Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12635 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10644-2011 proposto da:

B.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, V.le Vaticano 45, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO GABRIELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE GIGLIOTTI, come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona del proprio

procuratore avv.to M.M., giusta procura notarile in

atti, Attivamente domiciliata in Roma, Via Sistina 42, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO MAMMOLITI, come da procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati Giuseppe Semeraro per delega Gigliotti e

Caterina Baccari per delega Logoteta, che si riportano agli atti

e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, don. Alberto Celeste, che

conclude per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 1988, B. E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme l’Enel Spa, assumendo che detta società aveva occupato senza alcun titolo abilitativo una porzione de fondo di sua proprietà in agro di (OMISSIS), in catasto al foglio n. 20, particella n. 120 installandovi un elettrodotto. Evidenziava, inoltre, che tale occupazione, in assenza della prescritta procedura espropriativa, era da ritenersi illegittima. Sulla base di tali premesse, chiedeva di condannare l’Enel Spa al risarcimento dei danni subiti in relazione all’arca arbitrariamente occupata, sia in riferimento alla zona asservita, sia a causa della diminuzione del valore e terrene residue. Il danno veniva quantificato in L. 10.000.000 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria, interessi di legge e vittoria delle spese di lite.

2. Si costituiva in giudizio l’Enel Spa contestando la pretesa attorea, ritenuta infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, inammissibile, avendo l’attore, al momento della messa in opera della linea elettrica, dato il suo consenso. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale tesa a ottenere giudizialmente la costituzione della servitù di elettrodotto.

3. Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione ed espletata una consulenza d’ufficio, cui seguiva un supplemento di indagini tecniche.

4. Con sentenza depositata il 12 gennaio 2001, il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva la domanda attrice e, per l’effetto, condannava l’Enel Distribuzione Spa, succeduta all’Enel Spa nelle more del giudizio, al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di Lire 13.299.00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi con decorrenza dal 31.12.1987 e sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre alla refusione delle spese processuali in favore dell’attore. La domanda riconvenzionale veniva rigettata.

5. Avverso tale decisione proponeva gravame dinanzi la Corte d’appello di Catanzaro l’Enel Distribuzione Spa assumendo l’erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice di prime cure determinato il risarcimento in favore di B.E. in Lire 4.095.000 sull’erroneo presupposto della natura edificatoria dell’area in questione. Sul punto rilevava: a) che non era stato tenuto in alcun conto, ai fini della determinazione del quantum debeatur, che per i suoli aventi natura agricola l’indennità di servitù va determinata ai sensi del combinato disposto del TU n. 1775 del 1933, art. 123 e della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17;

b) che non era stato considerato il valore tabellare UTE riferito all’anno 1987, che per la regione agraria n. 13 di Nocera Terinese forniva, per la coltura di orto irriguo, il valore di Lire 26.700.000 per ettaro, criterio in base al quale il valore dell’area occupata per la palificazione e di quella destinata al transito per il controllo periodico della conduttura avrebbe dovuto essere determinato in Lire 86.775 e non nella somma di Lire 913.743; c) che l’indennità di asservimento di un fondo andava commisurata non al valore venale di esso ma all’indennità di esproprio determinata secondo i criteri della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in via diretta, per le aree edificabili e in virtù del rinvio contenuto nella L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 4 e succ. mod. per quelle agricole o comunque non edificabili. Lamentava, inoltre, che nessuna somma era dovuta per presunti danni alla residua parte del fondo.

Rilevava sul punto: a) che il ctu nella relazione di consulenza del 28.3.96, pag. 9, aveva evidenziato che “i danni arrecati al fondo dell’attore…. sono inesistenti”, circostanza ribadita nella relazione del 3.2.99; b) che, contrariamente alle risultanze dell’esperita indagine tecnica, il giudice di prime cure, senza motivazione alcuna, aveva fatto proprie le risultanze, di segno opposto, della consulenza tecnica di parte del B.. Assumeva, infine, l’erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall’Enel Spa, avente a oggetto la costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto.

Si costituiva in giudizio B.E. contestando l’impugnazione di cui chiedeva il rigetto.

6. Con ordinanza del 20 aprile 2006, la corte, rilevato che essendosi verificata nel corso del giudizio di primo grado una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell’Enel Distribuzione Spa all’Enel Spa, senza estromissione di quest’ultima, disponeva, versandosi in una ipotesi litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Enel Spa. L’Enel Spa non si costituiva in giudizio.

7. Nel corso dell’istruttoria, con ordinanza del 28 settembre 2007, veniva disposta una consulenza d’ufficio.

8. Con sentenza depositata in data 2 marzo 2010, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame con riferimento alla censura riguardante il rigetto della domanda riconvenzionale di servitù coattiva e riformava parzialmente la sentenza appellata condannando Enel Distribuzione Spa al pagamento della somma di Euro 134,28 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal 1987 sino alla data di pubblicazione della pronuncia d’appello nonchè, sulla somma complessiva, gli interessi legali dalla pubblicazione della pronuncia sino all’effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

Riguardo all’appello incidentale, la Corte d’appello evidenziava la mancanza di specificità della doglianza, difettando sul punto una specifica censura della pronuncia di primo grado.

In merito all’appello principale, invece, sulla base di quanto accertato in sede di consulenza d’ufficio, i giudici di secondo grado ritenevano che l’area oggetto di causa, all’epoca della materiale occupazione, aveva natura agricola. In particolare, il ctu aveva evidenziato che: 1) all’epoca dell’occupazione del terreno oggetto di causa (anno 1987) lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Nocera Terinese era una variante al Programma di Fabbricazione, in base alla quale il terreno medesimo ricadeva in zona E – Agricola; 2) lo strumento urbanistico era rimasto in vigore fino alla data del 4.11.1994 quando, con D.P.G.R. n. 1515, era stato approvato il Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale di Nocera Terinese con Delib. 29 maggio 1992, n. 16; 3) in base a quest’ultimo strumento urbanistico il terreno in questione ricadeva in zona C2.1 –

– (OMISSIS) (TDU3 “Territorio da Urbanizzare”) ove erano ammesse “indifferentemente destinazioni residenziali e produttive con concessioni subordinate alla predisposizione dell’Amministrazione Comunale di un Piano di Lottizzazione e del progetto esecutivo delle infrastrutture”; 4) pertanto, all’epoca dell’occupazione (anno 1987), quando lo strumento urbanistico vigente era la variante al Programma di Fabbricazione, il terreno di proprietà dell’appellato, sul quale è stata realizzata la linea elettrica, aveva natura agricola.

Sulla base di tali presupposti, la Corte di appello rideterminava nella misura indicata la somma spettante a titolo di risarcimento del danno, avuto riguardo alla natura agricola del terreno e alla data della sua occupazione.

9. – Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso B.E., con atto notificato il 14 aprile 2011, sulla base di due motivi. L’Enel Distribuzione Spa ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 – L. n. 359 del 1992, art. 5-bis – L. n. 2248 del 1865, lett. e – T.U. 8 giugno 2001, n. 327 – L. n. 865 del 1971 – art. 1032 c.c. e segg. – art. 2043 c.c., art. 2697 c.c. e segg., – artt. 115 e 116 c.p.c. omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5). Secondo parte ricorrente, la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di espropriazione senza titolo e di risarcimento dei danni, il cui excursus viene in parte riportato nel ricorso, avrebbe dovuto condurre a una liquidazione del danno commisurata ai valori di mercato in atto al momento della decisione sulla domanda risarcitoria. Infatti, a seguito dell’apprensione senza titolo di un suolo privato per la realizzazione di un impianto di elettrodotto, in mancanza di autorizzazione dell’Autorità competente o di valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, si determina un illecito comune a carattere permanente (ex art. 2043 c.c.) che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno, o con la rimozione dell’impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio, o con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del Giudice. Sarebbe pertanto superata la distinzione tra superficie “edificabile” e superficie “agricola”. Inoltre, il ricorrente deduce che l’occupazione senza titolo, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto, non fa sorgere alcuna servitù, in carenza sia di autorizzazione dell’autorità competente (TU. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 119), sia di dichiarazione di pubblica utilità (artt. 115 e 116 t.u.), sia di valido asservimento (in presenza di autorizzazione e declaratoria di p.u.). In particolare, si evidenzia che l’occupazione senza titolo non fa sorgere alcuna servitù secondo lo schema dell’occupazione acquisitiva, non potendo tale figura applicarsi all’acquisto di diritti reali su cosa altrui, e dà luogo a un illecito permanente da parte dell’Ente costruttore o gestore.

1.2 – Il secondo motivo di ricorso concerne la violazione e falsa applicazione L. n. 359 del 1992, art. 5-bis – L. n. 248 del 1865, lett. E – TU. 8 giugno 2001, n. 327 – L. n. 865 del 1971 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5).

Parte ricorrente si duole del fatto che non sono conformi a diritto i criteri risarcitovi (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per i suoli edificabili, secondo i criteri fissati dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 123) attraverso cui è stato determinato il risarcimento nella misura di Euro 134,28. Al riguardo si evidenzia che il richiamo alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis disposto dalla corte d’appello, non è conferente poichè la Corte Costituzionale, con due successive decisioni (le sentenze nn. 348 e 349 del 22 – 24 ottobre 2007) ha cancellato il previgente criterio di calcolo dell’indennità di espropriazione e affermato il principio secondo cui quest’ultima si deve avvicinare il più possibile al valore venale dell’area mentre, in caso di occupazione appropriativa, il risarcimento deve avvenire in base al prezzo di mercato. Alla luce della giurisprudenza richiamata, inoltre, il ricorrente evidenzia che la motivazione della pronuncia impugnata si rivela in definitiva “contraddittoria, insufficiente se non addirittura mancante”.

2. Il ricorso è fondato e va accolto. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente tra loro connessi.

Denunciando la violazione di numerose leggi speciali e prospettando il vizio motivazionale, il ricorrente si lamenta del quantum riconosciutogli a titolo di risarcimento dalla Corte territoriale, la quale aveva notevolmente ridotto l’imposto liquidato dal Tribunale (da 13.299.000 a 134,28).

In presenza di giudicato, per difetto di gravame sul punto, della pronuncia di inammissibilità dell’appello sul rigetto in primo grado della domanda riconvenzionale dell’Enel di costituzione di servitù di elettrodotto, si è di fronte ad un’apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto, in carenza sia dell’autorizzazione dell’autorità competente (T.U. n. 1775 del 1933, art. 119), sia della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 115 e 116 medesimo testo unico), sia del valido asservimento (in presenza di autorizzazione e declaratoria di pubblica utilità).

Si configura, quindi, un illecito a carattere permanente da parte dell’Enel, che perdura fino a quando non venga rimosso l’impianto, o ne cessi l’esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù.

Tale illecito comporta il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno, e, inoltre, qualora difetti l’autorizzazione R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 108 – integrando il comportamento dell’autore una mera attività materiale priva di connotati pubblicistici anche il diritto alla restitutio in integrum, cui però il B. ha espressamente rinunciato nell’atto di citazione.

Di conseguenza, il giudice dell’appello avrebbe dovuto verificare l’esistenza (o meno) del pregiudizio lamentato dal proprietario del fondo, con riferimento agli oneri e alle perdite comunque verificabili, e anche nel futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili. 11 tutto in relazione ai valori di mercato in atto al momento della decisione sulla domanda risarcitoria, tenendo conto che il ristoro deve porre al riparo il danneggiato anche dagli effetti negativi della svalutazione monetaria. La Corte territoriale ha errato, avendo correlato il risarcimento soltanto ai criteri fissati dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 123.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che procederà nuovamente alla determinazione del risarcimento del danno, secondo i criteri indicati e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. G.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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