Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12638 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., C.M., A.A., F.

A., D.C., D.R., gli ultimi due quali

eredi di CO.MI., deceduta il (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo n. 69,

presso l’avv. Amadio Gabriele, che li rappresenta e difende, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t. on. A.G.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 21,

presso l’Avvocatura comunale, con gli avv. Ceccarelli Americo e

Federica Guglielmi, di detta Avvocatura, che rappresentano e

difendono l’ente locale, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione

prima civile, n. 1605 del 18 novembre 2008 – 22 gennaio 2009;

Udita, all’udienza del 25 febbraio 2010, la relazione del Cons. Dott.

FORTE Fabrizio;

Udito l’avv. Roberta Corsi, con delega, per i ricorrenti, e il P.M.

Dott. PRATIS Pierfelice il quale ha concluso per l’inammissibilita’

della impugnazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, notificato al Comune di Roma a mezzo posta, il 21 – 22 aprile 2009, F.L., C.M., A.A., F.A., D.C. e D.R., gli ultimi due quali eredi di Co.Mi., hanno chiesto la revocazione della sentenza della 1A sezione civile di questa Corte, del 18 novembre 2008 – 22 gennaio 2009 n. 1605, per essere la stessa effetto di un errore di fatto risultante dai documenti di causa. La corte di legittimita’ avrebbe dichiarato ammissibile il ricorso, in parte accolto, errando sul “fatto” che la sentenza oggetto di impugnazione, della Corte d’appello di Roma n. 1287, del 7 gennaio – 15 marzo 2004, che aveva liquidato l’indennita’ di espropriazione spettante ai ricorrenti per un appezzamento di terreno in (OMISSIS) di loro proprieta’ in Euro 341.628,21, con spese a carico del Comune di Roma espropriante cui era stato ordinato il deposito di tale somma presso la Cassa depositi e Prestiti, era stata notificata al difensore dell’ente locale in data 18 maggio invece che il 13 maggio 2004, come si rileva invece dalla relata della notificazione prodotta dai ricorrenti in contrasto con quanto si afferma nel provvedimento di cui si chiede di pronunciare la revocazione.

Rilevano i ricorrenti che, dall’originale della relata di notifica al Comune di Roma, in persona del sindaco in proprio e presso il difensore domicilatario, in calce alla sentenza impugnata della Corte di merito, prodotta da loro quali controricorrenti nel giudizio di cassazione, risulta sicura la data di consegna del provvedimento da impugnare del 13 maggio 2004, mentre l’erroneo spostamento di tale data, per una svista materiale, al 18 dello stesso mese, avrebbe comportato la ritenuta tempestivita’ del ricorso per Cassazione, notificato agli espropriati il successivo 13 luglio di quello stesso anno ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e il rigetto della loro eccezione d’inammissibilita’ della impugnazione accolta invece dalla sentenza oggetto della richiesta di revocazione, con conseguente rinvio al giudice del merito per la determinazione nuova della indennita’. In particolare, nel ricorso per revocazione, si riporta la seguente parte della pagina 4 della sentenza di cui e’ chiesta la revocazione:

“Il ricorso e’ ammissibile in quanto la sentenza impugnata e’ stata notificata al Comune il 18 maggio 2004 e l’impugnazione dell’ente pubblico e’ stata a sua volta notificata al difensore degli espropriati entro il termine di 60 giorni concesso dell’art. 325 c.p.c.; risultando dalla relata compilata sull’originale dell’atto che la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e’ avvenuta in data 13 luglio 2004”, riferendosi tale ultima parte del periodo alla notificazione dell’impugnazione. Ad avviso dei ricorrenti, l’affermazione che precede e’ frutto di una svista processuale, che suppone una circostanza, cioe’ quella della notifica in data 18 maggio 2004 della sentenza impugnata, esclusa dalle risultanze degli atti di causa e in particolare dall’originale notificato dagli stessi ricorrenti in questa sede, da loro prodotto, di detta sentenza, la cui relata di notificazione risulta avvenuta nella diversa data del 13 maggio 2004, per cui chiaro e’ l’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Nella specie, la sentenza di cui e’ chiesta la revocazione esamina, in rapporto al termine per impugnare, la sola data di notificazione del ricorso per Cassazione e non fa cenno a quella di notifica della sentenza solo riportata e costituente dies a quo del termine per impugnare, che si e’ dichiarata perfezionata il 18 e non il 13 maggio 2004, per un errore percettivo o svista denunciata in questa sede. E’ in relazione alla sola data di notificazione del ricorso che la Suprema Corte ha valutato la tempestivita’ di esso per l’intervenuta consegna all’ufficiale giudiziario del plico da consegnare agli intimati con il ricorso, in data 13 luglio 2004, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 26 novembre 2002 n. 477 che ha collegato il perfezionamento della notifica, per chi la consegna all’ufficiale giudiziario, alla data di tale condotta che e’ quella di (OMISSIS) come e’ del resto confermato dall’art. 149 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 283, applicabile a tutti giudizi successivi al 1 marzo 2006.

Nessuna valutazione logico giuridica vi e’, nella sentenza impugnata per revocazione, in ordine alla data di perfezionamento della notificazione della sentenza oggetto di ricorso, che la Corte suprema ha individuato nel 18 maggio 2004, mentre i ricorrenti affermano che, dall’originale della notifica, risulta essere stata effettuata per il destinatario Comune di Roma il 13 maggio 2004, con conseguente tardivita’ del ricorso per Cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In diritto deve premettersi che la mancata utilizzazione del rito camerale, di cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 2, costituisce mera irregolarita’ formale che non incide sulla validita’ del processo (Cass. 8 aprile 2009 n. 8559) e che puo’ anzi essere espressamente scelta la pubblica udienza, se con essa meglio possano applicarsi i principi del giusto processo (Cass. 30 gennaio 2009 n. 2535), come si e’ ritenuto nella fattispecie, nella quale le difese in fatto e in diritto del Comune di Roma imponevano un approfondimento della discussione, nel contraddittorio delle parti.

Peraltro il ricorso per revocazione omette di chiarire che in fatto le notifiche della sentenza da impugnare in Cassazione furono due, l’uria perfezionata il 13 maggio e l’altra il diciotto maggio 2004, entrambe su iniziativa degli stessi ricorrenti in questa sede e con la formula esecutiva, la prima peraltro perfezionata con la consegna dell’atto sia al comune in persona del sindaco in proprio in (OMISSIS), ai sensi dell’art. 479 c.p.c., comma 2, e, sempre al sindaco, ma presso il procuratore costituito presso la sede dell’Avvocatura comunale, e la seconda esauritasi in data successiva con la consegna della sentenza, sempre munita di forma esecutiva, al solo procuratore costituito cosi’ come sancito dagli artt. 170 e 285 c.p.c..

Se e’ vero che l’errore revocatorio delle sentenze di cassazione e’ configurabile solo nelle ipotesi in cui la Corte e’ giudice del fatto e in particolare quando si e’ espressa, come nella fattispecie, sull’ammissibilita’ e procedibilita’ del ricorso (Cass. 11 febbraio 2009 n. 3365), nel caso di specie, la rilevata esistenza in fatto di due notifiche della sentenza da impugnare in date diverse, entrambe in astratto forse idonee a far decorrere il termine per impugnare, puo’ avere indotto la Corte ad una scelta “giuridica” tra i due atti in favore di quello notificato il 18 maggio 2004, piuttosto che di quello consegnato in precedenza, per cui alcun errore percettivo si sarebbe avuto ne’ una svista, del numero 18 in luogo di 13 sempre del mese di maggio, per individuare il dies a quo del termine per ricorrere, essendosi scelta la seconda notificazione come l’unica atta a dar luogo alla decorrenza del termine per ricorrere.

Non puo’ pertanto ritenersi “incontrovertibile” che vi sia stata la svista o l’errore percettivo di cui si parla in ricorso (su tale incontrovertibilita’, cfr. Cass. 19 luglio 2009 n. 16136), ben potendo esservi stata una scelta ermeneutica dei giudici, in favore della notifica del 18 maggio, avvenuta solo presso il difensore domiciliatario del Comune di Roma, che solo tale notifica ha prodotto col ricorso piu’ assimilabile alle notifiche cui il codice di rito da tale rilievo ai sensi dei citati artt. 170 e 285 c.p.c..

Invero la sentenza di cui si chiede la revocazione fa senza dubbio una valutazione giuridica in ordine alla notifica del ricorso al suo destinatario in rapporto alla discordanza della “data emergente dell’atto restituito al comune che ha chiesto la notificazione” e quella risultante “dalla copia dell’atto consegnato ai destinatari”, per affermare che, “dovendosi verificare se vi sia stata una decadenza, deve aversi riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente all’originale restituito al ricorrente della relata, dovendosi avere riguardo alla copia consegnata ai destinatari solo per accertare decadenze per questi ultimi”. Peraltro dette considerazioni giuridiche relative alla notificazione del ricorso non hanno ad oggetto la relata di notifica al Comune di Roma della sentenza oggetto di impugnazione, che risulta, secondo quanto accertato e a differenza di quanto dedotto in questa sede, essere stata duplice e non unica e come tale essere stata letta dai giudici della Corte, potendo questi avere scelto tra le due notificazioni quella del 18 maggio 2004 indicata dalla sentenza, con scelta ermeneutica non qualificabile frutto di errore percettivo della Corte ma posta a base della dichiarata ammissibilita’ del ricorso del Comune di Roma, poi accolto.

In ogni caso non possono non rilevarsi i contrasti giurisprudenziali sul rilievo della notifica delle sentenze per l’esecuzione, anche ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso, ove le stesse siano fatte al difensore domiciliatario (sulla idoneita’ della notifica al difensore della sentenza con formula esecutiva a dar luogo al decorso del termine per ricorrere cfr. Cass. 11 giugno 2009 n.. 13456, e 8 maggio 2008 n. 11216 e, in senso contrario, per la inidoneita’, Cass. 22 novembre 2006 n. 14856 e 11 ottobre 2006 n. 21718).

In conclusione, deve ritenersi non incontroverso ne’ incontrovertibile la sussistenza dell’errore di fatto nella dichiarazione di ammissibilita’ del ricorso sul dies a quo del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 fissato al 18 maggio 2004, essendovi una siffatta notifica in atti, sulla quale alcuna svista o errore percettivo puo’ essersi avuto; di conseguenza, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e restano a carico dei ricorrenti nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna i ricorrenti in solido a corrispondere al controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00, (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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