Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12635 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGRICOLA IMMOBILIARE PONTE DI NONA S.A.I.P.N.O. A R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso

l’avvocato GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRACCI LUCIANO FILIPPO, giusta procura speciale per

Notaio Dott. ANDREA SACCHETTI di ROMA- Rep.n. 63054 del 26.10.09 e

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCHI ROSALDA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FABIO GULLOTTA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 22 marzo 1995, la societa’ Agricola Immobiliare Ponte di Nona, premesso di essere proprietaria di un terreno in (OMISSIS), parte del quale destinato dal P.R. ad Edilizia Economica e Popolare; che il Comune di Roma in data 13 settembre 1988, in forza di un decreto di occupazione di urgenza, deliberato il 15 giugno 1988, aveva occupato mq. 5.868 di detto terreno, al fine di dare inizio ai lavori previsti dal PEEP;

che tali lavori erano stati ultimati prima del 13 settembre 1993, data di scadenza del periodo di occupazione autorizzato dal decreto, senza che fosse emanato il decreto di esproprio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma per sentirlo condannare:

1) al risarcimento dei danni subiti per la perdita del terreno definitivamente trasformato nell’opera pubblica e, quindi, non piu’ restituibile, risarcimento pari al valore di mercato del terreno alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, rivalutato al momento del pagamento;

2) al pagamento dell’indennita’ per il periodo di occupazione legittima, pari agli interessi legali sulla somma dovuta per il risarcimento del danno; con rivalutazione monetaria e gli interessi dal 13 settembre 1993 al pagamento;

3) al risarcimento dei danni per la diminuzione di valore della residua proprieta’ a causa dell’illegittimo comportamento del Comune, nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa.

Con sentenza del 5 marzo – 18 aprile 2003, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il Comune di Roma al pagamento della complessiva somma di Euro 266.641,00, oltre interessi da calcolarsi nella misura del 6% su detta somma, rivalutata anno per anno dal 1988 al soddisfo.

Detta sentenza veniva impugnata dalla Societa’ Agricola Immobiliare Ponte di Nona – S.A.I.P.N.O., in liquidazione, denunciando la erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva proceduto alla quantificazione dei danni subiti dalla appellante in base ai criteri indicati dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, discostandosi completamente dai principi dettati, in materia di espropriazione illegittima, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roma, contestando la fondatezza dell’appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale.

Con sentenza 14 febbraio – 13 marzo 2006 la adita Corte d’Appello di Roma, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Agricola Immobiliare Ponte di Nona – S.A.I.P.N.O. s.r.l. in liquidazione e, in riforma della impugnata sentenza, condannava il Comune di Roma a corrispondere alla stessa l’ulteriore somma di Euro 18.865,41, gia’ rivalutata all’attualita’, a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento delle aree limitrofe a quella oggetto di occupazione appropriativa, oltre interessi nella misura stabilita in primo grado su detta somma via via rivalutata a partire dal 13 settembre 1993;

accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dal Comune di Roma e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla Agricola Immobiliare Ponte di Nona – S.A.I.P.N.O s.r.l. in liquidazione con riferimento alla determinazione dell’indennita’ per l’occupazione legittima dell’area successivamente ablata, con conseguente sottrazione dell’importo, a tale titolo liquidato dal Tribunale di Roma con la decisione appellata, dalla somma riconosciuta come dovuta alla societa’ summenzionata.

Avverso detta sentenza la societa’ Agricola Immobiliare Ponte di Nona S.A.I.P.N.O. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.) e piu’ in generale violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dalla predetta Convenzione che impongono il rispetto del diritto di proprieta’ anche sotto il profilo delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima: art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U) e piu’ in generale dei principi desumibili dalla predetta Convenzione anche in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, e dei principi e norme che impongono il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ed in particolare dei vincoli ed obblighi di cui alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, anche alla luce della piu’ recente giurisprudenza della Corte europea: art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia:

art. 360 c.p.c., n. 5.

Con riferimento al primo motivo la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’istituto della c.d.

occupazione appropriativa, e, quindi, il criterio riduttivo di calcolo dell’indennizzo risarcitorio di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito in L. n. 359 del 1992, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, allo stato attuale della legislazione e dell’evoluzione giurisprudenziale, sia o meno in contrasto con i principi contenuti nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed in particolare con il doveroso rispetto della proprieta’ sancito dall’art. 1 del Prot. N. 1″.

Con riferimento al secondo motivo la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto:” Dica la Corte se in ipotesi di rilevato contrasto della norma di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito in L. n. 359 del 1992, con i principi e norme della Convenzione Europea, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sussista o meno l’obbligo per il giudice italiano di disapplicare la norma interna ritenuta incompatibile”.

Con riferimento al terzo motivo la ricorrente ha formulato infine il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se si possa ritenere congruamente e logicamente motivata la sentenza della Corte di Appello impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sufficiente, al fine di escludere il rilevato contrasto tra norme di diritto interno e disposizioni della Convenzione Europea, il semplice rinvio alla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte relativo al fenomeno appropriativo, senza considerare l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e senza considerare, altresi’, che detta evoluzione giurisprudenziale avrebbe dovuto essere valorizzata, quantomeno, per valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis in relazione all’art. 117 Cost., comma 1″.

I tre motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Con la sentenza n. 349 del 22 – 24 ottobre 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita’ costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis convertito con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992, introdotto dalla L. n. 662 del 1996 (secondo cui in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilita’, intervenuta anteriormente al 30 settembre 1966, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di cui al comma 1 – quella cioe’ prevista per l’espropriazione dei suoli edificatori: semi somma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40 per cento – con esclusione di tale riduzione e con la precisazione che in tal caso l’importo del risarcimento e’ altresi’ aumentato del 10 per cento).

La norma e’ stata dichiarata incostituzionale, in quanto, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, e’ in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU e, pertanto, viola l’art. 117 Cost., comma 1.

Il vuoto normativo venutosi a creare a seguito di tale sentenza della Corte Costituzionale e’ stato colmato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e) il quale dispone che, nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita’, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno e’ liquidato in misura pari al valore venale.

Tale norma e’ applicabile ai giudizi in corso in cui sia ancora in discussione (e quindi anche al presente giudizio), sotto qualsiasi profilo, l’”an” od il “quantum” del risarcimento (cfr. Cass. n. 7258 del 2008).

Per quanto su esposto il ricorso deve essere accolto, avendo il giudice a quo liquidato il risarcimento del danno in base ai criteri previsti dalla normativa dichiarata incostituzionale.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, che per la determinazione del danno dovra’ fare applicazione del criterio previsto dalla L. n. 244 del 2007, art 2, comma 89, lett. e).

Con la memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale della predetta norma per contrasto con l’art. 3 Cost. e l’art. 42 Cost., comma 2.

Spetta al giudice di rinvio vagliare se, alla luce del contenuto della domanda risarcitoria proposta dall’attuale ricorrente e della istruttoria svolta, la questione di legittimita’ costituzionale, ammesso che non sia manifestamente infondata, sia rilevante ai fini della definizione del presente giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA