Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12634 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12634 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15320-2009 proposto da:
SANTACROCE CARMELO c.f. SNTCML62A14E366A, domiciliato
in ROMA, VIA MONTEZEBIO 32/6, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in
atti;
– ricorrent –

2015

contro

1072

POSTE ITALIANE S.P.A. c.f. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 18/06/2015

’ POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SANTACROCE CARMELO c. f. SNTCML62A14E366A;
– intimato-

avverso la sentenza n. 600/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 28/06/2008 r.g.n. 1528/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso
incidentale.

in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro,
depositato il giorno 13.2.2004, Santacroce Carmelo conveniva in giudizio la società
Poste Italiane S.p.A. chiedendo dichiararsi la nullità del termine

apposto al

contratto di lavoro stipulato con la detta società per il periodo compreso tra il
14.2.2001 ed il 31.5.2001, assumendo di aver smarrito la copia di detto contratto.
Allegava, in particolare, l’illegittimità del termine del termine apposto al contratto e

conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, ordinandosi alla Poste
Italiane S.p.A., la propria reintegrazione nel posto di lavoro e con la condanna della
stessa società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della costituzione in
mora.
Si costituiva tempestivamente Poste Italiane S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con ampia ed articolata memoria difensiva, in cui
ripercorreva ed illustrava le varie fasi del processo di ristrutturazione e di
riallocazione delle risorse specificando che il contratto in contestazione era stato
stipulato per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più razionale riposizionamento di risorse
sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/ o sperimentazione di nuovo tecnologie, prodotti o servizi” e che
detto contratto era basato su un’apposita clausola del contratto collettivo, autorizzata
dall’art.23 della legge n.56 del 1987.
Eccepiva, altresì, la risoluzione consensuale del rapporto, presumibile sulla
base del contegno di inerzia di controparte, protrattosi per oltre tre anni dalla
scadenza del contratto in questione; presunzione non vinta dal ricorrente, sul quale
incombeva il relativo onere, mediante allegazione e prova di circostanze idonee.
Il Giudice adito, con sentenza In data 19.10.2004, rigettava la domanda
reputando fondata l’eccezione della società convenuta circa l’intervenuta risoluzione
consensuale del rapporto dedotto.
2. Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il Santacroce
lamentandone l’erroneità e chiedendo l’accoglimento della domanda.
Ricostituitosi il contraddittorio, la Poste Italiane S.p.A. ha resistito al gravame
chiedendone il rigetto, siccome infondato ed avanzando appello incidentale
condizionato con cui riproponeva le difese svolte in primo grado a sostegno della
richiesta di integrale rigetto delle domande avanzate in ricorso.
15320_09 r.g.n.

3

ud. 5 marzo 2015

ne chiedeva quindi dichiararsi la nullità con la conseguente declaratoria di

La corte d’appello di Catania con sentenza del 29 maggio 2008-28 giugno
2008 rigettava l’appello principale del lavoratore ed accoglieva l’appello incidentale
della società confermandone il rigetto della domanda originaria con compensazione
delle spese di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche proposto ricorso
incidentale; inoltre ha depositato memoria.

la causa ed ha autorizzato la motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 e dell’art. 3 della
legge n. 230 del 1962. La corte d’appello non avrebbe fatto buon governo del criterio
dell’onere della prova gravante sul datore di lavoro quanto alla condizione di fatto
che giustificava l’apposizione del termine al contratto di lavoro.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 25 C.C.N.L. 11 gennaio 2001 in riferimento all’art. 1362 c.c..
Erroneamente la corte d’appello non ha considerato che le assunzioni dei lavoratori a
tempo determinato effettuate ai sensi dell’art. 25 citato presupponevano il previo
confronto sindacale che nella specie era mancato.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale della società ripropone la
questione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, accolta dal giudice di
primo grado.
3. Il ricorso principale è infondato quanto al suo primo motivo.
L’art. 23 1. 28 febbraio 1987, n. 56, autorizza la contrattazione collettiva (nella
specie l’art. 25 contratto collettivo del 2001) a prevedere nuove ipotesi e circostanze
di fatto che legittimavano l’apposizione del termine al contratto di lavoro . In
particolare Cass., sez. un., 2 marzo 2006, n. 4588 ha affermato che l’art. 23 cit., che
demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di
apposizioni di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e
propria «delega in bianco» a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere
vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a
quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a
termine per causali di carattere «oggettivo» ed anche, alla stregua di esigenze
15320_09 r.g.n.

4

ud. 5 marzo 2015

4. Nella camera di consiglio all’esito dell’odierna udienza il collegio ha deciso

riscontrabili a livello nazionale o locale, per ragioni di tipo meramente «soggettivo»,
consentendo l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in
questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro
diritti.
4. Il secondo motivo della ricorso principale è inammissibile.
Il ricorrente, nel richiamare l’art. 25 contratto collettivo del 2001, afferma

impugnata di tale questione non fa menzione, la censura avrebbe dovuto essere più
specifica e rispettosa del principio di autosufficienza ossia avrebbe dovuto riportare il
testo (o meglio quella parte del testo) che articolava la censura di erronea
applicazione dell’art. 25, secondo comma, citato, unitamente alla corrispondente
parte del ricorso in primo grado che tale questione (asseritamente) poneva.
3. Il ricorso incidentale della società, se condizionato, è assorbito.
Comunque, ove non fosse condizionato, sarebbe inammissibile atteso che la
Corte d’appello con motivazione sufficiente e non contraddittoria ha operato una
tipica valutazione di merito nell’escludere che il comportamento tenuto dal lavoratore
di protratta inerzia potesse, nella specie, qualificarsi come consenso tacito alla
risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare la corte d’appello ha osservato che la
durata dell’inerzia del lavoratore superava di poco i due anni e quindi non era
particolarmente significativa; che non risultavano altri elementi presuntivi; che in
particolare non risultava che il lavoratore avesse trovato altra occupazione.
6. In conclusione, riuniti i ricorsi, il ricorso principale va rigettato, assorbito
quello incidentale.
Sussistono

giustificati motivi

(in considerazione

dell’evoluzione

giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel
contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale assorbito quello
incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2015
Il Consigliere

Il Presidente

genericamente di aver riproposto la questione in appello. Considerato che la sentenza

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