Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12641 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 17327 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Fontana Casalrosato, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dagli avvocati Roberto Esposito ed Ernesto Maria Ruffini,

presso lo studio dei quali in Roma, alla via Sicilia, n. 66,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione 18, depositata in

data 19 maggio 2011, n. 150/18/11.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate accertò nei confronti della società maggiore materia imponibile ai fini iva, irpeg ed irap, che la società impugnò eccependo il difetto di motivazione del relativo avviso e, nel merito, producendo perizia. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, ma quella regionale ha accolto l’appello successivamente proposto, stigmatizzando l’operato dei giudici di primo grado, che avrebbero acriticamente recepito i rilievi ed i conteggi dei verificatori; rilievi e conteggi che, invece, erano efficacemente contrastati dalla perizia esibita. A tanto ha aggiunto che malamente non sono stati decurtati dai ricavi i costi. Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la società reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va respinta l’istanza di rinvio proposta dall’Avvocatura dello Stato, in quanto, contrariamente a quanto ivi assunto, l’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, non prevede alcuna proposta del relatire.

2. – Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, perchè costruito con la tecnica dell’assemblaggio degli atti processuali. Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, soltanto se il coacervo dei documenti integralmente riprodotti non possa essere separato ed espunto dall’atto processuale (Cass. 18 settembre 2015, n. 18363).

Nel caso in esame, invece, la giunzione tra gli atti funzionale alla ricostruzione della vicenda processuale ed all’articolazione dei motivi esclude ogni profilo di autosufficienza non soltanto del ricorso, ma anche dei motivi in cui esso è articolato, che sono adeguatamente formulati mediante la esplicazione ed argomentazione delle censure proposte.

3. – Il terzo motivo di ricorso, di rilevanza prodromica rispetto ai restanti, col quale l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, là dove il giudice d’appello non ha considerato che la perizia è stata irritualmente prodotta, perchè la contribuente si è tardivamente costituita, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto non indica neanche la data della costituzione in primo grado e comunque non fornisce gli elementi utili a verificarne o ad escluderne la tempestività.

Il motivo è comunque infondato. Si consideri che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, stabilisce che, all’atto della costituzione, “…il ricorrente deposita il proprio fascicolo con…i documenti che produce, in originale o fotocopia” e che tale fascicolo resta acquisito a quello d’ufficio, a meno che la parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del proprio fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; con la conseguenza che anche i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche in secondo grado (Cass. 24 febbraio 2015, n. 3661; 15 aprile 2015, n. 7543; 13 maggio 2016, n. 9845).

Acquista preminenza, difatti, il principio di acquisizione della prova, diretta gemmazione di quello, fondamentale, di ricerca della verità materiale (vedi, in tema, in motivazione, Cass., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17585, nonchè, fra varie, 22 dicembre 2014, n. 27231).

4. – Parimenti inammissibili sono il primo ed il secondo motivo di ricorso:

– lo è il primo, che denuncia vizio di motivazione, in quanto si traduce in un tentativo di revisione del ragionamento decisorio, inibita a questa Corte;

– lo è il secondo, che, pur evocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non il n. 4, denuncia la violazione dell’art. 112 per omissione di pronuncia, in quanto si appunta su argomentazioni che, al più, sarebbero potute rilevare sul piano della motivazione.

5. – Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a pagare le spese, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie ed agli accessori.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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