Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12636 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. I, 09/06/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 09/06/2011), n.12636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27324/2008 proposto da:

P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso l’avvocato BILOTTA

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE Salvatore,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. P.A. ricorse alla Corte d’appello di Salerno chiedendo l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per l’irragionevole durata di una causa di lavoro, da lui promossa, iscritta al n. 3516/1999 R.G. del Tribunale di Cosenza, definita con sentenza n. 821/2006 del 14 marzo 2006 e protrattasi per sette anni.

Resistette il Ministero della Giustizia e la Corte adita rigettò la domanda in quanto “sfornita di prova”. Non era stato possibile, infatti, rintracciare gli atti del processo presupposto, data la contraddittorietà delle indicazioni offerte dal ricorrente, il quale aveva anche prodotto copia della sentenza n. 821/2006 emessa dal Tribunale di Cosenza nella causa n. 3516/1999 R.G., che però riguardava un processo iniziato nel 1986, e non nel 1999, anno di inizio al quale invece faceva chiaro riferimento il ricorrente sottolineando che trattavasi di causa durata sette anni. Restava dunque “assolutamente incerto il petitum”, e l’incertezza aveva “impedito di acquisire anche in via officiosa gli atti necessari per la verifica della fondatezza della domanda”.

Il Sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4, e art. 164 c.p.c., si censura l’affermazione dell’assoluta incertezza del petitum, osservando che il medesimo era agevolmente individuabile in base al complesso degli atti prodotti dal ricorrente. L’attento esame di essi avrebbe consentito alla Corte d’appello di risalire all’individuazione del processo presupposto, tenendo conto che, per effetto della soppressione delle preture con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, tale processo, iniziato nel 1986 davanti alla Pretura di San Marco Argentano e poi trasferito alla Pretura di Cosenza, era alla fine approdato davanti al Tribunale di quest’ultima città, il quale, dopo aver assegnato al fascicolo un nuovo numero di registro – il n. 3516/1999, appunto – aveva emesso la sentenza di cui si è detto.

Con riguardo a detto motivo il ricorrente formula un quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), con il quale chiede “se vi è, o meno, incertezza del petitum, inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto, il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, quando la sua individuazione sia, comunque, possibile attraverso un esame complessivo degli atti e della documentazione versata in atti e vi sia corrispondenza tra quanto espresso dalla parte e quanto risultante dai documenti prodotti…”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Per quanto la Corte d’appello abbia impropriamente evocato l'”assoluta incertezza del petitum” (che invece era pacifico, consistendo nella richiesta di condanna all’equa riparazione per l’irragionevole durata settennale della causa di lavoro), è fuori dubbio che essa non ha statuito la nullità della domanda – che conseguirebbe, appunto, all’incertezza del petitum bensì il rigetto della stessa per difetto di prova, avendo accertato, in punto di fatto, che il processo presupposto non era rintracciabile.

Per contrastare tale statuizione in fatto, il ricorrente avrebbe dunque dovuto articolare un censura di vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non – come invece ha ritenuto di fare – una censura di violazione di legge ai sensi del n. 3 della stessa norma, per di più riferita a una statuizione che, come si è visto, non è realmente contenuta nel provvedimento impugnato, ma è solo frutto di un’impropria formulazione.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si censura la statuizione di condanna del ricorrente alle spese processuali, sostenendo che essa non sia consentita, nonostante la soccombenza, in R.G. 27324.08 base alla predetta giurisprudenza e in base all’art. 17 della C.E.D.U. 2.1. – Il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che dalla C.E.D.U. non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. 18204/2003).

3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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