Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12636 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12636 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 29627-2008 proposto da:
SCARAMUZZINO COSIMO, DE NICOLA ANIELLO, MONTONE
AMEDEO, SEBASTIO ANGELO, GREGORIO RAFFAELE, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
2015

PILEGGI, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1206

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. 00799960158 (già BANCA
INTESA S.P.A.), in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 18/06/2015

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO
FERZI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANGELO CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 138/2008 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
28/07/2008 R.G.N. 301/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;
udito l’Avvocato FERZI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso GREGORIO, estinzione per gli
altri quattro.

..

– controri corrente –

R.G 29627/2008

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, ha confermato la
sentenza del Tribunale di Taranto di rigetto della domanda di Gregorio Raffaele,
Montone Amedeo, Sebastio Angelo , De Nicola Aniello , Scaramuzzino Cosimo
già dipendenti di Banca Intesa, volta ad impugnare il licenziamento collettivo

La Corte di merito ha accolto l’eccezione preliminare, respinta dal Tribunale di
Taranto, di rinunzia implicita all’impugnativa del licenziamento collettivo adottato
da Banca Intesa nei confronti dei lavoratori , ravvisando tale rinuncia nella
domanda di accesso al fondo di solidarietà di cui al decreto ministeriale n. 158 del
2000 presentata dai ricorrenti dopo il licenziamento e prima dell’impugnazione
extragiudiziale di esso ai fini della corresponsione dell’assegno straordinario di
sostegno al reddito a carico del fondo.
La Corte territoriale, ricostruita la normativa applicabile, ha rilevato infatti che
l’accesso al fondo ai fini della corresponsione di detto assegno , quale sostegno
finanziario ai lavoratori in esubero, presupponeva necessariamente la cessazione
immediata del rapporto di lavoro; che la volontà di acquiescenza al licenziamento
doveva ritenersi implicita nella rinuncia al preavviso o alla relativa indennità con
conseguente immediata cessazione del rapporto e che pertanto la scelta a favore
del fondo era consapevolmente diretta all’estinzione immediata del rapporto e non
era compatibile con l’impugnativa del licenziamento.
Avverso la sentenza ricorrono i lavoratori formulando tre motivi. Resiste Intesa
San Paolo, già Banca Intesa con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc . I
ricorrenti Montone, De Nicola, Scaramuzzino, Sebastio hanno depositato atto di
rinuncia. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Deve in primo luogo dichiararsi inammissibile il ricorso dei ricorrenti Montone,
Sebastio, Scaramuzzino e De Nicola . Risultano infatti depositati i verbali di
conciliazione sottoscritti dai suddetti ricorrenti nei quali hanno espressamente
rinunciato all’impugnativa dei licenziamenti intimati dalla società e a tutte le
domande proposte nei confronti di Intesa San Paolo nonché al ricorso per
cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce.

comunicato dalla banca.

I suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione
della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla
cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad
impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse

Il ricorso deve , pertanto, essere esaminato esclusivamente con riferimento al
ricorrente Gregorio Raffaele.
1)Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 5,6, 8,10 del
decreto ministeriale n. 158 del 2000 ( regolamento relativo all’istituzione del
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito ,dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle
aziende di credito) , in relazione al decreto ministeriale n. 477 del 1997(
regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte
da cassa integrazione guadagni e alla disposizione di delega contenuta nell’articolo
due, comma 28, della legge numero 662 del 1996,( misure di razionalizzazione
della finanza pubblica , nonché dell’articolo 59, comma tre, della legge numero
449 del 1997,( misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e dell’articolo
4, comma 9, 5 , comma tre, della legge numero 223 del 1991, (norme in materia di
cassa integrazione e mobilità).
Lamenta che la Corte ha basato la decisione sull’ accoglimento dell’eccezione
preliminare di rinunzia implicita all’impugnativa del licenziamento con evidente
errore di interpretazione della normativa sui fondi di solidarietà per i settori
sprovvisti di ammortizzatori sociali in base alla quale la prevista rinuncia al
preavviso ed all’indennità sostitutiva non comportano rinuncia tacita del diritto di
impugnare il licenziamento . Rileva che dall’esame del Regolamento non emerge
alcun accenno neanche implicito al licenziamento , all’impugnativa ed alla
rinuncia o alcuna deroga alla 1 n. 223/1991. Osserva che il regolamento distingue
tra due categorie di lavoratori :quelli che hanno acceduto volontariamente al fondo
di solidarietà con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e quelli che
vengono licenziati per scelta della società con successivo accesso al Fondo. Nella

2

ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

fattispecie si era verificata la seconda ipotesi come emergeva dal tenore letterale
della lettera inviata dalla Banca del 1/3/2004
Lamenta che erroneamente la Corte aveva ritenuto che l’adesione al Fondo
presupponesse la risoluzione consensuale
2)Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul presupposto della
sussistenza di una rinuncia tacita
3)Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 per omessa pronuncia
sulla dedotta nullità o illegittimità del licenziamento

Osserva il Collegio che, come è stato reiteratamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 20358/2010;
17406/2011; 2514/2012; 1138/2013; 4305/2013, 15219/2014, 8971/2014), il
regolamento di cui al dm n. 158/00 prevede esplicitamente che il lavoratore,
chiedendo i benefici ivi previsti, rinunci al preavviso ed alla relativa indennità
sostitutiva, istituti che implicano, entrambi, l’intervenuta risoluzione del rapporto.
Nel suddetto decreto, inoltre, sono contenute numerose disposizioni che,
inequivocabilmente, correlano alla cessazione del rapporto l’accesso alle
specifiche prestazioni ivi previste: così il richiamo agli eventuali ulteriori benefici
previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del
rapporto (art. 10, comma 14) e il riferimento “all’ex datore di lavoro” ed ai
“successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del
nuovo datore di lavoro” (art. 11). Pertanto, poiché la rinuncia al preavviso e
all’indennità sostitutiva sono considerate dalla normativa in esame come
accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto, ciò preclude un successivo
ripensamento e l’impugnazione del recesso. Come pure è stato osservato dalla
ricordata giurisprudenza, queste disposizioni si inseriscono nel quadro di una
normativa che, proprio con la previsione dei previsti benefici, mira ad eliminare,
per quanto possibile, l’eventuale contenzioso derivante dai processi di
ristrutturazione aziendale e, non a caso, chiama il datore di lavoro a partecipare,
finanziariamente, all’erogazione dei trattamenti (cfr, D.M. n. 158 del 2000, cit.,
art. 6, comma 3). Sarebbe anche contraria alla ratio legis un’interpretazione che
consentisse l’erogazione del beneficio mantenendo aperta la possibilità di
rimettere in discussione, in sede giudiziale, la ormai intervenuta conclusione del
rapporto; in definitiva, in tanto il lavoratore può rinunciare al preavviso (ed alla

3

I primi due motivi sono infondati ed il terzo resta assorbito.

relativa indennità sostitutiva), in quanto lo stesso sia ormai acquisito al suo
patrimonio, per aver egli accettato la risoluzione del rapporto, e tale rinuncia,
unitamente alla richiesta di accesso al Fondo, costituisce elemento che integra la
fattispecie complessa prevista dalla norma regolamentare, all’interno della quale
va collocata l’adesione del lavoratore, con l’effetto che ne consegue
normativamente.
Va, pertanto, ribadito il principio di diritto (cfr, Cass., n. 20358/2010, cit.)
secondo cui il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l’Inps, del Fondo di

qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha
previsto l’erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il
sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata
contribuzione 1. n. 662 del 1996, ex art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori
ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo,
condizionando l’erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla
previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l’anticipata
risoluzione del rapporto, con la conseguenza che, alla stregua di una
interpretazione sistematica ed alla luce della ratio della normativa recata dal
suddetta decreto (che è quella di contenere al massimo l’eventuale contenzioso
derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa
come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro,
determinando l’acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua
impugnazione. Essendosi la Corte territoriale conformata al suddetto principio, i
motivi all’esame vanno disattesi.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa stante il consolidarsi
dell’orientamento giurisprudenziale qui accolto in epoca successiva alla
proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso dei ricorrenti Montone, Sebastio, Scaramuzzino
e De Nicola, spese compensate.
Rigetta il ricorso di Gregorio Raffaele con spese compensate.
Roma 17/3/2015
Il Preside te

L’estensore
E

ntonio

Luigi M cioce

A
4

solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e

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