Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12635 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12635 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 4931-2009 proposto da:
DELL’AGLIO ANTONIO C.F. DLLNTN52E07A662Z, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015

contro

1168

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 18/06/2015

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 30/09/2008 R.G.N. 444/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per rinuncia.

avverso la sentenza n. 1098/2008 della CORTE D’APPELLO

Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2007 Dell’Aglio Antonio ha
proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Monza numero 121 del 2007,
depositata in data 1 marzo 2007, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto in
primo grado per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13
della legge numero 257 del 1992 spettante ai lavoratori esposti a concentrazioni di
amianto superiore al valore soglia di 100 FS/1 per un periodo superiore a 10 anni.

2008 ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado ed ha dichiarato
compensate tra le parti le spese del grado.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente.
Resiste con controricorso la parte intimata.
In prossimità dell’udienza per la decisione del ricorso, il difensore del
ricorrente con atto del 19 febbraio 2015 ha comunicato all’INPS la volontà del
ricorrente di rinunciare al ricorso e tale dichiarazione ha depositato.
3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse desumibile
dalla dichiarazione suddetta e comunque è infondato in ragione del ripetuto
orientamento di questa Corte che esclude che rilevi la media annuale di esposizione
al rischio dell’amianto, rilevando invece solo la media giornaliera; soglia questa che
pacificamente il ricorrente non aveva superato nel periodo lavorativo di riferimento.
Cfr. ex plurimis Cass., sez. lav. 26 giugno 2012, n. 10671, che ha ribadito che In
tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del
riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8,
della legge n. 257 del 1992, applicabile “ratione temporis”, occorre verificare se vi
sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione
all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto
ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo
ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale
di rivalutazione.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Sussistono

giustificati

(in considerazione

motivi

dell’evoluzione

giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel
contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
4931_09 r.g.n.

3

ud. 11 marzo 2015

La corte d’appello di Milano con sentenza del 17 giugno 2008-30 settembre

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di
questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 11 marzo 2015
Presidente

Il Consigliere

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