Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12638 del 18/06/2015
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12638 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: ACIERNO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 24527-2013 proposto da:
ZICCHINELLA
MARIA
(c.f.
ZCCMRA83L66C352M),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO
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presso l’avvocato MARIO NUZZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CINZIA TEMPERA, giusta procura
in calce al ricorso;
Data pubblicazione: 18/06/2015
– ricorrente contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
TERAMO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERAMO,
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depositata il 25/09/2013;^ 549143 \(-C- i
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 21/05/2015 dal Consigliere Dott.
MARIA ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
per: nulla da osservare.
:
..
concluso
Generale dott. FRANCESCA CERONI che ha
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FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Teramo ha dichiarato la propria
incompetenza in ordine alla domanda di rettificazione
dell’attribuzione di sesso con conseguente cambio del nome
proposta dal ricorrente, ritenendo competente, ai sensi
dell’art. 96 d.p.r. n. 396 del 2000, il Tribunale di
Catanzaro dal momento che l’atto da rettificare era stato
registrato all’ufficio dello stato civile del comune di
Catanzaro.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento
di competenza il ricorrente osservando che nella specie
doveva trovare applicazione il criterio di radicamento
della competenza fissato nel primo comma dell’art. 2 della
1. n. 164 del 1982, ratione temporis applicabile, ovvero
il luogo della residenza dell’attore, dal momento che la
rettifica del nome è una conseguenza automatica della
rettifica dell’attribuzione del sesso. Anche ove si
ritenesse applicabile l’art. 31 del d.lgs n. 150 del 2011
il criterio non cambia, dal momento che al secondo comma
della norma è stabilito che sia competente il tribunale
del luogo di residenza dell’attore.
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Anche il Procuratore generale presso questa Corte ha
concluso conformemente al ricorrente.
La competenza per la domanda di rettificazione di sesso e
conseguentemente del nome deve essere proposto secondo
quanto stabilito inconfutabilmente dall’art. 2 della 1. n.
164 del 1982 e attualmente dall’art. 31, secondo comma del
d.lgs n. 150 del 2011, nel luogo di residenza dell’attore.
L’annotazione costituisce un adempimento successivo,
dovuto all’ordine contenuto nel dispositivo della
pronuncia di rettificazione di sesso. Non può, pertanto,
applicarsi il criterio di radicamento della competenza
territoriale stabilito nell’art.96 del d.p.r. 396 del
2000, da utilizzarsi soltanto per i ricorsi rivolti a
rettificare una precedente annotazione o a procedere alla
ricostituzione, la cancellazione o la formazione di un
atto dello stato civile, non essendo stata richiesta
alcuna di queste domande nella fattispecie. Deve, pertanto
essere dichiarata la competenza del tribunale di Teramo.
All’accoglimento della domanda proposta, ove ne ricorrano
le condizioni di legge, conseguirà l’ordine di annotazione
e rettifica presso gli uffici dello stato civile
competenti.
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P.Q.M.
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Dichiara la competenza del Tribunale di Teramo.
L.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2015