Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12639 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19174-2011 proposto da:

F.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma presso la Corte di cassazione, e rappresentato e difeso

dall’avv. JENNIFER MANCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D.G., G.G., O.M., M.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PINEROLO 22,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI, rappresentati e difesi

dagli avvocati CARLO ATZORI, CARLO MASACCI, MONICA MARRAS, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.S., PI.AN., PE.SA., S.

A., A.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Jennifer Manca per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 5/5/1998, P.S., Pi.An., Pe.Sa., O.M., S. A., G.D.G., G.G., e M. G. convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Sorgono A.G., L. e M.A. ( T.) chiedendo di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio attraverso la strada interpoderale interessante la particella numero 566 in località (OMISSIS).

Deducevano di essere proprietari di alcuni lotti di terreno, come da frazionamento risultante dalla mappa catastale che producevano in atti, e che tali lotti usufruivano di accesso attraverso una strada interpoderale utilizzata ormai da oltre 20 anni. Tuttavia nel marzo del 1998 le parti resistenti avevano recintato il proprio lotto di terreno, e cioè il mappale n. 659, incorporando in tal modo parte della strada interpoderale, della quale veniva ostruito il transito.

Si costituivano i resistenti che deducevano il proprio difetto di legittimazione passiva nonchè l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’esito della fase interdittale, il Pretore disponeva l’immediata reintegra nel possesso e, nel corso del giudizio di merito possessorio, spiegava intervento F.S. il quale assumeva di essere titolare di un lotto avente accesso dalla medesima strada, e derivato da frazionamento del mappale numero 569, e deduceva altresì che non vi era stata alcuna occupazione della strada da parte della A., atteso che la recinzione da questa apposta percorreva esattamente il confine del proprio lotto, laddove invece era stata un’altra rete posizionata dagli stessi ricorrenti a determinare l’ostruzione del passaggio.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio ed espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Sorgono, con la sentenza n. 6 del 2006 ha confermato il provvedimento di reintegra nel possesso della servitù di passaggio, ordinando ai convenuti la rimozione della recinzione installata sul lato sinistro della detta strada, rigettando la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti nonchè l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dal F. e la domanda, proposta sempre da quest’ultimo, finalizzata ad ottenere la condanna di alcuni dei ricorrenti alla rimozione della ricezione installata lungo la strada interpoderale.

Avverso tale sentenza proponeva appello A.T. e si costituiva anche in secondo grado il F., il quale ribadiva l’inesistenza dello spoglio posto in essere dall’appellante, evidenziando in ogni caso l’infondatezza della domanda possessoria proposta dai ricorrenti.

La Corte di Appello di Cagliari con la sentenza n. 32 del 25/1/2011 rigettava l’appello rilevando che dalla planimetria allegata alla consulenza tecnica si evinceva la presenza di due recinzioni, delle quali, quella colorata in rosso, si estendeva fino ad occupare la strada per cui è causa per circa tre quarti. Riteneva altresì che tale recinzione era stata collocata dalla parte appellante che, nello stesso atto di costituzione in primo grado aveva riconosciuto che la strada era stata solo lievemente ristretta, senza quindi impedire il transito, circostanza quest’ultima tuttavia smentita dalle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio.

Inoltre in grado di appello non era stata fornita alcuna prova idonea a contrastare gli accertamenti effettuati da parte del giudice di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F. S. sulla base di un motivo, ed hanno resistito con controricorso M.G., O.M., G.D. G. e G.G..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Depositata la relazione ex art. 380 bis c.p.c., e depositate memorie dalla difesa del ricorrente, con ordinanza del 2/8/2013 la Sesta sezione rinviava la causa alla pubblica udienza non ritenendo sussistere l’evidenza decisoria per la pronuncia in camera di consiglio.

Il ricorrete ha depositato in data 14 gennaio 2016 memorie ex art. 378 c.p.c. in previsione dell’udienza di discussione, poi differita del 28 gennaio 2016, per poi presentare altre memorie in data 10 maggio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre dare atto della tardività delle memorie depositate in data 10 maggio 2016 del difensore del ricorrete, atteso il mancato rispetto del termine di cui all’art. 378 c.p.c..

Con la relazione del Consigliere Istruttore del 4 marzo 2013, si proponeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che l’intervento proposto nei gradi di merito da parte del Fenu era da intendersi quale adesivo dipendente, così che non risultava legittimato a proporre ricorso (cfr. Cass. n. 5992/2012, citata nella detta ordinanza, cui adde altresì Cass. n. 16930/2013).

Nelle morie depositate ex art. 380 bis c.p.c. il F. evidenziava che in realtà l’intervento spiegato nel giudizio di merito era da qualificarsi come autonomo, posto che, essendo proprietario di un lotto di terreno che usufruisce come accesso della medesima strada oggetto di causa, aveva rimarcato, oltre al fatto che non era la recinzione posta dall’ A. ad occupare la sede stradale, di avere fatto valere un autonomo diritto nei confronti delle originarie parti ricorrenti, come confermato anche dal fatto che la sentenza del Tribunale aveva espressamente disatteso la richiesta di condanna dei ricorrenti alla rimozione della diversa recinzione installata da questi ultimi nella strada interpoderale oggetto di causa.

Orbene reputa il Collegio che le osservazioni del ricorrente non appaiono in grado di confutare la correttezza della valutazione già a suo tempo espressa nella detta relazione.

Ed, infatti, sebbene debba concordarsi sul fatto che il F., nel giudizio di merito aveva effettivamente proposto un’autonoma domanda nei confronti dei ricorrenti, tuttavia a fronte di una statuizione del giudice di appello che ha confermato in toto la decisione del giudice di primo grado, ivi incluso il rigetto della domanda spiegata dall’interventore, nel formulare l’unico motivo di ricorso, lungi dall’articolare difese ed argomentazioni finalizzate a sorreggere la riforma della pronunzia impugnata per quanto attiene alla parte che ha confermato il rigetto della sua domanda, ha in sostanza supplito all’inerzia dell’originaria parte convenuta, che invece non ha ritenuto di proporre ricorso, lamentando il vizio motivazionale della sentenza d’appello, ma al solo scopo di ottenere il rigetto della domanda possessoria ab origine avanzata, sottolineando a più riprese l’impossibilità di poter attribuire alla A. la responsabilità dell’accaduto.

E’ omesso qualsivoglia riferimento al mancato accoglimento della domanda autonomamente spiegata, di modo che il ricorso si risolve nella mera adesione alle difese a suo tempo avanzate dalla resistente, e mirate all’esclusivo scopo di ottenere il rigetto della domanda possessoria.

In tal senso, non può che pervenirsi alla conclusione che in sostanza il ricorso de quo altro non sia che la proposizione dell’impugnazione da parte di colui che alla luce del concreto atteggiamento processuale, abbia assunto la qualità di interventore adesivo dipendete rispetto alla posizione della A., dovendosi pertanto addivenire di conseguenza alla declaratoria di inammissibilità in conformità dei predenti sopra richiamati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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