Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12637 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12637 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 17157-2008 proposto da:
BORTONE

BIANCA

MARIA

C. F.

BRTBNC57C56H501P,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23,
presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CORRADO COCUZZA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1220

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80224030587, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 18/06/2015

STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 678/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/07/2007 R.G.N. 2012/2005;

udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato COCUZZA CORRADO;
udito l’Avvocato BACHETTI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva
respinto la domanda di Bianca Maria Bortone, dipendente del Ministero del Lavoro quale
collaboratrice dell’ispettorato con qualifica Ci, già VII qualifica, di inquadramento nella

ministeri 1998/01, anzichè dal 9 gennaio 2003 quando riconosciutale, con la condanna del
Ministero alle coerenti conseguenze patrimoniali), con sentenza 17 luglio 2007, dichiarava il
difetto di giurisdizione per il periodo precedente il 10 luglio 1998.
Essa preliminarmente riteneva la giurisdizione del giudice ordinario dalla data suddetta per il
passaggio delle controversie in oggetto dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria.
Sulla base degli artt. 13, quarto e quinto comma e 16 CCNL 1998/01 del comparto ministeri
(di disciplina del passaggio del personale inquadrato in livelli e qualifiche nelle tre aree
contrattuali istituite, con previsione di prima confluenza della ricorrente già inquadrata in VII
livello nella posizione Cl e successiva individuazione dei nuovi profili di corrispondenza
delle precedenti qualifiche e livelli con la contrattazione collettiva integrativa, sulla verifica
dei contenuti professionali stabiliti dalla precedente normativa e di corrispondenza con quelli
dell’all. A del CCNL 1998 di area C2, ossia di ispettore del lavoro o Ci, di accertatore del
lavoro) e dell’incontestato svolgimento dalla predetta di attività ispettive e di vigilanza
sull’applicazione delle norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, la Corte
territoriale condivideva nel merito il diritto della lavoratrice all’inquadramento in posizione
CI, per la corrispondenza ad essa delle mansioni svolte e la corretta applicazione concreta,
attraverso la contrattazione integrativa, di quella astratta collettiva nazionale; essa escludeva
pure la fondatezza della domanda subordinata di accertamento di mansioni superiori,
ascrivibili alla posizione economica C2, per la sua nomina a “capo settore” dal 22 dicembre
1995 e a “capo unità di linea” dal 26 novembre 2001, in quanto perfettamente coincidenti con
la posizione economica di inquadramento.
Con atto notificato il 30 giugno 2008, Bianca Maria Bortone ricorre per cassazione con due
motivi, cui resiste il Ministero del Lavoro con controricorso.
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

qualifica C2 a decorrere dal 10 gennaio 1998, di entrata in vigore del CCNL del comparto

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16, all.
A e tabella B) CCNL comparto ministeri 1998/2001, art. 10 CCNI Ministero del Lavoro, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erroneità del proprio inquadramento in
posizione economica Cl, sulla base della corrispondenza sostanziale tra mansioni (di ispettore

del personale del settore cui preposta) del profilo professionale posseduto e contemplate nella
declaratoria della posizione economica di inquadramento, coerente con la collocazione in
posizione economica C2 dal l ° luglio 1998 o, quanto meno, dal 6 ottobre 2000, giorno
successivo alla stipulazione del CCNI, pure contemplante una modalità di inquadramento con
effetto automatico, nel caso di specie già risultante l’identificazione tra mansioni e profili
professionali dalla previsione generale del CCNL.
Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., per apodittica affermazione, nel rigetto della domanda subordinata di
accertamento di mansioni superiori ascrivibili alla posizione economica C2, della
corrispondenza delle mansioni di responsabile di sezione all’inquadramento formale ricevuto,
senza esame dell’ontologica differenza tra svolgimento di normale attività ispettiva ed invece
di direzione, coordinamento e programmazione dell’altrui attività ispettiva.
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16, all. A e tabella B)
CCNL comparto ministeri 1998/2001, art. 10 CCNI Ministero del Lavoro per erronea
esclusione dell’inquadramento della ricorrente in posizione economica C2 dal 1° luglio 1998
o quanto meno dal 6 ottobre 2000, è infondato.
Secondo indirizzo di legittimità ormai consolidato, cui il collegio ritiene di dare continuità per
convinta adesione ed in assenza di nuove argomentazioni in persuasivo senso contrario,
occorre ribadire la validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area Ci degli
assistenti all’ispettorato del lavoro, già inquadrati nella soppressa VII qualifica funzionale,
conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella
contrattazione collettiva integrativa, dovendosi escludere che su tali disposizioni possano
prevalere quelle della contrattazione nazionale.
E questa Corte, anche a sezioni unite, ha d’altro canto esaminato più volte la questione,
evidenziando che, in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti

del lavoro con funzioni anche di coordinamento e di direzione e programmazione del lavoro

del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di
contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite
della inderogabilità delle norme in materia di mansioni (art. 2103 c.c.) concernenti il lavoro
subordinato privato; di conseguenza ritenendo che le scelte della contrattazione collettiva in
materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le

discriminazione stabilito dall’art. 45 d.1g. 165/2001 parametro di giudizio di eventuali
differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (Cass. s.u. 7 luglio 2010 n. 16038; Cass.
14 febbraio 2008 n. 3758; Cass. 2 settembre 2010 n. 19007; Cass. 22 febbraio 2011 n. 4273;
Cass. 20 maggio 2011 n. 11149; Cass. 27 ottobre 2011 n. 29234; Cass. 20 marzo 2012 n.
4420). Con più specifico affidamento, per il personale “contrattualizzato”, del disegno di
delegificazione allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (in
proposito: Corte cost. 5 giugno 2003, n. 199) anche per la materia degli inquadramenti, in
quanto non esclusa dall’art. 40, primo comma dig. 165/2001.
Né la previsione di selezione concorsuale dell’art. 10, lett. B) CCNI, in quanto rispettosa
dell’ambito di materia e dei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (Cass. 30
agosto 2010, n. 18860) ed in particolare dall’art. 13, quinto comma CCNL comparto ministeri
1998/2001 (sopra illustrato), si pone in contrasto con esso così da essere viziata di nullità
(Cass. 2 maggio 2007, n. 10099).
Ed anzi, l’automatismo vincolante della trasposizione delle qualifiche funzionali nelle Aree
(e al loro interno nelle diverse posizioni economiche) e la non esaustività del sistema
introdotto con l’art. 13 del CCNL, proprio perché applicabile a tutta la P.A., hanno reso
necessario, oltre alla previsione di una disciplina transitoria, il ricorso alla contrattazione
collettiva integrativa da parte delle diverse Amministrazioni “in relazione alle proprie
esigenze organizzative”.
Sicchè, il ricorso ad essa da parte del Ministero del Lavoro, proprio in relazione alle sue
peculiari esigenze organizzative, giustifica la collocazione della funzione di vigilanza in Area
C attraverso il corso-concorso previsto ed il mantenimento di profili ad esaurimento, non
esistendo la possibilità di trasposizione automatica in posizione superiore a quella di
corrispondenza formale (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1177; Cass. 25 giugno 2014, n. 14360;

nuove aree siano sottratte al sindacato giurisdizionale, neppure costituendo il principio di non

Cass. 18 giugno 2014, n. 13861; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23773; Cass. 22 febbraio 2011, n.
4273).
Il secondo motivo, relativo a vizio di motivazione nel rigetto della domanda subordinata della
ricorrente di accertamento di mansioni superiori ascrivibili alla posizione economica C2, è
parimenti infondato.

argomentativo corretto e logicamente motivato (per le ragioni esposte a pgg. 7, 8 della
sentenza), sulla base di critico esame dell’effettiva portata operativa e di conseguente
responsabilità delle espressioni “capo settore” (in senso atecnico, riferito alla funzione di
“capo sezione”, ben affidabile a dipendente di VII qualifica) e “capo unità di linea” (incarico

Ed infatti, la Corte territoriale ha proceduto ad un accertamento in fatto, con procedimento

V- ttO
cuiVreposti ispettori non soltanto di posizione C2, ma anche Ci, conformemente alle I
“specifiche professionali” di questa posizione) contenute nell’ordine di servizio n. 40 del 22
dicembre 1995 e nella lettera 26 novembre 2001, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16
novembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la
compensazione delle spese del giudizio tra le parti, per la formazione del richiamato
insegnamento consolidato in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015

Il Pre dente

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