Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12642 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1470-2012 proposto da:

M.C., (OMISSIS), MO.LU.

(OMISSIS), MA.PA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 62, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCELLO TADDEI;

– ricorrenti –

contro

B.M.A., ma.an., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA F.PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA CIASCHI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BENEDETTA BARBIERI, GIOVANNA CONDO’;

– controricorrenti –

e contro

D.F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2010/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Luigi Salvato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 febbraio e 5 marzo 1996, Mo.Lu. e Ma.Pa., la prima moglie separata e la seconda figlia del defunto Ma.An., convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, D.F.P., in proprio e quale rappresentante dei figli, allora minori, Ma.Ba.An. e ma.an.. Le attrici domandavano la declaratoria di invalidità o di inefficacia dei due testamenti olografi del de cuius pubblicati il 5 settembre 1995, la pronuncia di inefficacia della transazione dell’11 novembre 1994, denominata “accordo di eredità”, l’accertamento della qualità di eredi delle attrici, la collazione dei beni ereditari, l’individuazione della consistenza della massa dei beni mobili e immobili caduti in successione alla morte di Ma.An., la richiesta dei rendiconti, la divisione per successione legittima. Mo.Lu. esponeva di essere coniugata con il de cuius Ma.An., e che dal matrimonio erano nate due figlie, Ma.Pa. e Ma.Cl.; che i due coniugi si erano poi separati in via di fatto, e Ma.An. aveva iniziato una convivenza con D.F.P.; che in data 20 ottobre 1980 era intervenuta la separazione personale dei coniugi e il Ma. aveva continuato la propria convivenza con D.F. P., dalla cui unione erano nati, successivamente, due figli:

an. e An.Ba.. Le attrici perciò agivano in primo grado per ottenere la declaratoria di nullità delle schede testamentarie del de cuius, la nullità della transazione proposta da D.F.P. a Mo.Lu. in data 11 novembre 1994, dopo la morte di Ma.An., con accertamento della qualità di eredi in capo alle attrici, a Cl. M.C. e ai figli naturali ma.an. e Ma.An.Ba.. Veniva in specie richiesto il rendiconto di tutti i beni posseduti da D.F. P., sia personalmente, che quale legale rappresentante di an. e Ma.An.Ba., allora minori.

Si costituivano Ma.Cl. e D.F.P., quest’ultima solo in proprio.

Veniva dapprima pronunciata dal Tribunale di Milano sentenza del 21 maggio 2002 che dichiarava la nullità dei testamenti impugnati, annullava l’accordo di eredità dell’11 novembre 1994 e dichiarava aperta la successione ex lege.

Con successiva sentenza del 14 febbraio 2007, il Tribunale di Milano così disponeva: ” dichiara che eredi legittimi di Ma.An., deceduto in (OMISSIS), sono il coniuge separato senza addebito Mo.Lu., per una quota di 4/12, ed i figli Ma.Pa., Ma.Cl., ma.an. ed Ma.An.Ba., ciascuno per una quota di 2/12; dichiara D.F.P. creditrice della comunione ereditaria tra M. L., Ma.Pa., Ma.Cl., m.

a. ed Ma.An.Ba. per l’importo di Euro 216.135,00; dichiara estinto per remissione il predetto credito di D.F.P., limitatamente alla quota di competenza dei propri figli minori ma.an. ed Ma.An.Ba.;

condanna Mo.Lu. a pagare fa somma di Euro 72.045,00 a D. F.P. e Ma.Pa. e Ma.Cl. a pagare, ciascuna, la somma di Euro 36.023,00 a D.F.P.; dispone la collazione per imputazione del valore al momento dell’apertura della successione di Ma.An., nella misura indicata nella relazione del CTU in data 30 settembre 2006 in atti, dei seguenti immobili, oggetto, i primi due, di donazione indiretta a Ma.

P. ed il terzo di donazione indiretta a Ma.Cl.: 1) appartamento di due locali e servizio nel consorzio condominiale ” (OMISSIS), (…), valore da collazionare Euro 33.500,00; 2) appartamento di due locali e servizio nel consorzio condominiale “(OMISSIS)”, in Comune di (OMISSIS), (…), valore da collazionare Euro 33.500,00; 3) appartamento in (OMISSIS), (…) venduto da Ma.

C. a C.M.T. il 9 maggio 1995, valore da collazionare Euro 111.000,00; dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra Ma.Pa., Ma.Cl., ma.an. ed Ma.An.Ba. e compensati, come da richiesta di D.F.P., i crediti di D.F.P. nei confronti di Mo.Lu., Ma.Pa. e M. C., come sopra accertati, con i debiti per conguagli di ma.an. ed Ma.An.Ba. verso le condividenti Mo.Lu., Ma.Pa. e M. C., attribuisce a Mo.Lu. la proprietà esclusiva delle quote cadute in successione del capitale sociale della Srl Antonel in liquidazione, pari al 95% del capitale sociale; a Ma.Pa. la proprietà esclusiva della porzione immobiliare ad uso deposito al piano terreno del fabbricato in Comune di (OMISSIS) (…); ad ma.an. ed Ma.An.Ba., in comunione tra loro, la proprietà esclusiva dei seguenti beni: 1) appartamento in Comune di (OMISSIS) (…); 2) appartamento ai piano primo del fabbricato in Comune di (OMISSIS) (…); 3) contenuto della cassetta di sicurezza presso l’agenzia (OMISSIS) dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino (…); 4) credito del de cuius Ma.An. verso gli eredi del defunto B.V. conseguente alla stipulazione di contratto preliminare di compravendita immobiliare in data 31 agosto 1991(…); condanna Ma.Pa. a pagare a Mo.Lu., a titolo di conguaglio, la somma di Euro 16.976,00, con gi interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo; Ma.Cl. a pagare a Mo.Lu., a titolo di conguaglio, la somma di Euro 47,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo; ma.an. a pagare a M. L. a titolo di conguaglio, la somma di Euro 47,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;

Ma.An.Ba. a pagare a Mo.An.Ba. a titolo di conguaglio, la somma di Euro 47,00, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo; rigetta ogni altra domanda di Mo.Lu., Ma.Pa. e M. C.”.

Mo.Lu., Ma.Pa. e Ma.Cl.

proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, impugnazione rigettata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2010/2011 del 30 giugno 2011.

Mo.Lu., Ma.Pa. e Ma.Cl. hanno così proposto ricorso per cassazione in sei motivi. Resistono con controricorso ma.an. e Ma.An.Ba., mentre non ha svolto attività difensiva D.F.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di Mo.Lu., Ma.Pa. e Ma.Cl. deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, omesso esame di atti causa, omessa pronunzia”. Ci si riferisce al credito di Lire 292.315.323 richiesto a D.F.P. ed a questa immotivatamente riconosciuto dalla Corte d’Appello, importo comprensivo della tassa di successione anticipata dalla D. F., nonchè di spese di gestioni e condominiali dell’appartamento di via (OMISSIS) (sempre goduto da D.F.P. e dai figli della stessa) e del credito di A.R..

Il secondo motivo, sempre, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assume “violazione di legge, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, omesso esame di atti causa, illogicità manifesta”. Vi si denuncia che è pacifico in fatto che l’appartamento di via (OMISSIS) era stato pagato, all’atto del preliminare, con un acconto di Lire 100.000.000 versato dal de cuius Ma.An., rimanendo poi intestato in proprietà a D.F.P., che ne pagò il saldo pari a Lire 80.000.000. Si assume dalle ricorrenti che alla massa doveva attribuirsi non il credito di Lire 100.000.000, quanto la proprietà dell’appartamento o la quota di comproprietà dello stesso.

Il terzo motivo di ricorso, ancora deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, adduce “omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, omessa pronunzia, omesso esame atti di causa e contraddittorietà”. Si censura il mancato esame dell’inventario redatto dal ragioniere Pa. il 13 febbraio 1995, che la Corte d’Appello ha ritenuto tardivamente prodotto solo con la comparsa conclusionale di primo grado, e che comunque era stato utilmente riprodotto dalla difesa delle ricorrenti nel giudizio d’appello. Viene rappresentato anche che la Corte d’Appello non abbia accolto le istanze di ammissione del giuramento decisorio, suppletorio o di estimazione.

Il quarto motivo, ancora ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ipotizza “violazione di legge, omessa pronunzia, mancata e insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, omesso esame di atti causa, violazione artt. 723 e 535 c.c.”. Si sostiene che la sentenza d’appello va cassata per aver rifiutato di riconoscere alle ricorrenti il compenso spettante per il godimento dell’appartamento di via (OMISSIS), avuto dalla D.F. e dagli altri eredi. La Corte di Milano ha al riguardo affermato che la domanda per l’indennità di godimento di questo immobile fosse stata formulata da Mo.Lu. e Ma.Pa. solo all’udienza del 19 ottobre 2006, rifiutandone il dibattito D.F.P. ed i minori da lei rappresentati. Le ricorrenti evidenziano al riguardo che la domanda di rendiconto di tutti i beni posseduti e goduti dalla D. F. fosse stata proposta già nell’atto di citazione dell’8 marzo 1996, domanda cui aderì Ma.Cl. nella sua comparsa di costituzione del 30 aprile 1996.

Il quinto motivo, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, afferma la violazione degli artt. 2722 e 2729 c.c., dell’art. 564 c.c., e denuncia la motivazione apparente e insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento agli atti di trasferimento di beni immobili in favore di Pa. e M. C., qualificati dalla Corte d’Appello come donazioni indirette.

Il sesto motivo di ricorso afferma la violazione di legge e la mancata o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la censura sostiene che il valore dei beni in comunione avrebbe dovuto essere determinato ed aggiornato all’epoca della decisione della corte territoriale, con particolare riferimento alle quote della Antonel s.r.l.

Va premesso come, sebbene le ricorrenti in tutte le rubriche dei sei motivi ipotizzino il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, indicando, peraltro, soltanto nel quarto e nel quinto motivo a parametri gli artt. 723, 535, 2722, 2729 e 564 c.c., nelle relative esposizioni delle sei censure non si fanno mai seguire specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme di diritto asseritamente violate. Sicchè, viste le ragioni espresse nei motivi di impugnazione, il contenuto delle censure da esaminare attengono in realtà tutte ad ipotesi di vizi della motivazione su punti controversi. Vale allora al riguardo la considerazione, che riguarda globalmente tutte le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, secondo cui, ove nel ricorso per cassazione vengano prospettati vizio di motivazione della pronuncia impugnata, il ricorrente – a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove –

non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – essendo, invece, necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile, atteso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pur nella sua formulazione antecedente alla modifica operatane dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, qui non operante ratione temporis), dovendo incidere su un fatto “decisivo del giudizio”, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla Suprema Corte, quale giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative. Operate tali premesse, il primo di motivo di ricorso risulta infondato per la sua genericità.

Venendo in discussione la somma spettante a D.F.P. (peraltro terza creditrice della comunione, e non condividente, in quanto non rientrante fra i coeredi di Ma.An.) per il rimborso di spese anticipate, nella specie di quelle di manutenzione e condominiali relative all’appartamento di via (OMISSIS), di quelle corrisposte a A.R. e delle imposte di successione, al riguardo la Corte d’Appello di Milano ha spiegato:

quanto alle prime (in particolare, pagina 9 di sentenza), che si trattasse di spese da far ricadere sulla massa, che mai le appellanti avessero sostenuto in precedenza l’inutilità degli esborsi, nè si erano opposte al loro pagamento, che il pagamento delle stesse trovava giustificazione nei principi della gestione di affari altrui;

quanto alle seconde, che il pagamento all’ A. era stato da subito dedotto in lite dalla D.F. e provato mediante dichiarazione reso da tale creditrice, senza che fosse contestato dalle appellanti; quanto, infine, alle tasse di successione, la Corte di Milano definiva nuova la censura mossa dalle appellanti sull’entità della relativa spesa.

Va allora soltanto qui ribadito il principio che il terzo che abbia gestito beni compresi in una comunione ereditaria ha diritto al rimborso delle spese necessarie od utili per la gestione, conservazione o il miglioramento dei beni comuni, anticipate in luogo dei coeredi, sorgendo l’obbligo di versamento a carico dei coeredi proprio al momento del giudizio di divisione e di resa nel conto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008). In tal senso, la Corte ha logicamente motivato la propria decisione di riconoscere a D.F.P. il relativo rimborso, avendo accertato, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, il diritto di quella stessa nei limiti della determinata diminuzione patrimoniale dalla stessa subita per far fronte agli oneri altrimenti gravanti sui partecipanti. Le ricorrenti non si confrontano con le diverse, autonome ed articolate ragioni di decisione esplicitate dalla Corte di Milano (utilità della gestione dell’appartamento di via (OMISSIS), da parte della D.F., consistente in attività che si è risolta in un’evitata diminuzione patrimoniale;

tardività della contestazione del credito A.; novità della censura sulla tassa di successione), ragioni ciascuna delle quali risulta giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Il primo motivo di ricorso si limita ad elencare le spese condominiali, contestando genericamente ed assertivamente che sarebbero rimborsabili le sole spese erogate per opere di straordinaria manutenzione, e non quelle ordinarie, a dubitare dell’eccessività della tassa di successione di oltre Lire 68.000.000 e a dire non provato il credito della A..

Quanto al secondo motivo di ricorso, anch’esso è infondato. La Corte d’Appello di Milano ha affermato (pagina 12 di sentenza), che l’appartamento di via (OMISSIS) fosse del tutto di proprietà della D.F. (e perciò non potesse rientrare affatto nella massa da dividere), essendo questa soltanto debitrice verso la comunione della somma ricevuta in prestito dal de cuius per versarne l’acconto di Lire 100.000.000. In sostanza, si illustra che Ma.An. avesse stipulato il relativo preliminare di compravendita dell’immobile in veste di promissario acquirente, pagando il relativo acconto, ma poi aveva stipulato il definitivo con il promittente venditore D.F.P., versando il conseguente saldo di prezzo, e così rendendosi formalmente acquirente del bene ed unica intestataria dello stesso. Non ha quindi alcun fondamento la pretesa delle ricorrenti volta a ricondurre immediatamente, per intero o pro quota, la proprietà di tale immobile ad Ma.An., in quanto promissario acquirente che aveva versato l’acconto. Diverso sarebbe stato prospettare gli estremi di una donazione indiretta dell’immobile stesso, che avrebbe comportato per la presunta beneficiaria l’obbligo di restituire il bene ai fini della collazione ereditaria.

Non è fondato il terzo motivo di ricorso. Esso richiama genericamente l’attività svolta dal ragioniere Pa. e le risultanze dell’inventario da questo redatto, ma non si comprendono quali siano i motivi di critica specificamente portati sul punto alla sentenza della Corte di Milano, la quale ne parla a pagina 10 per definire “tutt’altro che chiare” le censure svolte sul punto dagli appellanti. Per di più, la Corte di merito illustra le ragioni della ritenuta tardività della produzione del documento in primo grado come allegato alla comparsa conclusionale delle signore Mo. e Ma., esclude che vi fossero spiegazioni di una allegazione così tardiva, evidenzia che le appellanti non contestassero il pagamento da parte della D.F. delle prestazioni professionali adempiute dal Pa. nè che tali prestazioni attenessero ad attività svolte in favore della massa. Neppure su questo capo le ricorrenti mostrano di confrontarsi con tutte le plurime ed autonome rationes decidendi adoperate dalla Corte di Milano. Lo stesso terzo motivo di ricorso si esaurisce, nella sua portata strettamente giuridica e non fattuale, nella considerazione secondo cui l’irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado (per essere stati, come nella specie, depositati solo contestualmente al deposito della comparsa conclusionale) non escluderebbe la possibilità che i documenti stessi possano legittimamente essere depositati in grado d’appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa. Sennonchè, questa soluzione era certamente sostenibile prima dell’entrata in vigore della novella del Codice di procedura civile del 1990. Secondo il regime introdotto dalla L. n. 353 del 1990, nel rito ordinario, piuttosto, e proprio con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, (nella formulazione applicabile) va interpretato, alla stregua dell’insegnamento di Cass. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005, nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione.

Pure il quarto motivo di ricorso non si confronta con l’intera motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Milano circa l’irritualità della domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione per il godimento dell’appartamento di via (OMISSIS). In proposito i giudici dell’appello hanno chiarito come mancasse specifico gravame sugli argomenti spesi dal Tribunale, secondo cui la D.F., in quanto non erede, non fosse legittimata passiva rispetto alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione avanzata da Ma.Cl., mentre la domanda di rendiconto era stata proposta nei confronti soltanto della stessa D.F. dalle attrici in sede di conclusioni e per tutte le somme lasciate da Ma.An. all’atto del decesso, trattandosi comunque di soggetto estraneo alla comunione ereditaria e non tenuto all’obbligo di cui all’art. 723 c.c. Sul punto, la Corte di Milano concludeva, pertanto che “non essendo D.F. coerede e dunque tenuta al rendiconto, anche sotto tale profilo l’appello non può trovare accoglimento”. Il quarto motivo di ricorso ignora del tutto questi argomenti del provvedimento impugnato, richiama l’art. 723 c.c., e quindi trascura che tale norma – la quale opera nel senso di obbligare il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione – attiene unicamente ai rapporti tra coeredi, quale operazione inserita nel procedimento divisorio; mentre l’istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui.

Sempre infondato è il quinto motivo di ricorso. La Corte d’Appello ha ampiamente motivato la propria conclusione che gli immobili acquistati dalle figlie Cl. e Ma.Pa. con denaro messo a disposizione dal padre avessero dato luogo a donazioni indirette anzichè a simulazioni (pagine 20 e seguenti di sentenza).

Per le ricorrenti si sarebbe trattato di simulazioni. Ed invece, nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità (come dalla Corte di merito evidenziato con congruo accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità), si configura proprio una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacchè l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, mediante il negozio oneroso che corrisponde proprio alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1986 del 02/02/2016). E’ poi corretto il ragionamento dei giudici di merito, per il quale la collazione per imputazione di immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto (nella specie, quello di Ma.Cl.) va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all’epoca di apertura della successione, sia perchè solo in tale momento si può stabilire il valore dell’intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell’asse ereditario, sia perchè l’acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall’art. 456 c.c.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione (cfr.. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25473 del 16/12/2010).

Quanto al sesto motivo di ricorso, relativo alla inadeguata valutazione delle quote della Antonel s.r.l., in proposito la Corte d’Appello aveva affermato la novità della censura, sollevata dagli appellanti solo nella comparsa conclusionale, e nemmeno questo argomento è oggetto di specifico motivo di gravame da parte dei ricorrenti per cassazione.

Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei soli controricorrenti ma.an. ed Ma.An.Ba., non avendo svolto attività difensiva D.F.P..

I controricorrenti hanno fatto domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3. Trova qui applicazione, tuttavia, ratione temporis (trattandosi di giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009), l’art. 385 c.p.c., comma 4, (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20); la relativa domanda non è accoglibile, non emergendo che le ricorrenti abbiano agito con colpa grave, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per avere coscienza dell’infondatezza del proprio ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti ma.an. ed M. A.B. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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