Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1264 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Cooperativa Sportiva Marinella del Circeo in liquidazione in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

delle Iris 18/5, presso l’avv. DE GIOVANNI Filippo, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, P. Re di Roma

21, presso l’avv. FIUMARA Angelo, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3190/09 del

27.7.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.11.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. De Giovanni per la Cooperativa e Fiumara per

S.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

integrazione della motivazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., osservava quanto segue: “La Cooperativa Sportiva Marinella del Circeo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di S.A., in relazione ad una pretesa (e contestata) posizione debitoria, asseritamente risultante da bilanci approvati.

Ha resistito S. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.

In particolare con il ricorso principale la Cooperativa ha denunciato: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., per contrasto con precedente giudicato intercorso tra le stesse parti; 2) violazione dell’art. 384 c.p.c., perchè il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato a quanto stabilito da questa Corte; 3) vizio di motivazione per l’avvenuto richiamo alla sentenza n. 1756/06 di questa Corte, che viceversa sarebbe stata attinente a diversa fattispecie; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudicato esterno non sarebbe stato rilevabile di ufficio; 5) nullità della sentenza per il mancato rispetto del giudicato interno formatosi sulla regolare appostazione del credito nei bilanci della Cooperativa; 6 e 7) violazione di legge e vizio di motivazione, per la disposta condanna di essa Cooperativa al pagamento delle spese processuali.

Con il ricorso incidentale condizionato, a sua volta, S. ha sostanzialmente denunciato la tardività del deposito di parte della documentazione prodotta, non rilevata dal giudice del merito.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione dei ricorsi in Camera di consiglio ritenendo manifestamente infondato quello principale ed assorbito quello incidentale, per le seguenti considerazioni.

E’ insussistente il denunciato contrasto con precedente giudicato (n. 1), poichè questa Corte si era limitata a rilevare l’assenza di motivazione da parte del giudice del merito in ordine alla mancata impugnazione dei bilanci (pp. 4, 5 della sentenza impugnata ), senza emettere dunque alcuna statuizione sul punto; è analogamente insussistente la prospettata violazione dell’art. 384 (n. 2), atteso che questa Corte aveva rilevato un vizio di motivazione con riferimento all’apodittica mancanza di valore attribuita all’omessa impugnazione dei bilanci approvati dall’assemblea, ed il giudizio di rinvio risultava dunque finalizzato ad una nuova delibazione su quest’ultimo punto; è inconsistente la doglianza relativa al travisamento del fatto (n. 3), poichè la Corte di appello non ha considerato la sentenza 07/24322 di questa Corte come attinente alla medesima fattispecie; non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. (n. 4), atteso che, ai fini dell’accertamento della rilevanza attribuibile alla mancata impugnazione dei bilanci da parte del socio, la Corte di appello si è correttamente limitata a prendere atto del giudicato formatosi circa la collocazione attribuita ai crediti in questione (p. 9); è inesistente la doglianza avente ad oggetto la nullità della sentenza (n. 5), incentrata su un ipotetico giudizio che la Corte avrebbe dovuto emettere sulla base di un presupposto di fatto (giudicato sull’appostazione del credito in bilancio) non verificatosi; è infine priva di pregio la censura relativa alle spese (nn. 6 e 7), liquidate sulla base del principio della soccombenza, determinata con riferimento all’esito complessivo della lite (C. 04/4909, C. 04/4778, C. 03/9060, C. 02/4201)”.

Tali conclusioni sono state poi oggetto di valutazione da parte sia della Cooperativa che dello S., che hanno in proposito depositato memoria.

In particolare la Cooperativa ha insistito sull’avvenuta formazione del giudicato relativamente all’esistenza del credito in questione della Cooperativa, per effetto dell’approvazione del bilancio al 31.12.1988; sulla violazione dell’art. 384 c.p.c., in quanto la Corte di cassazione avrebbe implicitamente ritenuto irrilevante l’inserimento del credito nel bilancio al 31.12.1989 nei conti d’ordine, circostanza che avrebbe precluso ogni ulteriore valutazione in ordine alla valenza del credito in questione; sulla attinenza della sentenza 07/24322 di questa Corte alla medesima fattispecie oggetto del presente giudizio; sull’effettiva sussistenza del vizio di ultrapetizione, per la non rilevabilità di ufficio del giudicato esterno che la Corte di appello aveva viceversa considerato, giudicandolo “assorbente di ogni altra questione”; sulla genericità della motivazione posta a base della disposta condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. S., a sua volta, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di impugnazione, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni del relatore, condividendone le conclusioni.

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che vanno condivisi i rilievi del relatore.

Ed infatti, proprio dal passo della sentenza di questa Corte n. 1756 del 2006 riportato nel ricorso (p. 40) si evince che non si è formato alcun giudicato in ordine alla incontestabilità del credito della Cooperativa derivante dalla mancata impugnazione dei bilanci 1988, 1989, essendosi viceversa la stessa Corte limitata a considerare non sorretta. da adeguata motivazione l’affermazione secondo cui l’appostazione del credito in bilanci non impugnati dall’interessato sarebbe stato priva di valore probatorio.

Quanto poi alla pretesa diversificazione fra il bilancio al 31.12.1988 e quello al 31.12.1889 – consistente nel fatto che solo nel secondo si sarebbe fatto riferimento all’inserimento del credito della Cooperativa nei conti d’ordine -, l’affermazione (contestata dalla controparte) non trova riscontro nella impugnata sentenza della Corte di appello. Il rilievo risulta comunque nel merito privo di pregio per le seguenti considerazioni: a) la Corte di appello, che pure ha esplicitamente preso atto della contestazione relativa alla pretesa posizione debitoria dello S. derivante dalla mancata impugnazione dei bilanci al 31.12.1988, al 31.12.1989, al 31.12.1990, ha puntualmente motivato in proposito richiamando “per relationem” la sentenza n. 24322 del 2007 di questa Corte; b) il sollecitato giudizio in ordine alla fondatezza della censura prospettata richiederebbe valutazioni in fatto inammissibili in questa sede; c) la doglianza risulta infine viziata sul piano dell’autosufficienza, poichè non corredata da alcun documento e non sostenuta da specifiche indicazioni relative ai contenuti nella loro integralità ed alle modalità della loro pretesa acquisizione nell’incarto processuale.

L’infondatezza dei primi due motivi assorbe ogni ulteriore questione, salvo quella sulle spese processuali, che tuttavia risultano prive di pregio per le medesime considerazioni svolte dal relatore, le cui conclusioni risultano comunque nel merito condivisibili, anche con riferimento alle ulteriori argomentazioni prospettate.

Il ricorso principale deve dunque essere rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale, con condanna della Cooperativa, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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