Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12641 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 24/05/2010), n.12641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2826/2005 proposto da:

COMUNE DI TARANTO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso l’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FISCHETTI Ignazio Marcello, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE A.U. (P.I. (OMISSIS)), in persona

del titolare omonino pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 142, presso l’Avvocato RELLEVA Piero Giuseppe, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO ANGELO, giusta

procura speciale per Notaio dott. ROCCO D’AMORE di TARANTO – Rep. n.

45961 del 17.04.07 e procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2003 della SEZ. DIST. TARANTO – CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato S. MASTROBUONO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22 gennaio 2001 il sig. A.U., titolare dell’omonima impresa edile, citò in giudizio il Comune di Taranto dinanzi alla Corte d’appello di Lecce per sentir dichiarare nullo un lodo arbitrale che aveva rigettato le domande proposte dal medesimo sig. A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato rispetto, da parte del comune, di obblighi assunti in una convenzione urbanistica. Il medesimo lodo aveva dichiarato improponibile un’ulteriore domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, formulata dall’attore nel corso del procedimento arbitrale.

Radicatosi il contraddittorio, la corte d’appello, con sentenza resa pubblica il 30 dicembre 2003, avendo ritenuto che ingiustificatamente gli arbitri si fossero rifiutati di prendere in esame la suaccennata domanda di arricchimento senza causa, che invece costituiva un consentito ampliamento dei quesiti proposti ed in relazione alla quale il principio del contraddittorio era stato rispettato, dichiarò la nullità del lodo sotto tale profilo. Decidendo nel merito, la corte accolse detta domanda e condannò il comune a corrispondere all’attore la somma di Euro 24.088,52, oltre agli accessori ed alle spese di causa.

Avverso tale sentenza il Comune di Taranto ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati poi anche con memoria.

Il sig. A. si è difeso con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività della notifica del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso muove dal presupposto che la sentenza impugnata sia stata notificata al Comune di Taranto in data 4 febbraio 2004, di talchè la notifica del ricorso per cassazione, eseguita il 21 gennaio 2005, sarebbe intervenuta quando il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, era ormai decorso.

L’eccezione non è però fondata.

L’impugnata sentenza è stata notificata, nella data sopra riferita, al Comune di Taranto in persona del sindaco p.t.”, nella sede dell’Avvocatura comunale, in (OMISSIS), dove il Comune, difeso dall’avv. Fischietti per procura a margine della comparsa di risposta, era elettivamente domiciliato. Ma la notifica della sentenza fatta alla parte, e non nominativamente al difensore, è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione.

E’ stato già altre volte ritenuto da questa corte che, allorquando un comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale – in particolare di un organo denominato “avvocatura comunale”, deputato alla trattazione degli affari legali – ed il comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, la notificazione della sentenza fatta al comune in quel domicilio non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore medesimo (cfr. Cass. n. 9298 del 2007 e, con riferimento ad un’analoga situazione concernente l’avvocatura interna dell’INPS, Cass. n. 4443 del 1999).

Dovendosi fare applicazione di tale principio al caso in esame, non può ritenersi che il suddetto termine breve d’impugnazione abbia preso a decorrere dal 4 febbraio 2004, e ciò basta ad escludere che il ricorso per cassazione sia stato tardivamente proposto.

2. Col primo motivo di ricorso la difesa del Comune di Taranto denuncia, oltre a vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, la violazione dell’art. 817 c.p.c. ed art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente muove dalla premessa che il lodo arbitrale sia stato dichiarato nullo a norma della disposizione da ultimo citata, e cioè per superamento da parte degli arbitri dei limiti loro imposti dal compromesso, ed osserva che una tale causa di nullità non può verificarsi in presenza del rifiuto degli arbitri di pronunciare su una domanda non compresa nei quesiti (o nel compromesso) con cui all’arbitrato si è dato vita. Inoltre un siffatto vizio, se mai configurabile, avrebbe dovuto esser denunciato dalla controparte già nell’ambito del procedimento arbitrale, e non esser fatto valere per la prima volta dinanzi alla corte d’appello.

2.1. La riferita censura non persuade.

Nel ritenere improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, avanzata dal sig. A. solo a procedimento arbitrale già iniziato, gli arbitri hanno, per ciò stesso, inteso stabilire i limiti del loro potere di definizione della controversia, ritenendo che detta nuova domanda ne esulasse. Ora, tra le ipotesi di nullità del lodo contemplate nel citato art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non applicabili ratione temporis alla presente fattispecie), r non v’è solo quella del lodo pronunciato fuori dai limiti del compromesso, ma anche l’ipotesi in cui gli arbitri non abbiano pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso medesimo.

Il senso della norma ora menzionata – quale che sia il modo in cui l’investitura degli arbitri è avvenuta – è che gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il thema decidendum ad essi legittimamente sottoposto dalle parti, e non oltre i limiti di esso.

In quest’ottica, dunque, l’eventuale vizio consistente nell’avere gli arbitri ecceduto dai limiti del potere loro spettante produce i medesimi effetti del vizio consistente, all’opposto, nel non avere essi esercitato un potere decisionale di cui invece disponevano. E la declaratoria d’improponibilità di una domanda che, in tesi, sarebbe stata invece proponibile e sul merito della quale gli arbitri avrebbero dunque dovuto provvedere – integra una siffatta causa di nullità del lodo.

Nè giova, nel caso in esame, invocare la disposizione dell’art. 817 c.p.c., che riguarda invece la sola ipotesi dell’eventuale esorbitanza del lodo rispetto ai limiti del potere decisionale conferito agli arbitri, e che, con ogni evidenza, non preclude la possibilità d’investire il giudice dell’impugnazione della questione se sia o meno legittimo il rifiuto degli arbitri di decidere nel merito di una domanda della cui proponibilità – come nella specie – le parti hanno già dinanzi a loro discusso.

3. Il secondo motivo del ricorso, nel denunciare la violazione dell’art. 2041 c.c., unitamente a vizi di motivazione del provvedimento impugnato, pone in discussione la proponibilità, dinanzi agli arbitri, della domanda di indenizzo per indebito arricchimento formulata dal sig. A..

Il comune ricorrente non mette in dubbio il principio di diritto sul quale la corte d’appello ha basato la propria decisione – cioè che nel procedimento arbitrale, ove gli arbitri non siano stati vincolati al rispetto della procedura vigente per i giudizi ordinari, non trovano applicazione le regole poste dagli artt. 183 e 184 c.p.c., onde è consentito alla parte anche modificare ed ampliare le domande originarie, salvo il rispetto del principio del contraddittorio (cfr.

in tal senso, tra le altre, Cass. n. 2717 del 2007) – ma sostiene che la ragione per la quale gli arbitri non avrebbero potuto pronunciarsi sulla domanda in questione non dipendeva dalla violazione delle regole interne del procedimento arbitrale, bensì dal fatto che detta domanda esorbitava dai limiti posti dalla clausola compromissoria.

3.1. Posta in questi termini, la doglianza è inammissibile.

Essa, infatti, postula un’attività d’interpretazione della richiamata clausola compromissoria, al fine di individuarne i limiti, che rientra tra i compiti esclusivi del giudice del merito e per poter discutere della quale in cassazione, sotto il limitato profilo di eventuali vizi di motivazione della decisione assunta al riguardo dal medesimo giudice del merito, occorrerebbe fosse stato almeno riportato nel ricorso – in ossequio al principio di autosufficienza – il contenuto di detta clausola.

Ciò non è stato fatto, nel caso in esame, e questo impedisce al motivo di ricorso di raggiungere il suo scopo.

4. Da ultimo, il comune ricorrente si duole della violazione degli artt. 829 ed 830 c.p.c, nonchè nuovamente dell’art. 2041 c.c., e sostiene che erroneamente la corte d’appello, procedendo al giudizio rescissorio dopo aver dichiarato la nullità del lodo arbitrale, ha ravvisato nel comportamento processuale ed extraprocessuale di esso comune gli estremi di un implicito riconoscimento dell’utilità dell’opera realizzata dalla controparte.

4.1. Anche tale doglianza appare inammissibile, perchè, senza in realtà porre in evidenza alcun errore di diritto imputabile all’impugnata sentenza, mira a rimettere in discussione in questa sede profili di stretta attinenza del giudizio di merito.

Fermo, infatti, che l’azione di arricchimento senza causa nei confronti di una pubblica amministrazione postula il riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte di quest’ultima e che tale riconoscimento può essere anche implicito, l’accertamento dell’idoneità, nel singolo caso concreto, di determinati comportamenti degli organi pubblici ad integrare il richiesto riconoscimento di utilità rientra, ovviamente, nei compiti propri del giudice di merito. Nè potrebbe la Corte di cassazione rivedere sul punto l’impugnata sentenza senza un completo ed approfondito riesame dell’insieme delle risultanze istruttorie e processuali, che le è invece precluso ed al quale le scarne indicazioni del ricorso non valgono certo a sopperire.

5. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del comune ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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