Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12642 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D., A.C., A.S. e M.

V., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza di Spagna

15, presso l’avv. Francesco Maria Salerno (Studio legale Cleary &

C.)

e rappresentati e difesi dall’avv. Ferrau’ Giuseppe del foro di

Catania, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 191/07 del ruolo della

volontaria giurisdizione della Corte di appello di Messina, 2A

sezione civile, il 27 ottobre – 29 novembre 2007;

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del cons. Dott.

FORTE Fabrizio e sentito il P.G. Dott. PATRONE Ignazio, che conclude

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I germani D., C. e A.S. e la loro madre M.V. hanno chiesto, con ricorso del 17 maggio 2007, alla Corte d’appello di Messina, di condannare il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno di loro Euro 6.000,00, a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali da irragionevole durata del processo da loro iniziato con citazione del marzo 1995 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo vittime della strada, per ottenere i danni derivati dalla morte del loro congiunto A.V., a causa di un incidente stradale provocato da ignoti; tale processo era stato deciso in primo grado il 27 marzo 2001 e in appello il 16 giugno 2006.

La Corte di merito ha accolto in parte la domanda, ritenendo irragionevole, del processo presupposto, la fase di anni sei eccedente i primi cinque, indispensabili, per la complessita’ del caso e in rapporto al comportamento delle parti ed ha fissato l’indennizzo in complessivi Euro 10.000,00, (Euro 416,00 annui per ciascuno dei ricorrenti), con spese a carico del convenuto. Per la cassazione di tale decreto, gli A. e la M. hanno proposto ricorso di due motivi, lamentando la violazione dei parametri usati in sede sovranazionale per liquidare l’equo indennizzo e la insufficiente motivazione per giustificare tale discostamento rilevante da detti criteri di liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Entrambi i motivi del ricorso sono fondati.

2. E’ incompatibile con i parametri della giurisprudenza sovranazionale una determinazione complessiva della riparazione, quando le parti siano plurime, dovendosi invece liquidare l’indennizzo a ciascuna delle parti del processo durato eccessivamente (Cass. 5338/07 e 8304/06).

Appare inoltre iniqua rispetto ai detti parametri della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ora: C.E.D.U.) la fissazione della riparazione del danno non patrimoniale in soli Euro 416,00 all’anno, per ciascuna delle parti del processo presupposto, perche’ inferiore a quella media del giudice sovranazionale citato, il quale ritiene in astratto che l’equo indennizzo debba calcolarsi in somme da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 all’anno per l’intera durata del processo (in tal senso, Cass. n. 5591/2009, n. 1048/ 2009, n. 2950/2008, n. 1605/2007, n. 24356/2006) anche se poi, in concreto, riconosce come equa in Italia una riparazione del danno non patrimoniale in somme minori della meta’ di quelle di cui sopra (Cass. n. 16086/09).

Pertanto la riparazione determinata nel merito si discosta dai criteri ermeneutici enunciati la cui violazione non risulta giustificata per il contributo dato dai ricorrenti al perdurare della causa oltre i limiti della ragionevolezza per il tempo incontestato di anni sei.

2. Il ricorso va accolto quindi per i profili e nei limiti che precedono perche’ fondato, con cassazione del decreto impugnato per violazione del diritto vivente, cioe’ delle norme della convenzione come lette dalla C.E.D.U., loro giudice naturale; ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito. L’indennizzo per patema d’animo di ciascuno dei ricorrenti per la durata del processo eccedente la ragionevolezza, puo’ discostarsi dagli indicati parametri in astratto indicati dalla C.E.D.U. e ridursi ad Euro 750,00 annui per i primi tre anni di ritardo, in rapporto alla modestia della lesione connessa a questa prima limitata fase, dovendosi invece riportare, per il periodo successivo che da luogo a una piu’ incisiva lesione del diritto, ai parametri base sovranazionali e alla liquidazione di Euro 1000,00 all’anno, in assenza di ragioni che consentano una eventuale diversa e minore determinazione (nello stesso senso e’ la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte da ottobre 2009). Pertanto, per i sei anni incontestatamente considerati ingiustificati di durata della causa, la riparazione va determinata in complessivi Euro 5.250,00 (Euro 750,00 annui per i primi tre anni, da aumentare ad Euro 1000,00 all’anno per l’ulteriore periodo di tre anni), con gli interessi dalla domanda, somma da ritenere congrua pure in relazione ai criteri concreti adottati in sede sovranazionale, ai quali questa Corte intende uniformarsi.

Il Ministero controricorrente dovra’ pagare ai ricorrenti le spese dell’intero processo e i due terzi di quelle del giudizio di cassazione da compensare nel resto, in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda delle parti comunque inferiore a quanto da loro chiesto, liquidandosi come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti €. 5.250,00 (cinquemila duecentocinquanta/00) con gli interessi dalla domanda e le spese del processo, che liquida nell’intero per la causa di merito, in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), di cui Euro 800,00 (otto cento/00) per onorari, Euro 400,00 (quattrocento/00) per diritti ed Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi e compensa per un terzo per il giudizio di cassazione, gravando l’amministrazione dei residui due terzi, liquidandole per l’intero in Euro 800,00 (ottocento/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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