Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12639 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3788-2016 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO n.

56, presso lo studio dell’avvocato MARIA IMMACOLATA AMOROSO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SACHA BIONAZ, LORENZO

ALISETTA;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI N. 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– controricorrente –

nonchè contro

ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNITA’ MONTANA VALDIGNE MONT BLANC,

ISTITUZIONE SCOLASTICA L. EINAUDI, ISTITUZIONE SCOLASTICA SAINT

ROCH, ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNITA’ MONTANA MONT EMILIUS 2,

ISTITUZIONE SCOLASTICA MARIA IDA VIGLINO, ISTITUZIONE SCOLASTICA

COMUNITA’ MONTANA GRAND COMBIN, ISTITUZIONE SCOLASTICA ABBE’ PROSPER

DUC, ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNITA’ MONTANA MONT EMILIUS 3, LICEO

CLASSICO ARTISTICO MUSICALE, ISTITUZIONE SCOLASTICA LUIGI BARONE,

ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE REGIONALE CORRADO GEX, ISTITUZIONE

SCOLASTICO ISTRUZIONE LICEALE TECNICA BINEL VIGLINO, ISTITUZIONE

SCOLASTICA COMUNITA’ MONTANA MONT EMILIUS 1, ISTITUZIONE SCOLASTICA

DI ISTRUZIONE TECNICA INNOCENT MANZETTI, ISTITUZIONE SCOLASTICA SAN

FRANCESCO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE E SCIENTIFICO REGINA MARIA

ADELAIDE LORDI CRISTINA BELZETI DANIELA GALLIANO FRANCESCO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2015 R.G.N. 1079/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per inammissibilità del primo

motivo, inammissibilità del secondo e sesto motivo, rigetto del

settimo; udito l’Avvocato MARIA IMMACOLATA AMOROSO;

udito l’Avvocato SACHA BIONAZ;

udito l’Avvocato ELISA PUCCETTI per delega verbale Avvocato PAOLO

TOSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 3 agosto 2015 n. 527 la Corte d’Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale di Aosta e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da P.A. nei confronti della REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA (in prosieguo: la REGIONE) e delle Istituzioni Scolastiche in questa sede intimate, per la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti con i quali era stata esclusa dai Percorsi Abilitanti Speciali (in prosieguo: PAS) per la classe di concorso 43/A (Italiano storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado) e depennata dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per le classi di concorso 43/A e 50/A (Materie letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado).

2. In via preliminare, la Corte territoriale respingeva la eccezione di inammissibilità dell’appello della REGIONE opposta dalla P., osservando che l’appellante aveva chiaramente individuato il percorso motivazionale della sentenza di primo grado censurato e riproposto, non potendo fare altro, la tesi difensiva disattesa dal Tribunale circa i requisiti richiesti per il reclutamento scolastico.

3. Nel merito, esponeva essere pacifico che la P. aveva conseguito il “diploma di laurea” secondo il vecchio ordinamento, titolo di studio sostituito con la “laurea specialistica” a seguito della riforma del 1999 e, nell’anno 2004, con la “laurea magistrale”.

4. La questione di causa consisteva nello stabile se il diploma di laurea conseguito dalla P., in “discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo” (DAMS) – che aveva ottenuto l’equiparazione alla laurea specialistica 73/S “discipline teatrali” – fosse o meno titolo per accedere alle graduatorie di Istituto e per essere ammessa ai PAS.

5. Il decreto interministeriale (in prosieguo: D.I.) del 9 luglio 2009 (che aveva sostituito il precedente D.I. 5 maggio 2004) aveva approvato la tabella di equiparazione tra i titoli di studio ma al solo fine della partecipazione ai concorsi pubblici, categoria generica rispetto all’accesso all’insegnamento.

6. L’art. 2 suddetto D.I precisava che qualora una delle lauree del vecchio ordinamento trovasse corrispondenza con più classi di lauree – specialistiche o magistrali – era compito dell’Ateneo che aveva rilasciato il diploma di laurea attestare a quale singola classe era equiparato il diploma, sempre ai fini delle domande di partecipazione ai concorsi.

7. Nella fattispecie di causa, il Consiglio di (OMISSIS) aveva equiparato il diploma di laurea della P. alla laurea specialistica in discipline Teatrali “ai sensi del D.I. 5 maggio 2004” che, al pari del D.I. del 2009, regolamentava l’equiparazione esclusivamente ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

8. I titoli di accesso all’insegnamento erano regolamentati, invece, dal D.M. n. 39 del 1998 e dal D.M. n. 22 del 2005.

9. Il primo D.M. (n. 39 del 1998), riferito ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento, prevedeva tra i titoli ammessi la laurea in “discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo” (DAMS) soltanto per la classe di concorso 43/A ed unicamente se conseguita entro l’anno accademico 1986/1987.

10. Il secondo D.M. (n. 22 del 2005) prevedeva per le classi di concorso richieste dalla P. -43/A e 50/A- come titolo di studio la laurea specialistica 73 in “discipline teatrali” e la acquisizione di almeno 80 crediti in alcuni settori.

11. I requisiti per il reclutamento scolastico, come incontroverso, erano richiesti anche per l’accesso ai PAS.

12. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.T., articolato in sette motivi, cui ha opposto difese la REGIONE con controricorso; le Istituzioni scolastiche sono rimaste intimate.

13. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato nullità della sentenza o del procedimento – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – per avere la Corte d’Appello di Torino omesso il rilievo del difetto di specificità dei motivi dell’appello della Regione, specificità richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c.

2. Si deduce che la Regione nel motivo di impugnazione sub lettera A) dell’atto di appello aveva censurato solo in parte la motivazione della sentenza di primo grado, omettendo di contestare ulteriori passaggi, da soli sufficienti a sorreggere la decisione e nel motivo di appello sub lettera B) non aveva indicato le parti della sentenza di primo grado impugnate.

3. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

4. Parte ricorrente per contestare la statuizione di specificità dei motivi di appello, resa dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto riportare la sentenza di primo grado e l’atto di appello proposto dalla Regione, illustrando le ragioni del vizio denunciato. La sentenza di primo grado è riportata soltanto per stralci- dai quali non si evince la pretesa autonomia e decisività dei passaggi trascritti ed asseritamente non impugnati – mentre degli effettivi contenuti dell’atto di appello non si dà conto, se non per brevissimi passaggi.

5. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – della L. 19 novembre 1990 n. 341;

della L. n. 127 del 1997, art. 95, lett. a); del D.L. 3 novembre 1999, n. 509; del D.M. 4 ottobre 2000 “Settori Scientifico-Disciplinari”; del D.M. n. 270 del 2004; del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 per avere la Corte d’appello omesso di valutare la equivalenza sostanziale del titolo di studio posseduto alla Laurea Specialistica 73/S, che, ai sensi del D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 dava accesso alle graduatorie di Istituto per le classi di concorso 43/A e 50/A. Tale equivalenza era stata attestata dalla Università di Bologna a seguito di conversione del piano di studi e del superamento da parte della P. di ulteriori 5 esami richiesti dalla Laurea specialistica.

6. Inoltre, dopo la equiparazione ella aveva sostenuto ulteriori esami integrativi, per raggiungere i crediti formativi universitari necessari, in aggiunta alla laurea specialistica 73/S, per essere inseriti nelle graduatorie di Istituto.

7. Con il terzo mezzo la ricorrente ha assunto violazione o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – degli artt. 3 e 97 Cost.; del D.M. n. 22 del 2005; del D.M. n. 62 del 2011; del Decreto Direttoriale 25 luglio 2013, n. 58 per non avere il giudice dell’appello considerato che, a seguito della intervenuta equiparazione del diploma di laurea posseduto alla Laurea Specialistica 73/S (per la quale aveva sostenuto cinque ulteriori esami universitari) ella poteva accedere alle classi di concorso 43/A e 50/A, giacchè aveva acquisito, attraverso ulteriori esami, anche i crediti formativi universitari richiesti dall’ordinamento scolastico (D.M. n. 22 del 2005) in aggiunta alla laurea specialistica (80 crediti formativi).

8. Si deduce che la interpretazione delle norme di riferimento posta a base della sentenza impugnata violerebbe i principi costituzionali di parità di trattamento (art. 3) e di imparzialità della azione amministrativa (art. 97).

9. Con la quarta critica la ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.I. 5 maggio 2004, del D.I. 9 luglio 2009, del D.M. n. 22 del 2005, del D.M. n. 62 del 2011, del Decreto Direttoriale 25 luglio 2013, n. 58 per avere la Corte d’Appello disatteso ed erroneamente interpretato il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 22.04.2009, richiamato dal D.I. 9 luglio 2009, non ritenendo utili ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento le equiparazioni tra i diversi titoli di studio, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio Universitario.

10. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.I. 5 maggio 2004, del D.I. 9 luglio 2009 e del Decreto Direttoriale 25 luglio 2013, n. 58.

11. Si deduce che il Direttore Generale per il personale scolastico- del dipartimento per l’istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – nel regolamento sui PAS (Decreto Direttoriale 25 luglio 2013, n. 58) richiamava, nelle premesse, il D.I. 9 luglio 2009, recante la equiparazione tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche, così sancendone l’applicabilità per l’accesso ai PAS (con conseguente pieno valore della equiparazione ottenuta rispetto alla laurea specialistica 73/S).

12. Con il sesto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.M. 28 luglio 2004, n. 64; del D.M. 21 giugno 2007, n. 53; del D.M. n. 56 del 2009; del D.M. n. 62 del 2011; del D.I. 5 maggio 2004; del D.I. 9 luglio 2009.

13. Si richiamano i D.M. disciplinanti nel tempo l’accesso alle graduatorie di Istituto, evidenziando come a partire dal D.M. n. 64 del 2004 nei titoli di studio che garantivano l’accesso alla terza fascia delle graduatorie di Istituto della scuola secondaria di II grado erano state previste le “lauree equiparate”, termine che si riferiva alla precedente equiparazione, effettuata dal D.I. 5 maggio 2004 (poi sostituito dal D.I. 9 luglio 2009) tra diploma di laurea e lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

14. A partire dal D.M. n. 53 del 2007 era rimasta intatta la indicazione tra i titoli delle “lauree specialistiche equiparate”, accompagnata dal richiamo al D.M. n. 22 del 2005 per garantire il rispetto del requisito dei crediti universitari richiesti dalla norma.

15. I motivi dal secondo al sesto, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

16. Giova premettere che il D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 – all’art. 5 dispone: che i titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo (comma 2); che per essere inseriti nella III fascia di tali graduatorie è sufficiente il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto mentre l’abilitazione all’insegnamento consente l’inserimento nella II fascia delle graduatorie (comma 3).

17. La questione di causa (graduatorie di Istituto di terza fascia ed accesso ai PAS) riguardava, dunque, il possesso o meno da parte della P. del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso 43/A e 50/A.

18. In particolare, la controversia è sorta sugli effetti della equiparazione del diploma di laurea conseguito dalla P. il (OMISSIS) (diploma di laurea DAMS, che pacificamente non darebbe titolo all’insegnamento) alla laurea specialistica in discipline teatrali (73/S, che darebbe invece titolo all’insegnamento, congiunta ad 80 crediti formativi) – equiparazione rilasciata dalla Università di Bologna; secondo la tesi sostenuta dalla REGIONE – ed accolta nella sentenza impugnata – detta equiparazione non varrebbe per l’insegnamento, retto da regole proprie rispetto agli altri pubblici concorsi.

19. Per censurare la sentenza impugnata la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di numerosi atti che non hanno natura di norme di diritto.

20. In particolare, il D.M. 4 ottobre 2000; il D.M. n. 22 del 2005, il D.M. n. 62 del 2011, il D.M. n. 64 del 2004; il D.M. n. 53 del 2007; il D.M. n. 56 del 2009; il D.M. n. 62 del 2011 costituiscono atti generali del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non aventi natura regolamentare, per i quali non può essere denunciato in via diretta a questa Corte il vizio di erronea interpretazione.

21. Parimenti non hanno natura regolamentare i D.I. 5 maggio 2004 e D.I. 9 luglio 2009, con i quali si è provveduto all’approvazione della Tabella di equiparazione tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi.

22. Da ultimo, è evidente che non possa essere denunciata la violazione del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 25 luglio 2013 n. 58, parimenti avente natura di atto amministrativo.

23. Da quanto esposto discende la inammissibilità dei motivi quarto, quinto e sesto del ricorso, proposti esclusivamente sotto il profilo della violazione di detti atti amministrativi.

24. Nel secondo motivo, poi, la violazione di norme di diritto – L. n. 341 del 1990; L. n. 127 del 1997, art. 95, lett. a); D.L. n. 509 del 1999; D.M. n. 270 del 2004 (Modifiche al regolamento approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509)- non è articolata con riferimento a specifiche affermazioni della sentenza, poste in confronto con specifiche norme che sarebbero state violate. La censura, piuttosto, fa leva su leggi richiamate genericamente e congiuntamente ad atti amministrativi; sulla interpretazione di questi ultimi si basano, nella sostanza, le critiche del ricorrente.

25. Per costante orientamento di questa (per tutte: Corte Cassazione civile sez. un., 28/10/2020, n. 23745) l’onere di specificità dei motivi, sancito per il ricorso in cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

26. Il motivo non ha tale contenuto minimo.

27. Da ultimo, quanto al terzo motivo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. è inammissibilmente denunciata a questa Corte in riferimento alla interpretazione di atti amministrativi.

28. Con la settima censura si denuncia violazione o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.L n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis, convertito con L. n. 168 del 2005, per non avere la Corte d’Appello dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del comprovato superamento degli esami scritti e orali del PAS per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 43/A (abilitazione definitivamente acquisita dalla P. presso l’università Roma Tre in data (OMISSIS), a seguito della discussione della tesi).

29. Si deduce che a tenore del D.L. n. 115 del 2005, art. 4, comma 2 bis, conseguono ad ogni effetto l’abilitazione – o il titolo per il quale concorrono- i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime (o la ripetizione della valutazione da parte della commissione) sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

30. Il motivo è inammissibile per novità della questione.

31. Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di diritto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata e richiedenti accertamenti di fatto, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav., 02/09/2020, n. 18246; sez. II, 08/02/2016, n. 2443; sez. III, 13/06/2014, n. 3547).

32. A tale onere la parte ricorrente non ha adempiuto.

33. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

34. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

35. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.800 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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