Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12634 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA DI ROMA S.P.A. – GRUPPO BANCARIO CAPITALIA (C.F. e P.I.

(OMISSIS)), in persona del quadro direttivo e del Dirigente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso

l’avvocato RICCI EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 8845/2005 proposto da:

S.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso l’avvocato MARINO

MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA DI ROMA S.P.A. – GRUPPO BANCARIO CAPITALIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 353/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. MARINO che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 19-10-1999, S. M. conveniva davanti al Tribunale di Roma la Banca di Roma S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento di L. 369.630.000, quale residuo del maggior importo, indicato in assegno tratto sulla medesima Banca, a suo favore, dal coniuge separato M. G. e accreditato per sole L. 370.000. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la Banca di Roma S.p.A. chiedeva rigettarsi la domanda, precisando che il proprio cassiere, avendo rilevato una differenza tra l’importo indicato in cifre ed in lettere, aveva accreditato la minor somma.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 7-3-2002, rigettava la domanda della S. e compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso tale pronuncia interponeva appello la S., con atto notificato il 12-6-2002. Si costituiva la Banca di Roma che chiedeva rigettarsi l’appello, e proponeva appello incidentale in punto spese giudiziali. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 24-10-2003 – 22/1/2004, accoglieva parzialmente l’appello principale, condannando l’appellata a corrispondere all’appellante la somma di Euro 6.624,88;

rigettava l’appello incidentale.

Ricorre per Cassazione la Banca di Roma S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la S. che pure propone ricorso incidentale e deposita memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta insufficiente, contraddittoria, ed omessa motivazione della sentenza impugnata: si precisa che la pronuncia, da un lato, sostiene che vi era conformita’ tra la scritturazione in cifre ed in lettere, dall’altro, afferma contraddittoriamente che l’importo in lettere si leggeva in L. 270.000.000, laddove quello in cifre indicava L. 370.000.000.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato. Dal contesto della motivazione emerge con chiarezza l’errore materiale della sentenza impugnata, che afferma la coincidenza tra l’importo in lettere ed in cifre, e voleva dunque indicare L. 370.000.000, e non L. 270.000.000.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 9 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Argomentando dalla differenza di importi in lettere ed in cifre, la Banca afferma la piena legittimita’ del suo operato, ed in particolare di quello del suo cassiere, anche in applicazione della predetta norma che privilegia la somma indicata in lettere.

Come si e’ detto, dal contesto della motivazione della sentenza impugnata, emerge una conformita’ delle scritturazioni. Va per di piu’ osservato che il cassiere del tutto illegittimamente – come appare pacifico, e viene precisato nella pronuncia impugnata – aveva ricevuto la distinta in cui era specificamente indicato l’importo dell’assegno, e poi, successivamente, all’insaputa della S., aveva cancellato di suo pugno sull’assegno gli ultimi tre zeri dell’importo in cifre, cosi’ da accreditare il solo importo di L. 370.000. Di tale illegittimo comportamento (anche tale circostanza appare pacifica, e indicata nella pronuncia impugnata) la Banca non aveva dato notizia alcuna alla S..

Anche il secondo motivo va pertanto rigettato, in quanto infondato.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697, 1197 c.c. e dell’art. 1227 c.c., comma 2, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la S. non avrebbe fornito prova del danno subito.

E’ appena il caso di precisare che, essendo l’importo dell’assegno emesso a favore della S., secondo quanto si e’ osservato, di L. 370.000.000 e l’accredito limitato invece a L. 370.000, tale circostanza ha prodotto una sicura perdita, un mancato incremento, del tutto illegittimo, del suo patrimonio.

Anche tale motivo va pertanto rigettato, siccome infondato.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, S.M. deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, la’ dove la sentenza impugnata limita la misura del risarcimento alla somma a saldo del conto corrente, di cui era titolare il M., che aveva emesso l’assegno.

Afferma la ricorrente incidentale che questi godeva di una cospicua apertura di credito, e dunque il risarcimento doveva essere determinato in misura maggiore.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perche’ proposto in violazione del principio di autosufficienza (per tutte, Cass. 8106 del 2006): secondo la S., la Banca aveva dichiarato che il M. godeva di un apertura di credito, ma essa nulla dice sulla misura di tale apertura, ne’ precisa in quale circostanza, e in quale momento del processo, la Banca stessa aveva effettuato tale dichiarazione.

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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