Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12634 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2057-2012 proposto da:

G.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

CASSINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GAIO MENIO 15, presso lo studio

dell’avvocato MARZIA RUELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONELLA BRANDOLISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 637/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Brandolisio Antonella difensore del

controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con ricorso possessorio ex artt. 1168 cod. civ. e 703 c.p.c., M.S. conveniva in giudizio G.D., P.A. e M.M. deducendo l’avvenuta lesione da parte dei resistenti del possesso esercitato su due terreni montani in (OMISSIS) del Comune stesso, limitrofi a un sentiero comunale, oggetto di lavori di ripristino dagli stessi resistenti effettuati. In particolare, lamentava l’abbattimento da parte di P. e M., su incarico del G., degli alberi e della vegetazione presenti nei propri fondi e collocati lungo il ciglio del sentiero “(OMISSIS)” oggetto dei lavori di rispristino; contestava agli stessi di avere sconfinato all’interno degli immobili ove esercitava il possesso e di avere asportato terra e sassi sempre dai fondi di sua pertinenza per la sistemazione del sedime del sentiero sopra citato.

Si costituiva il G. assumendo di aver agito in presenza delle necessarie autorizzazioni emesse dall’Amministrazione comunale.

P. e M. restavano contumaci.

Espletata consulenza d’ufficio e assunti i testi indotti alle parti, il Tribunale di Pordenone non riteneva provato l’animus spoliandi in capo al G. e rigettava la domanda proposta. M. S. impugnava la decisione di prime cure davanti alla Corte d’appello di Trieste, chiedendo la riforma della sentenza. Il G. si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello, con sentenza depositata in data 22 settembre 2011, in accoglimento del gravame, proposto dal M., ordinava l’immediata reintegrazione dell’appellante nel possesso dei beni e condannava gli appellati al pagamento della complessiva somma di Euro 500.00 a titolo di risarcimento del danno, nonchè delle spese del doppio grado del giudizio. I giudici del gravame, in particolare, ritenevano integrato il requisito dell’animus spoliandi evidenziando la piena consapevolezza dell’operato del G., titolare di una ditta di costruzioni, che era intervenuto con mezzi meccanici che esorbitavano la dimensione della larghezza della strada di mt 1,20, cui faceva riferimento l’autorizzazione del Comune, e che aveva provveduto a tagliare gli alberi posti sul terreno del M., lasciandoli poi accatastati sul medesimo fondo.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il G., sulla base di un unico motivo.

M.S. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. P.A. e M.M., pur regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo si censura la violazione o comunque falsa applicazione dell’art. 1168 c.c. e della L. n. 2248 del 1865, art. 22 nonchè l’omessa o comunque insufficiente motivazione circa punti decisivi.

La sentenza impugnata, secondo parte ricorrente, avrebbe completamente trascurato punti decisivi che avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione; in particolare non aveva tenuto conto quanto emerso dalle risultanze della istruttoria testimoniale circa la situazione degli slarghi preesistenti che costituivano appendici funzionali della strada; erroneamente aveva ritenuto la consapevolezza dello spoglio, attesa la effettiva estensione della strada comunale; erroneamente aveva ritenuto che il taglio degli alberi e delle erbe avrebbe impedito il transito stradale. L’azione, diretta a ripristinare la strada, era improponibile nei confronti del convenuto che aveva agito in base all’autorizzazione del Comune.

1.2. Il motivo è infondato.

La sentenza, nell’accogliere la domanda di reintegrazione proposta ai sensi dell’art. 1168 c.c., ha ritenuto provata – con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, da cui la sentenza è immune – l’occupazione dei terreni limitrofi alla strada comunale, oggetto del possesso da parte dell’attore, avendo verificato che il sedime della strada non era stato modificato dai lavori eseguiti e che il confine con la proprietà M. corrispondeva all’originario confine dei terreni in loco; che il taglio degli alberi aveva comportato il loro accatastamento sul terreno attoreo; che il G. aveva eseguito i lavori commissionati dalla Parrocchia in base all’autorizzazione comunale che aveva indicato in mt. 1,20 la larghezza della strada comunale.

Orbene, appare innanzitutto palesemente infondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell’ A.G.O., dovendo ritenersi fuori luogo i riferimenti sia alla demanialità o meno delle zone limitrofe alla strada sia alla proponibilità o meno delle azioni possessorie nei confronti della P.A. ovvero alla natura dell’esercizio dell’attività da questa compiuta: infatti, come si è detto, è stato accertato lo spoglio del terreno dell’attore da parte del G. che non aveva agito per conto o su incarico dell’Amministrazione. Va quindi ricordato che l’elemento soggettivo dell’azione di spoglio, risiede nella coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto materiale su cui si è sostanziato lo spoglio (Con SS.UU. 22/11/1994, n. 9871) indipendentemente dalla convinzione nell’agente, di operare secondo diritto (Cass. 14/02/2005, n. 2957 del 2005; 31/01/2011, n. 2316).

Pertanto, anche volendo prescindere dal rilevare il difetto di autosufficienza del ricorso laddove non viene trascritto il testo dell’autorizzazione amministrativa, la convinzione da parte del G. di aver agito in base a un’autorizzazione amministrativa non esclude nè la realizzazione in concreto di una lesione nè giustifica il suo operato, escludendo l’elemento soggettivo o la sua antigiuridicità. In tema di giudizio possessorio, può legittimamente presumersi la sussistenza nell’agente dell’animus spoliandi – requisito, la cui esistenza deve provare lo spogliato –

in conseguenza del solo fatto di avere privato del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà anche tacita, indipendentemente dalla convinzione del medesimo di operare secondo diritto (Cass. 14/02/2005, n. 2957). Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione dell’art. 1168 c.c., avendo la Corte d’appello correttamente ritenuto che fosse integrato l’animus spoliandi nel comportamento della ditta esecutrice dei lavori, andando al di là dei limiti dell’autorizzazione amministrativa riguardante il ripristino della strada comunale e disponendo il taglio degli alberi sul fondo del M.. Orbene, le critiche formulate dal ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire:

in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.,

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente costituito delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dr. G.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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