Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12634 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14636-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GEYMONAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CACOPARDO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per la nullità della sentenza

(accoglimento).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, n.519/39/11, depositata il 29.04.2011 e non notificata, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Geymonat SPA (di seguito la società) avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso per il recupero a tassazione, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti per l’anno di imposta 2002.

La società resiste con controricorso corredato da memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Il giudice di appello ha affermato che la pretesa erariale avrebbe dovuto fondare su elementi e prove certe che, nel caso in esame, non sussistevano, chiarendo di non condividere l’assunto dell’Ufficio in ordine alla inesistenza delle fatturazioni; ha quindi rimarcato che non era stata data prova certa “dell’inesistenza di società fittizie”. Ha sottolineato che l’appellante aveva riproposto gli stessi argomenti già disattesi dai primi giudici con ampia motivazione che ha confermato con un mero rinvio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. La ripresa a tassazione ha riguardato i costi relativi ad un contratto stipulato dalla contribuente con la società austriaca AMTOR in data 08.03.1999 avente ad oggetto: a) la cessione da AMTOR alla società del marchio e del know how per la produzione della sostanza diosmina e del prodotto farmaceutico contenente diosmina e registrato come “(OMISSIS)”, per il corrispettivo di Euro 2.500.000 (da pagarsi quanto ad Euro.500.000 alla data del 01.01.1999 ed altre cinque rate costanti di Euro 400.000 a partire dal 01.05.2000); b) l’obbligo della società di acquistare per cinque anni da AMTOR o da altra società da questa nominata, il 50% della diosmina necessaria per produrre il farmaco, con un minimo di due tonnellate all’anno, al prezzo di Euro 129,10 al kg.

1.2. L’Ufficio, per quanto riguarda il presente giudizio, ha mosso i seguenti rilievi, sulla base del pvc del 27.12.2004.

1.3. Con il rilievo 4, concernente il prezzo per l’acquisto della diosmina, di molto superiore al prezzo di mercato, che si attestava su Euro 67,14 al kg. in libera contrattazione, l’Ufficio ha ritenuto che il maggior costo a favore della AMTOR fosse imputabile a corrispettivo occulto della transazione principale relativa all’acquisto del marchio e del know how ed ha negato la deducibilità dal reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7, nonchè la relativa detrazione IVA, trattandosi di costo afferente ad operazione soggettivamente inesistente.

1.4. Con il rilievo 5, concernente i costi relativi al marchio (OMISSIS) ed al know how di produzione, l’Ufficio ha dato conto di avere accertato, con la collaborazione degli organi austriaci collaterali, che la AMTOR: a) era società che non svolgeva alcuna attività in Austria; b) era interamente posseduta dalla società THORNBRIDGE CORPORATIONS, residente nelle (OMISSIS), paese incluso nella lista dei cd. paradisi fiscali; c) risultava avere cessato la sua attività dopo l’intervento delle autorità austriache connesso all’indagine.

Con riferimento a questi rilievi l’Ufficio aveva proceduto al recupero dei costi, sia ai fini IVA, che per le IIDD.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), lamentando il carattere autoreferenziale ed apodittico della sentenza, inidonea a dare contezza delle ragioni della decisione.

2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, , del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109) e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e si chiede di affermare la erroneità della decisione impugnata laddove la CTR chiede la “prova certa” della inesistenza delle operazioni, potendo invece l’Amministrazione ricostruire il reddito od il volume di affari sulla base di attendibili riscontri, anche indiziari, sulla inesistenza delle operazioni fatturate.

2.3. Con il terzo motivo, proposto sempre in via subordinata, si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, costituito dalla natura fittizia della AMTOR (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla considerazione che la CTR avrebbe obliterato numerosi fatti emersi in sede di verifica all’esito delle indagini svolte dall’Autorità austriaca e trasfusi nell’accertamento, limitandosi a esprimere la non condivisione dell’assunto dell’Ufficio; inoltre contraddittoriamente la CTR avrebbe richiamato la decisione di primo grado, qualificandola come caratterizzata da “ampia e diffusa motivazione”, laddove questa era invece succintamente motivata.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Dopo aver ricordato che con l’atto di appello era stata denunciata la omessa pronuncia sul rilievo 4 (prezzo della diosmina), si lamenta che la CTR non si sia espressa sul detto rilievo, limitandosi a ritenere generiche le argomentazioni dell’Ufficio appellante con pronuncia apodittica ed avulsa dai profili concreti del caso in giudizio.

3.1. Il primo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto censurano l’inesistenza della motivazione e la conseguente nullità della sentenza, sia pure sotto differenti profili.

3.2. Invero la sintetica statuizione della CTR – circa il difetto di assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio in ordine alla inesistenza delle fatturazioni e di alcuna delle società coinvolte, ritenuta fittizia – risulta del tutto assertiva e generica in quanto mancante di qualsivoglia riferimento alla fattispecie in esame, di guisa che appare priva di un effettivo contenuto motivazionale a sostegno, necessario per comprendere il percorso logico giuridico seguito per pervenire a tale conclusione.

La Commissione si limita a esprimere un giudizio negativo sul compendio probatorio offerto dall’Amministrazione ed a sostenere la non censurabilità dell’operato della contribuente, senza individuare alcun elemento di fatto e di diritto su cui ha inteso fondare la sua decisione e senza esporre le ragioni delle conclusioni raggiunte in merito ai rilievi, risultando del tutto assertiva.

3.3. Le generiche formule utilizzate, inoltre, non valgono nemmeno a soddisfare il motivo di appello per omessa pronuncia in merito al rilievo 4, sul quale l’Agenzia ritorna con la quarta doglianza, senza che nella sentenza impugnata vi sia ravvisabile un riferimento, sia pure superficiale.

3.4. La sentenza della CTR non può nemmeno ritenersi legittimamente motivata per relationem, secondo i condivisi canoni esplicati da questa Corte con la sentenza n. 14786 del 19/07/2016, per avere il giudice d’appello, fatto propria la pronuncia di primo grado, con la affermazione “L’appellante in questa sede ripropone le stesse argomentazioni già disattese daì primi giudici con ampia e diffusa motivazione, sicchè la decisione e la motivazione di 1^ grado non meritano censure e vanno confermate, mentre l’appello va respinto” (fol. 4 della sent. imp.). La Commissione, invero, si è limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuta attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame: la CTR, infatti, non ha espresso, nemmeno in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto; inoltre il rinvio non è stato operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

3.5. I motivi primo e quarto sono, pertanto, fondati e vanno accolti.

4.1. L’accoglimento dei motivi primo e quarto, focalizzati sull’intera pronuncia, comporta l’assorbimento dei motivi secondo e terzo.

4.2. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi primo e quarto, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la compiuta motivazione, nonchè per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso sui motivi primo e quarto, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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