Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12640 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19054-2011 proposto da:

S.M.R., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO DEI PINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLO’ SOLINA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.A., ST.VI.MA., ST.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Solina per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27 gennaio 2004 S.M.R. adiva il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, perchè le fosse consegnata copia della nuova serratura della porta di ingresso dell’immobile sito in (OMISSIS).

Essa esponeva che:

aveva vissuto nell’immobile summenzionato assieme al marito B. A.;

B.A. ne era il nudo proprietario, mentre S.V. M. e St.Gi. ne avevano l’usufrutto;

B.A. aveva chiesto la separazione personale con ricorso depositato il 5 novembre 2002 ed aveva proseguito di fatto ad abitare nell’appartamento, mentre essa S. si era procurata un altro alloggio;

aveva continuato ad accedere all’abitazione in questione durante le ore diurne al solo fine di controllare, vigilare e tutelare i propri beni, nonchè i regali fattile in occasione delle nozze;

il 17 gennaio 2004 aveva scoperto che la serratura di accesso era stata cambiata.

B.A., St.Vi.Ma. e St.Gi. si costituivano e formulavano domanda riconvenzionale.

Con ordinanza interdittale del 14 maggio 2004, confermata in sede di reclamo, il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, accoglieva la domanda di reintegra nel possesso, disponendo che la ricorrente potesse accedere all’immobile solo tra le 7,30 e le 22,30.

Il Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo con sentenza n. 299/05 accoglieva la domanda della ricorrente, stabilendo che potesse accedere all’appartamento tra le 7,30 e le 22,30 previo avviso ad B.A., e rigettava quella riconvenzionale.

S.M.R. proponeva appello con cui si doleva della decisione di prime cure e chiedeva che fossero rimossi i limiti al suo diritto di accesso.

La Corte di Appello di Palermo, nella resistenza degli appellati, che proponevano appello incidentale, con sentenza n. 85/2011 rigettava tutti gli appelli.

A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che S.M.R. era stata reintegrata nel possesso di cui aveva goduto al momento della sostituzione della serratura da parte di B.A..

Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione S.M.R., articolandolo su due motivi.

B.A., St.Vi.Ma. e St.Gi. non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso S.M.R. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c. perchè la Corte di Appello di Palermo non aveva tenuto conto che era possibile conservare il possesso mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus.

Ciò a condizione che il possessore, che avesse cominciato a possedere animo d corpore, pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne fosse astenuto per ragioni che non dipendevano dal mutato stato dei luoghi o dall’eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicchè egli potesse in ogni tempo ripristinare il corpus, senza far ricorso ad azioni violente o clandestine.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio in ordine agli artt. 1140 ed 1168 c.c., in quanto non erano state chiarite le ragioni per le quali la reintegrazione nel possesso era stata concessa con i limiti indicati in sentenza.

I due motivi, che sono trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, meritano accoglimento nei termini che seguono.

In primo luogo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il possesso o la detenzione qualificata possono essere conservati solo animo, purchè il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia.

Peraltro, ove questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l’elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso o della detenzione qualificata, che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità della cosa (Cass., Sez. 1, sentenza n. 4404 del 28 febbraio 2006, Rv. 587752).

Sostiene la ricorrente, quindi, che la Corte di Appello di Palermo avrebbe errato nel limitare il suo diritto di accesso all’immobile in questione, in quanto essa aveva continuato, nonostante il proprio allontanamento, a detenere in modo qualificato almeno solo animo la rea con le stesse modalità del periodo antecedente alla separazione, quando conviveva con il marito nell’appartamento de quo.

Il fatto che, in concreto, si fosse trasferita, limitando il suo godimento del bene, era privo di rilievo, poichè essa non aveva mai dismesso la detenzione qualificata da un punto di vista morale, ma esclusivamente ridotto la sua frequentazione materiale dell’abitazione (il corpus) che, però, poteva riprendere in ogni momento negli stessi termini di prima della separazione.

Al riguardo, deve rilevarsi che la Corte di Appello di Palermo ha fatto corretta applicazione dei principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, la corte territoriale non ha basato il proprio giudizio unicamente sull’accertamento dell’elemento materiale della detenzione qualificata della ricorrente, ignorando l’animus di S. M.R., ma ha correttamente verificato quale fosse l’estensione del potere del quale essa chiedeva la tutela ex art. 1168 cc. al momento del dedotto spoglio.

Dall’esame della sentenza si evince che la stessa ricorrente aveva affermato di essersi trasferita presso altra abitazione e di avere continuato ad accedere solo di giorno alla ex casa coniugale per vigilare sui propri beni.

Persino il resistente B. aveva confermato le dichiarazioni di S.M.R..

Ne consegue che il giudice di secondo grado ha accertato, con una valutazione che attiene al merito della controversia e che non è sindacabile nelle presente sede in quanto motivata in maniera logica e completa, che “essa aveva mantenuto un potere di fatto, sia pure ridotto sull’appartamento”.

Tale riduzione era da correlare all’intervenuta separazione ed era dimostrata dalla circostanza che la ricorrente viveva ormai in altro luogo, il che, quindi, con evidenza escludeva che essa potesse esercitare un accesso notturno.

La medesima S.M.R., d’altronde, ha dichiarato nel ricorso che aveva smesso di trascorrere le notti nella ex casa coniugale “anche per evitare i rischi connessi alle frequenti liti notturne ed agli atteggiamenti persecutori del B.”.

Ciò chiarisce come il suo potere sul bene si fosse ridotto per sua stessa volontà ed in ragione della presenza in loco del B., con il quale essa non voleva più trascorrere le sue notti.

Se ne ricava che la Corte di Appello ha correttamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilito che la ricorrente potesse entrare nell’appartamento solo dalle 7,30 alle 22,30, avendo chiarito le ragioni per le quali aveva ritenuto che il potere di S.M.R. sull’immobile fosse stato limitato sia da un punto di vista materiale che morale in seguito al suo spontaneo allontanamento.

Peraltro, la decisione impugnata non ha fornito alcuna spiegazione del perchè l’accesso della ricorrente sia stato subordinato alla previa comunicazione al B., avendo la corte territoriale semplicemente menzionato l’esigenza di “non turbare il sereno svolgimento della vita privata di quest’ultimo”.

Dalla lettura della sentenza non risulta che l’esercizio del potere della ricorrente fosse sottoposto a tale obbligo prima dello spoglio, nè una simile imposizione è compatibile con il riconoscimento a S.M.R. di una piena detenzione qualificata sul bene (benchè limitata temporalmente).

Il ricorso è, quindi, fondato, limitatamente all’avvenuta previsione a carico di S.M.R. dell’obbligo di avvisare B.A. prima di accedere all’immobile, sicchè la sentenza impugnata va cassata, relativamente alla detta limitazione.

Tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, atteso che dagli atti emerge la circostanza della possibilità per la ricorrente di accedere all’immobile, prima del cambio della serratura, senza il previo avviso al coniuge, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito confermandosi la reintegra nella detenzione in favore della S., secondo gli orari individuati dal giudice di merito, ma rimuovendo l’obbligo di previo avviso al B..

Considerato il non integrale accoglimento della domanda attorea, così come confermato anche dal parziale accoglimento del ricorso proposto in questa sede, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dispone la reintegra della ricorrente nella detenzione del bene immobile, durante la fascia oraria dalle 7,30 alle 22,30, senza necessità di preventivo avviso al B. A.;

Compensa integralmente le spese dei vari gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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