Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12637 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12226-2010 proposto da:

B.L.M.B., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 116, presso lo studio

dell’avvocato FULVIO NERI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO MANILDO, in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., (OMISSIS), FONDAZIONE VISCONTI SAN VITO

PER LA PROTEZIONE DEL GIOVANE ONLUS (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO PASSALACQUA MARCO/DE VITIS GIORGIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANGELO BONETTA, e GIULIO

PONZANELLI, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 43/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

uditi gli Avvocati Neri e Manildo per la ricorrente e l’Avvocato

Ponzanelli per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

ed assorbimento dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS), a seguito delle lesioni riportate in un grave incidente stradale, moriva il marchese V.d.S.V.G. L., la cui successione era regolata da testamento olografo del 24/7/1995, pubblicato in data 19/6/1997, con il quale si prevedeva l’assegnazione in favore della moglie B.L.M. B., dell’intera quota di legittima, pari al 50% dell’asse ereditario, con l’indicazione altresì dei beni che, unitamente alle donazioni ricevute in vita, dovevano concorrere alla formazione della detta quota, disponendosi poi che i restanti beni erano destinati alla creazione di una fondazione da costituire, che avrebbe assunto la denominazione “Società per la protezione del giovane”, attività che era fiduciariamente affidata all’avvocato G. G., contestualmente nominato esecutore testamentario.

Con ano pubblico del 14/5/1998 l’esecutore testamentario e la moglie del de cuius concludevano un atto pubblico denominato di “integrazione di legittima”, con il quale venivano attribuiti alla seconda una serie di beni (immobili e mobili) ulteriori rispetto a quelli individuati nel testamento, sul presupposto che questi ultimi non risultavano in grado di soddisfare appieno la quota di legittima attribuita con testamento.

Dopo circa quattro anni dalla conclusione di tale accordo, la ricorrente, ritenendo che lo stesso non avesse tacitato integralmente i diritti spettantile sulla successione del defunto marito, in via stragiudiziale chiedeva procedersi ad un’ulteriore integrazione della sua quota, ma disattese tali richieste, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la ormai costituita Fondazione Visconti di San Vito e l’avvocato G., assumendo che il valore dei beni che le erano stati attribuiti con il detto accordo non corrispondeva al reale valore della quota di sua pertinenza, così come determinato sull’effettiva consistenza del patrimonio ereditario. Inoltre l’attrice deduceva di essere stata indotta in errore dall’esecutore testamentario, il quale aveva esercitato altresì delle indebite pressioni, approfittando delle condizioni di debolezza psicologica nella quale versava all’epoca dei fatti. Concludeva pertanto per l’annullamento dell’accordo del 14/5/1998 in quanto frutto di dolo o violenza morale, nonchè per essere conseguenza di un errore riconoscibile su di un elemento essenziale del contratto, rappresentato dall’effettiva entità del patrimonio del de cuius.

Aggiungeva altresì che la disposizione testamentaria in favore della Fondazione era poi divenuta inefficace ai sensi dell’articolo 600 cc., in quanto non risultava che la domanda per il riconoscimento della Fondazione fosse stata presentata entro un anno dalla pubblicazione del testamento. In via subordinata concludeva per la declaratoria di inefficacia dell’accordo, per essere stato sottoscritto dall’avvocato G., che non aveva il potere, in quanto esecutore testamentario, di poter trasferire beni caduti in successione, dovendosi peraltro considerare l’inefficacia del decreto con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 747 c.p.c., aveva autorizzato il predetto alla conclusione dell’accordo. Per l’ipotesi di accoglimento delle suddette domande, esercitava poi l’ulteriore domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell’art. 735 c.c., comma 2 nonchè la domanda di divisione ereditaria, ove invece si fosse opinato nel senso che, non ravvisandosi nel testamento una divisione testamentaria, si era venuta a creare una comunione ereditaria.

In ogni caso proponeva anche domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’avvocato G., ritenendo che lo stesso fosse venuto meno ai propri doveri di natura contrattuale, essendo stato in precedenza retribuito dall’attrice per le prestazioni professionali rese in suo favore, ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale, per la violazione dei doveri connessi all’ufficio di esecutore testamentario.

Si costituivano i convenuti i quali insistevano per il rigetto delle domande.

In particolare evidenziavano che l’accordo del maggio del 1998 era stato preceduto da altro accordo del 28/11/1997, che costituiva la premessa del primo, e nel quale era chiaramente evidenziata la volontà delle parti di dare vita ad una transazione, concordandosi di non procedere alla stima dei beni, onde evitare di far emergere il reale valore dell’asse ereditario ai fini fiscali.

La Fondazione sottolineava che, in base alle previsioni del testamento, doveva ritenersi che l’esecutore testamentario fosse stato espressamente autorizzato dal de cuius a compiere atti di disposizione dei beni destinati invece a comporre la quota della Fondazione stessa. In ogni caso, anche laddove l’avvocato G. avesse agito come gestore di affari altrui ovvero come rappresentante senza potere, intendeva in ogni caso ratificarne l’operato. Inoltre, andava altresì disattesa la deduzione circa l’inefficacia del decreto di autorizzazione alla conclusione dell’atto di integrazione della legittima, trattandosi al più di inefficacia che era suscettibile di poter essere fatta valere unicamente dalla Fondazione, e non anche dall’attrice.

Pertanto poichè l’accordo del 14/5/1998 era meramente ricognitivo dell’accordo del 28/11/1997, atteso che la notifica dell’atto di citazione risaliva al 12/5/2003, le domande di annullamento erano abbondantemente prescritte. Ma anche a voler diversamente opinare, le stesse erano prive di fondamento, dovendosi escludere l’esistenza del dolo o della violenza perpetrata in danno dell’attrice, ed essendo comunque impedita la possibilità di poter far valere l’errore come vizio del volere, dalla circostanza che si trattava di un atto di transazione, per il quale il legislatore esclude la possibilità di ottenerne l’annullamento per tale causa.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5401 del 10/5/2006 rigettava tutte le domande dell’attrice, condannandola altresì al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti.

Osservava che, alla luce della corretta interpretazione della volontà delle parti, doveva reputarsi che l’accordo del 14/5/1998 costituiva a tutti gli effetti una transazione, nella quale la res dubia era rappresentata dal valore dei beni caduti in successione, e non anche la qualità di erede legittimaria in capo all’attrice, dovendosi altresì ritenere che l’accordo del 28/11/1997 aveva una portata meramente preparatoria rispetto al successivo accordo di reintegrazione.

Da tale qualificazione doveva trarsi poi la conseguenza dell’impossibilità dell’impugnazione per errore, essendo altresì esclusa la fondatezza della richiesta di annullamento per dolo ovvero per violenza, in quanto era emerso dai documenti in atti che l’attrice era stata costantemente assistita da validi professionisti, apparendo quindi inverosimile la realizzazione di raggiri ovvero di indebite pressioni da parte dell’esecutore testamentario, attesa anche l’inconsistenza delle richieste di prova sul punto.

Del pari, appariva priva di fondamento le domanda di nullità ovvero di inefficacia dell’accordo di reintegrazione in considerazione del compimento di un atto da parte dell’esecutore testamentario che aveva ecceduto i limiti dei suoi poteri, ovvero in conseguenza dell’inefficacia ed invalidità dell’autorizzazione data dal Tribunale alla stipula dell’atto. Infine andavano disattese le richieste di risarcimento danni, mancando qualsivoglia prova in ordine all’esistenza di un rapporto professionale intercorso tra l’attrice ed il G., nè potendosi configurare, per le medesime ragioni che avevano portato al rigetto delle domande di invalidità del suddetto accordo, una responsabilità di natura extracontrattuale in conseguenza della violazione dei doveri di legge connessi all’ufficio di esecutore testamentario.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.L.M. B., chiedendone l’integrale riforma sulla base di quattro motivi.

Si costituivano le controparti che deducevano l’inammissibilità del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito.

La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 43 del 18/1/2010 dichiarava inammissibile l’appello, condannando l’appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la B. sulla base di otto motivi e gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nella parte in cui erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ravvisato l’inammissibilità dei motivi di appello in quanto privi del carattere di specificità, per quanto concerneva in particolare, il primo, il terzo ed il quarto motivo.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ha concluso per il carattere transattivo dell’atto di integrazione della quota di legittima spettante alla ricorrente, trascurando il fatto che in realtà mancava una res dubio, essendosi limitate le parti unicamente ad individuare i beni necessari a soddisfare integralmente la quota di legittima dell’attrice, senza dirimere alcuna controversia e soprattutto senza l’esistenza di reciproche concessioni.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1362 c.c. nella parte in cui il giudice di merito, nell’interpretare l’accordo del 14/5/1998, ha ritenuto che l’effettiva volontà delle parti fosse quella di dare vita ad un contratto di transazione.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 703, 704, 1966 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 laddove si è ritenuta la validità del più volte menzionato accordo del 1998, sebbene concluso dall’esecutore testamentario, e cioè da un soggetto che non era titolare dei diritti dei quali si veniva disporre con l’atto in oggetto.

Con il quinto motivo di ricorso si denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi de4ll’art. 360 c.p.c., n. 5 circa l’affermazione della sussistenza in capo all’esecutore testamentario del potere di concludere l’accordo di reintegrazione della quota di legittima, sul presupposto erroneo che tale potere dovesse ritenersi conferito sulla scorta del contenuto del testamento.

Con il sesto motivo di ricorso si ritiene la sentenza invalida per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 705 c.c., essendosi esclusa la nullità dell’accordo impugnato per violazione di norme imperative, dovendosi invece ritenere che l’omessa redazione dell’inventario, pur in presenza tra i chiamati di una persona giuridica, costituisca una causa di nullità del contratto concluso dall’esecutore testamentario, suscettibile di essere rilevata anche di ufficio da parte del giudice.

Con il settimo motivo di ricorso, la sentenza viene censurata per omessa e insufficiente motivazione, laddove avrebbe escluso la nullità dell’atto di integrazione di legittima per violazione di norme imperative.

Infine con l’ottavo motivo di ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente ovvero contraddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento nella fattispecie di vizi del volere idonei a determinare la nullità, l’annullamento ovvero l’inefficacia dell’atto del 14/5/1998, e ciò soprattutto alla luce della copiosa documentazione prodotta in grado di appello, la cui utilizzazione deve ritenersi consentita ai fini della decisione, trattandosi di prove indispensabili ex art. 345 c.p.c. Riveste portata assolutamente preliminare e sostanzialmente risolutiva della controversia la disamina del primo motivo di ricorso, e ciò alla luce del tenore della decisione impugnata che, nell’affrontare i quattro motivi di appello proposti dalla B. avverso la sentenza del Tribunale, si è arrestata alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, in quanto reputati privi del carattere della specificità di cui all’art. 342 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a) conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, destinate a trovare applicazione solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato ovvero di cui sia stata richiesta la notifica a far data dal 12 settembre 2012.

I giudici di appello, dopo avere riportato fedelmente in sentenza il contenuto della pronuncia appellata(mediante la riproduzione grafica della stessa dalle pagg. da 10 a 28), in relazione al primo motivo di gravame, concernente la pretesa nullità ovvero inefficacia dell’atto di integrazione della quota di legittima della ricorrente del 14 maggio 1998, hanno segnalato che lo stesso si risolveva in una trasposizione letterale del contenuto dell’atto di citazione dalle pagine da 16 a 20, fatta salva una serie di deduzioni concernenti la possibilità di qualificare l’avv. G. come negotiorum gestor ovvero come falsus procurator, temi che il Tribunale aveva ritenuto superfluo esaminare, avendo opinato per la legittimazione autonoma dell’esecutore testamentario alla conclusione dell’accordo in oggetto.

Per l’effetto ha concluso per l’inammissibilità del motivo.

In merito al secondo motivo di appello, con il quale si intendeva sostenere l’annullabilità dell’accordo di reintegrazione per la pretesa incapacità naturale dell’appellante, i giudici di appello ne hanno ravvisato l’inammissibilità, trattandosi in sostanza della proposizione di una domanda nuova, e la stessa ricorrente non formula alcuna censura avverso tale statuizione.

In ordine al terzo motivo di appello, volto a contestare l’assenza dei caratteri della transazione, ai fini del rigetto dell’impugnativa per errore, anche qui, dopo avere riportato le argomentazioni a sostegno del motivo, la Corte d’Appello ha evidenziato che si trattava della riproposizione delle tesi difensive svolte in primo grado, senza che però fosse stata articolata una specifica censura alla decisione del Tribunale, facendone quindi discendere l’inammissibilità del motivo.

In merito, infine, al quarto motivo di appello, sempre previa riproduzione delle deduzioni dell’appellante, la Corte distrettuale ribadiva l’inidoneità delle stesse a fungere da specifica censura alle puntuali argomentazioni del giudice di primo grado.

In ogni caso, alla declaratoria di inammissibilità del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, faceva seguire un sintetico giudizio di condivisione delle argomentazioni svolte dal Tribunale che inducevano comunque ad un’infondatezza nel merito dell’appello.

La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., secondo la formulazione sopra specificata, assumendo che, ferma restando la qualificazione del giudizio di appello quale rovi sio prioris instantiae, così come offerta dalla costante giurisprudenza di legittimità, la specificità del motivo di appello deve ritenersi integrata allorquando vengano contrapposte alle argomentazioni del giudice di primo grado quelle dell’appellato, il cui contenuto possa incrinarne il fondamento logico giuridico, senza che sia necessario anche un esplicito esame dei passaggi argomentativi sviluppati dal giudice di primo grado. Pertanto l’atto di appello potrebbe sostanziarsi anche nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa.

Ha concluso quindi per la cassazione della sentenza impugnata.

In primo luogo, occorre rilevare che attesa la formulazione del motivo che denunzia evidentemente un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, alla fattispecie trovano applicazione i principi affermati da Cass. S.U, 22 maggio 2012 n. 8077, secondo cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, (ed in particolare nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento), il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Ciò implica che la Corte assume sul punto la qualità anche di giudice del fatto processuale, e che pertanto ben può procedere alla verifica circa la fondatezza del motivo di ricorso, mediante accesso diretto agli atti processuali e nella fattispecie, all’atto di appello, onde riscontrarne l’effettiva rispondenza al paradigma normativo di cui all’art. 342 c.p.c. Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, che nella formulazione in questa sede rilevante recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.”, si ritiene tuttora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva è dato leggere che “nel giudizio di appello – che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono;

ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la specificazione che l’assenza di specificità dei motivi dell’atto di appello ne determina l’inammissibilità, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l’indispensabilità che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l’esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U, 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate, e così i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Quanto alla possibilità di avvalersi di una tecnica redazionale dell’atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, non mancano precedenti (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27727) per i quali l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c. può ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707), con la puntualizzazione, del tutto condivisibile (così Cass. Sez. U, 25 novembre 2008 n. 28057) secondo cui l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

In tale linea si pone anche il precedente richiamato dalla ricorrente nelle proprie difese che lungi dall’avallare in maniera aprioristica la ammissibilità di un appello che riproponga le difese già disattese in prime cure, ribadisce che il requisito della specificità dei motivi di appello impone che alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di modo che non è sufficiente che l’individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi (conf. Cass. 14 marzo 2006 n. 5445).

Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (in tal senso si veda da ultimo Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651, la cui massima recita: La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza).

La mera riproduzione del contenuto dei precedenti scritti difensivi potrebbe quindi apparire in grado di soddisfare il requisito di forma-

sostanza posto dalla norma in esame, laddove ad esempio il giudice di primo grado si sia limitato a confutare in maniera apodittica o con argomentazioni di carattere meramente negatorio quelle già addotte in primo grado dall’appellante, ma non altrettanto laddove l’iter logico motivazionale della sentenza impugnata abbia addotto elementi di valutazione e di giudizio, sia in fatto che in diritto, in grado di confutare le tesi sostenute nei precedenti scritti difensivi, sì da imporre a carico di colui che impugna, l’onere di proporre a sua volta elementi in chiave critica in grado di permettere al giudice di appello di rivedere, ove siano ritenuti fondati, la decisione sottoposta al suo esame.

E’ evidente quindi che si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di appello.

Ponendosi in tale prospettiva, e limitatamente al riscontro della specificità dei soli primo, terzo e quarto motivo di appello, colpisce immediatamente il fatto che la loro formulazione, anche dal punto di vista delle espressioni letterali utilizzate, non indirizzi mai le critiche, ancorchè di carattere meramente formale, nei confronti della decisione del Tribunale, la quale, nelle pagg. da 29 a 52, è quasi ignorata, come se le destinatarie delle deduzioni sviluppate dall’appellante fossero ancora le avverse tesi difensive delle controparti, e non anche il giudizio manifestato dal Tribunale, contraddicendosi in tal modo il carattere proprio del giudizio di appello di cui si è detto, non più iudicium novum, bensì revisio prioris instantiae.

Ma anche a voler sottovalutare il dato appena segnalato, che è però indubbiamente sintomatico di un approccio da parte dell’appellante poco in linea con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte circa la valutazione del grado di specificità, le considerazioni dei giudici di appello non appaiono meritevoli di censura.

Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa nullità ovvero inefficacia dell’accordo di reintegrazione, in quanto concluso dall’esecutore testamentario, l’appellante oltre a sviluppare in varie pagine delle deduzioni in merito alla impossibilità di attribuire all’avv. G. la qualità di negotiorum gestor ovvero di falsus procurator, temi in alcun modo esaminati dalla sentenza appellata, in quanto implicitamente reputati irrilevanti ai fini della decisione, nel sostenere che la clausola testamentaria che abilitava l’esecutore testamentario a cedere, alienare e vendere quanto avrebbe ritenuto opportuno, trascura del tutto di prendere in considerazione, e conseguentemente di sottoporre a critica, l’affermazione del Tribunale secondo cui tale potere era in realtà funzionale alla realizzazione degli scopi filantropici del de cuius, che lo stesso intendeva perseguire, per il momento successivo alla sua morte, con la costituzione della Fondazione, rientrando quindi la conclusione dell’accordo per cui è causa, nell’ambito delle attività necessarie rispetto al perseguimento dell’obiettivo del testatore.

Del pari, nell’ultima parte del motivo in oggetto, si sostiene la nullità dell’ano in quanto non preceduto dalla redazione dell’inventario da parte dell’esecutore testamentario, tesi però contrastata dal giudice di primo grado con l’argomento secondo cui, pur effettivamente sussistendo un obbligo di redazione dell’inventario, l’unico soggetto legittimato a dolersi di tale omissione era la Fondazione, e non anche l’attrice.

Trattasi di rationes decidendi munite di una loro precisa idoneità a confutare le tesi sostenute nel giudizio di primo grado da parte dell’appellante, e fondate su elementi in gran parte esulanti da quelli obiettivamente implicati dalle dette tesi, così che il motivo per poter superare il vaglio di specificità avrebbe dovuto farsi carico di ampliare il contenuto delle argomentazioni critiche rispetto a quanto già dedotto dinanzi al Tribunale, onde investire in maniera specifica quanto espressamente affermato da quest’ultimo.

In ordine al terzo motivo di appello con il quale si contesta che l’accordo de quo abbia natura transattiva, nello stesso si ribadisce la tesi già sostenuta in primo grado secondo cui difetterebbero sia gli elementi della res dubia sia quello della reciprocità delle concessioni, avallandosi la tesi secondo cui l’atto addirittura non avrebbe appieno natura negoziale, posto che, accanto all’attribuzione di beni in favore dell’attrice, esso conterrebbe una semplice dichiarazione di scienza di quest’ultima, ricognitiva della sufficienza dei beni assegnatile rispetto alla quota ereditaria di sua spettanza.

La sentenza del Tribunale, al contrario, individua in maniera argomentata quale sia la situazione di incertezza che è alla base della transazione (l’adeguatezza del valore dei beni assegnati, e non anche la qualità di erede in capo alla B.), affermando altresì come indici di una effettiva volontà transattiva si rinvengano, oltre che nelle espressioni utilizzate, anche nel tenore della richiesta di autorizzazione al Tribunale per la conclusione dell’accordo del maggio del 1998, richiesta sottoscritta anche dalla odierna ricorrente.

A contrasto di tali argomentazioni, manca una contrapposta deduzione nell’atto di appello, così come del pari è priva di qualsivoglia critica l’ulteriore argomentazione utilizzata dal Tribunale, per giustificare la compatibilità, con la natura giuridica della transazione, della previsione finale dell’accordo che prevedeva un riparto in pari misura tra i due eredi delle eventuali sopravvenienze attive.

In maniera, forse ancora più evidente, si conferma la genericità dell’appello in relazione al quarto motivo, che richiama le condotte tenute dall’avv. G., sostenendosi la loro idoneità a configurare gli estremi del dolo ovvero della violenza, laddove il Tribunale ha ritenuto la non condivisibilità della richiesta dell’attrice, evidenziando come la presenza di ben due difensori, già conoscitori delle aspettative dell’attrice in merito al patrimonio del marito, impediva di poter ritenere che l’accordo fosse il frutto di raggiri ovvero di indebite pressioni della controparte.

Anche tale ratio decidendi è priva di una specifica censura, non potendosi configurare come tale il semplice fatto che a pag. 24 dell’atto di appello, si dica che la B. avrebbe anticipato al difensore che aveva predisposto l’atto di appello, l’opportunità di assumere eventuali iniziative onde far accertare le eventuali responsabilità di natura contrattuale dei professionisti che l’avevano in passato assistita.

Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato altresì l’inconsistenza delle offerte di prova dell’attrice a sostegno della domanda in esame, affermazione che è priva a sua volta di qualsivoglia specifica censura con il motivo di appello, e che appare di per sè sola idonea a sorreggere la decisione del giudice di primo grado, in quanto, una volta esclusi i mezzi di prova per l’inidoneità della loro formulazione, i fatti costituivi delle impugnative negoziali proposte risulterebbero comunque non dimostrati.

In definitiva il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, il cui esame presupporrebbe comunque l’accoglimento del primo motivo, va evidenziato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840), qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (conf. Cass. S.U. 2 aprile 2007 n. 8087; Cass. 5 luglio 2007 n. 15234, Cass. S.U. 17 giugno 2013 n. 15122).

Ciò comporta che gli altri motivi, che involgono la fondatezza delle domande proposte e la correttezza delle argomentazioni svolte ad abundantiam dalla Corte di Appello, sebbene avesse già dichiarato l’inammissibilità dell’appello, sono a loro volta inammissibili.

Attesa l’infondatezza del ricorso, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 30.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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