.G.N. 63/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. i ricorrenti, appartenenti all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124;

2. il Tribunale di Verona, con le sentenze nn. 51/2004 e 440/2005, aveva accolto le domande ma le pronunce erano state riformate dalla Corte di Appello di Venezia che aveva posto a fondamento delle decisioni nn. 233 e 244 del 2008 la norma, definita dal legislatore di interpretazione autentica, dettata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, della quale la Corte Costituzionale aveva escluso l’incostituzionalità;

3. con sentenze nn. 4316 e 4558 del 2013 questa Corte, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C 108/10, e, in accoglimento dei ricorsi, ha cassato le sentenze gravate, rinviando alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo esame, finalizzato a “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”;

4. le sentenze rescindenti, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, hanno indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato ed hanno precisato che: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario; b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” e la comparazione deve essere “globale” e, quindi, non limitata allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento”;

5. il giudizio di rinvio è stato definito, previa riunione dei distinti ricorsi in riassunzione, dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza qui impugnata che ha ritenuto infondata l’originaria domanda proposta dai ricorrenti;

6. la Corte territoriale ha premesso che le sentenze rescindenti non avevano accertato in via definitiva il diritto dei dipendenti transitati nei ruoli del Ministero al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio, ma aveva solo evidenziato, richiamando la statuizione della Corte di Giustizia, che la mancata valorizzazione della pregressa anzianità sarebbe stata illegittima qualora avesse comportato un peggioramento retributivo sostanziale;

7. il giudice del rinvio ha precisato che la stessa legge di interpretazione autentica escludeva la possibilità di una reformatio in peius, impedita dalla conservazione dell’assegno personale, ed ha aggiunto che la domanda dei lavoratori era stata sin dall’origine prospettata solo come diritto ad ottenere la differenza di trattamento economico derivante dalla pretesa di ottenere un inquadramento stipendiale più alto rispetto a quello che il Ministero aveva loro riconosciuto;

8. ha aggiunto che il peggioramento retributivo sostanziale non poteva essere ricavato dal mancato riconoscimento del salario accessorio perchè, anche a voler superare la tardività della deduzione, formulata solo nel giudizio di rinvio e per ciò inammissibile, l’errore commesso dall’amministrazione nella determinazione dell’assegno avrebbe potuto giustificare solo un’azione finalizzata ad ottenere la corretta quantificazione dell’assegno stesso e non poteva costituire la causa petendi di una domanda di riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio;

8. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.P. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di quattro motivi, ai quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso, mentre sono rimasti intimati gli uffici scolastici e gli istituti didattici.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5”, i ricorrenti premettono che i termini della controversia dovevano essere necessariamente ridefiniti alla luce della giurisprudenza Europea e di questa Corte e, pertanto, non poteva il giudice del rinvio limitarsi a ricavare l’inesistenza del peggioramento retributivo dal disposto della L. n. 266 del 2005, nella parte in cui riconosce il diritto all’assegno personale riassorbibile;

sostengono che la sentenza impugnata contiene una motivazione meramente apparente ed è pertanto affetta dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la “violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, come interpretato dalle sentenze rescindenti alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 6 settembre 2011 nel procedimento C- 108/2010 Scattolon” perchè il confronto fra il trattamento retributivo anteriore e successivo al trasferimento doveva essere effettuato considerando tutti gli istituti in una prospettiva dinamica e, pertanto, occorreva tener conto del diverso sviluppo di carriera nonchè dell’incidenza sul trattamento di fine rapporto e sul regime previdenziale;

i ricorrenti ribadiscono che doveva essere valorizzata la lamentata perdita del compenso incentivante e dei buoni pasto ed aggiungono che occorreva anche accertare quali fossero le conseguenze del diverso sistema di progressione stipendiale previsto nei due comparti;

3. con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’art. 360, n. 3 per contrasto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 2 con riferimento all’art. 117 Cost. e all’art. 6 convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, i ricorrenti insistono nel prospettare il contrasto della legge di interpretazione autentica con i principi sanciti dal diritto convenzionale e sollecitano questa Corte a sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale perchè le pronunce della Corte EDU rendono non più attuale la valutazione già espressa al riguardo dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 311/2009;

4. la questione di legittimità costituzionale è riproposta anche con il quarto motivo in relazione alla violazione dell’art. 1 del protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sul rilievo che prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria relativa all’anno 2006 i ricorrenti beneficiavano quanto meno di una “speranza legittima” di ottenere il pagamento delle somme controverse e, quindi, con il suo intervento il legislatore italiano illegittimamente si è ingerito nell’esercizio del diritto determinando la perdita del “bene”;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni per le ragioni già indicate da questa Corte con le ordinanze nn. 7429 del 2018 e 7610/2019, pronunciate in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa;

5.1. come evidenziato nello storico di lite la Corte territoriale, richiamato il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ha escluso che si fosse verificato, in occasione del passaggio nei ruoli ministeriali, un peggioramento retributivo ed ha rilevato che il rispetto del divieto di reformatio in peius era stato assicurato dal legislatore con la norma di interpretazione autentica, costituzionalmente legittima, sicchè non potevano assumere alcun rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda, così come formulata, errori commessi dall’amministrazione nella quantificazione dell’assegno personale, che potevano essere censurati azionando una domanda diversa quanto a petitum e causa petendi;

5.2. la ratio decidendi della pronuncia gravata non è adeguatamente censurata dai ricorrenti, i quali la contestano solo sotto il profilo del vizio motivazionale, tra l’altro erroneamente denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza individuare in modo specifico l’error in procedendo o in iudicando nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa;

5.3. con la recente sentenza n. 34476/2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla portata della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012 e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

5.4. hanno aggiunto che nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

5.5. quest’ultimo vizio, non riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5 va denunciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

5.6. è evidente che nella fattispecie, anche a voler ritenere non vincolante la formulazione della rubrica, la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile in alcuno dei due vizi in rilievo, perchè i fatti storici prospettati dalle parti sono stati presi in esame dalla Corte, sia pure per affermarne l’irrilevanza sulla base di considerazioni che non attengono a questioni di fatto, bensì a profili strettamente giuridici inerenti la natura e la diversità delle azioni astrattamente esperibili;

5.7. ne discende che non è neppure denunciabile il vizio motivazionale, perchè quest’ultimo può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 28054/2008 e Cass. S.U. n. 2731/2017) come si desume dal potere conferito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c., comma 4, potere che, peraltro, può essere esercitato solo in presenza di una censura validamente formulata che illustri le ragioni giuridiche per le quali il giudice del merito avrebbe errato nel decidere la controversia nei termini contestati (cfr. Cass. n. 24298/2016);

6. l’inammissibilità del primo motivo rende non scrutinabile la seconda censura nella parte riferibile al trattamento accessorio, perchè, come già detto, la Corte territoriale ha ritenuto che altra dovesse essere l’azione da esperire e questa ratio decidendi si deve ritenere consolidata in assenza di specifica censura;

6.1. per il resto il motivo è egualmente inammissibile in quanto, richiamando pronunce diverse da quelle rescindenti, pretende di mettere in discussione il principio di diritto affermato da questa Corte che al punto 13 delle sentenze n. 4316 e n. 4558 del 2013 ha limitato la comparazione al momento del trasferimento, senza fare cenno ai successivi sviluppi della carriera ed alla prospettiva “dinamica” che i ricorrenti invocano;

7. infine quanto al terzo ed al quarto motivo, occorre innanzitutto ribadire l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perchè il relativo provvedimento (benchè eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio” (Cass. n. 284/2018);

7.1. peraltro, poichè la questione di legittimità può essere riproposta in ogni stato e grado del giudizio, le critiche mosse alla sentenza impugnata, seppure inammissibili per le ragioni indicate nel punto che precede, possono essere ritenute mera sollecitazione del potere del giudice di legittimità di promuovere, anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti, l’incidente di costituzionalità;

7.2. al riguardo il Collegio, nel ribadire l’orientamento consolidato già espresso (cfr. fra le tante Cass. nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020; Cass. nn. 7859 e 4437 del 2019; Cass. n. 3016/2018), non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l’attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009);

7.3. in altra vicenda che, quanto ai rapporti fra le Corti superiori, presenta profili di affinità a quella oggetto di causa, il Giudice delle leggi ha ribadito che il vincolo derivante dalle sentenze della Corte EDU attiene all’interpretazione della norma convenzionale, ma non si estende alla valutazione espressa sulla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, che solo la Corte Costituzionale può compiere perchè essa, a differenza della Corte di Strasburgo “opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è quindi tenuta al bilanciamento, solo ad essa spettante ” (Corte Cost. n. 264/2012; va segnalato che la stessa Corte, nuovamente adita a seguito della sopravvenienza di ulteriore pronuncia della Corte EDU, con la sentenza n. 166/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica dettata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, prospettata questa volta in relazione alla violazione non dell’art. 6 della CEDU, bensì dell’art. 1 del Protocollo addizionale, in una fattispecie nella quale la norma interpretativa aveva inciso sull’entità della pensione già corrisposta agli aventi diritto);

7.4. va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 311/2009, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica in relazione al parametro invocato (art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi già affermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva, da un lato, evidenziato la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto dalla L. n. 312 del 1980, dall’altro la necessità di un’interpretazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 che, senza determinare una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto del regime generale dettato per l’impiego pubblico e dell’invarianza della spesa, imposta dalla stessa L. n. 124 del 1999 ai fini del rispetto dell’art. 81 Cost., invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico;

7.5. la Corte, quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametri invocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti;

8. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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