Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12634 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18061/2019 proposto da:

F.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER

LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO GUGLIELMI;

– ricorrenti –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2019 R.G.N. 4008/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati PIER LUIGI PANICI, CARLO GUGLIELMI;

udito l’Avvocato GIAMPIERO FALASCA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta con distinti ricorsi da Almaviva Contact s.p.a. avverso le ordinanze con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento collettivo dei lavoratori epigrafati e, per effetto del relativo annullamento, era stata ordinata la reintegra degli stessi nel posto di lavoro già occupato, con condanna della parte datoriale a corrispondere, in favore di ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto maturata nel periodo intermedio, detratto l’aliunde perceptum, nonchè a versare la contribuzione di legge.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19.4.2019, in accoglimento del gravame della società ed in riforma della sentenza

impugnata, respingeva gli originari ricorsi, dichiarando

l’inammissibilità della domanda restitutoria azionata dalla reclamante.

3. Ciò dopo avere preliminarmente dichiarato la contumacia di tutti i lavoratori, ad eccezione di F.A., per avere ritenuta valida ed efficace la notifica dell’impugnazione proposta contro più parti assistite dal medesimo procuratore costituitosi in primo grado, ove effettuata, come nella specie, presso il procuratore costituito, da considerarsi vero e proprio destinatario dell’atto, in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio del precedente grado, gravato dell’onere di attivarsi per la conoscenza effettiva da parte dei suoi assistiti dello svolgimento, nonchè dell’esito del giudizio.

4. La Corte distrettuale riteneva l’idoneità della notifica così effettuata a radicare validamente il contraddittorio nei confronti dei numerosissimi lavoratori indicati con la locuzione “più altri”.

5. Nel merito osservava che il lavoratori, dipendenti a tempo indeterminato della società con mansioni di operatori di call center in servizio presso l’unità produttiva di (OMISSIS), erano stati licenziati all’esito di procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 5.10.2016 (dopo la revoca di precedente procedura), con la quale era stato dichiarato l’esubero di 1623 posizioni full time equivalent corrispondenti a 2511 lavoratori, dislocati presso le sedi operative di (OMISSIS) (1666 lavoratori) e di (OMISSIS) (845 lavoratori). Rilevava che l’accertata crisi, determinata da una forte riduzione dei ricavi, aveva reso necessario il nuovo progetto riorganizzativo dei siti produttivi con previsione di misure, quali la chiusura delle unità produttive di (OMISSIS) (limitatamente alle Divisioni (OMISSIS)) e di (OMISSIS), il consolidamento, ove possibile, delle attività svolte in tali siti presso altre sedi secondo logiche di contenimento dei costi, azioni di efficientamento dell’unità produttiva di (OMISSIS) e che, non essendo più possibile fare ricorso a nuovi ammortizzatori sociali, nella comunicazione di avvio della procedura si dava atto che i criteri di scelta sarebbero stati applicati comparando il personale operante con profilo equivalente all’interno dei siti produttivi interessati dagli esuberi. Ognuno di tali siti aveva, invero, caratteristiche tali da rendere infungibili le risorse ivi presenti con il personale collocato presso altre sedi, in quanto le commesse non potevano essere agevolmente spostate da un sito all’altro senza l’attuazione di interventi formativi e logistici.

6. Per i lavoratori della sede di (OMISSIS), in sede di riunione del 21.12.2016 presso il MISE, veniva disposta la prosecuzione del confronto sino al 31.3.2017, con attivazione della CIGS al fine di consentire l’individuazione di eventuali soluzioni di carattere strutturale in relazione all’esubero. Si evidenziava, poi, che l’accordo era stato raggiunto all’esito di un incontro in sede amministrativa al quale avevano partecipato, oltre agli esponenti di parte pubblica e della società, le OO0.SS. nazionali SLC CGIL, FISTEL, CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, la rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e delle RSU nonchè la rappresentanza delle Istituzioni locali delle Regioni Campania e Lazio e che il verbale era stato firmato da tutti i presenti, ad esclusione delle RSU di (OMISSIS), ciò che, tuttavia, non conduceva a ritenere riferita la dichiarazione congiunta alla sola sede di (OMISSIS) e non anche a quella di (OMISSIS).

7. Ed infatti, secondo la Corte, il punto 12 dell’Accordo non poteva essere considerato quale mera dichiarazione unilaterale della società, avulsa dall’Accordo, secondo una esegesi del testo rispettosa della piana lettura dello stesso e della sequenza numerata delle clausole che anticipavano le dichiarazioni congiunte di positivo esito dell’accordo, rese dalle parti firmatarie dello stesso, a ciò non ostando la mancata sottoscrizione da parte della RSU di (OMISSIS), posto che l’atto era stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali nazionali a garanzia della piena rappresentatività delle platea dei lavoratori indicata nella comunicazione di avvio della procedura. Erano, poi, state evidenziate correttamente, secondo la Corte, le ragioni per le quali non era consentita l’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale, valorizzandosi la distanza geografica delle unità produttive interessate con gli altri ambiti aziendali anche in ragione della necessità di modifiche organizzative complesse con relativi tempi di attuazione e delle caratteristiche di ciascun sito produttivo, che ne rendeva infungibili le risorse in ciascuno presenti.

8. Anche dall’istruttoria orale era emerso che gli operatori outbound avevano professionalità diverse da quelle degli operatori inbound e ciò avrebbe reso difficoltoso l’avvio dell’attività a regime nei diversi siti. Ritenuta la ragionevolezza di tale scelta, la Corte rilevava, altresì, che alcune delle commesse erano state concentrate presso le sedi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e che non esistevano all’epoca di avvio della procedura altre commesse aventi ad oggetto attività inbound attive presso la sede di (OMISSIS), non avendo poi rilievo l’evenienza che sulla commessa ENI fossero stati impiegati lavoratori in somministrazione in attesa del completamento della formazione di ulteriori dipendenti già in servizio presso la sede di (OMISSIS), cui all’esito la commessa era stata integralmente affidata.

9. Infine, la Corte distrettuale osservava che sulla questione del carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento il Tribunale aveva apertamente statuito negando la ricorrenza dei detti vizi, sicchè la pronuncia richiedeva per essere impugnata la devoluzione della questione con reclamo incidentale, non essendone sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. La domanda restitutoria era poi ritenuta inammissibile per genericità.

10. Di tale decisione domandano la cassazione tutti i lavoratori, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la società.

11. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti epigrafati denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 125,414,434,101 c.p.c., art. 111 Cost., nonchè della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e degli artt. 132 e 332 c.p.c., rilevando che l’intestazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Roma individuava come parti ” F.A. + altri elettivamente domiciliati in (OMISSIS), rapp.ti e difesi dagli avv.ti Pierluigi Panici e Carlo Guglielmi…”, e che non era presente alcun richiamo agli atti introduttivi dei giudizi o al provvedimento del giudizio di primo grado da cui potesse desumersi quali fossero le parti, ciò che doveva comportare la nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 132 c.p.c..

2. Con il secondo motivo, i lavoratori deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento, difettando l’atto di impugnazione dei requisiti essenziali per il raggiungimento dello scopo e trattandosi di cause scindibili, per non essere stata l’impugnazione proposta nei confronti degli odierni ricorrenti, ad eccezione del F..

3. Il terzo motivo ascrive alla decisione impugnata omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., per manifesta illogicità motivazionale, per avere la sentenza richiamato giurisprudenza relativa alla notifica dell’impugnazione, sostenendo che quest’ultima potesse avvenire anche in unica copia, laddove si discuteva non della irregolarità della notifica, ma della inesistenza dell’impugnazione nei confronti di 152 ricorrenti, (ulteriori rispetto ad F.A.). Si sostiene l’apparenza della motivazione, facendo la Corte rinvio all’epigrafe della memoria di costituzione che era speculare a quella del reclamo e non consentiva l’identificazione dei 152 nomi, cognomi e codici fiscali e si assume che l’omissione rilevi anche quale omesso esame di un fatto decisivo.

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, artt. 1322,1362,1363,1366,1367,1369,2967 c.c., rilevando che la Corte distrettuale non avrebbe dovuto indagare in ordine alla incontestata esistenza dell’accordo, dovendo, invece, accertare se fosse stato concordato uno specifico criterio sindacale in deroga a quello legale inerente agli esuberi della sede di (OMISSIS). Sostengono che la Corte abbia omesso di dare una lettura complessiva dell’accordo ai sensi dell’art. 1363 c.c., non considerando che le clausole di cui ai nn. 10 ed 11 prevedevano due impegni programmatici e che anche per il punto 12 non era presente l’espressione “le parti convengono”, sicchè doveva ritenersi che fosse stato assunto un impegno unilaterale della società. Inoltre, l’argomento che non potesse che essere redatto un unico verbale non prova che per la sede di (OMISSIS) l’esito della procedura sia stato nel senso di un raggiunto accordo, come dimostrato dalla mancata condivisione della Rsu della sede di (OMISSIS) dei contenuti dell’intesa e dalla asseverazione da parte del Ministero, che dichiarava esperita con accordo limitatamente all’ambito territoriale di (OMISSIS) (“ambito territoriale sopra indicato”) la fase amministrativa. Aggiungono che, anche a volere ritenere che le parti intendessero come riferito pure l’accordo alla sede di (OMISSIS), in ogni caso il punto dirimente sia che non sono stati in alcun modo concordati criteri sindacali alternativi a quelli legali, non potendo ritenersi che la prevista applicazione dei detti criteri alla medesima unità produttiva indichi la decisione congiunta di azienda e sindacati di applicare, in luogo dei criteri legali, quelli negoziali che escludono i criteri del carico di famiglia e dell’anzianità di servizio. Sottolineano come analoga espressione non sia stata usata per il sito di (OMISSIS) e che la Corte distrettuale non abbia colto la differenza del testo contrattuale con riferimento a ciascuna delle due sedi. Si afferma poi che, nell’interpretazione datane, l’accordo consentiva, pure in presenza di una graduatoria contenuta in un elenco ove i dipendenti della sede di (OMISSIS) erano stati ordinati secondo i profili/famiglie professionali in base ad un ordine decrescente, di pervenire al licenziamento di tutti, evidenziando così l’insussistenza di qualsiasi altro criterio che non fosse quello di essere un operatore telefonico di (OMISSIS). Tale modo di procedere, ossia la delimitazione della platea dei licenziandi alla sede di (OMISSIS), si sostiene che sia stato il frutto di una decisione che nulla aveva a che vedere con le esigenze tecnico organizzative dell’azienda, rivelandosi il criterio scelto privo di generalità ed astrattezza e restando la platea delimitata da un fatto concreto e specifico quale il dissenso prestato dalla rappresentanza specifica dell’unità romana, di per sè discriminatorio.

5. Con il quinto motivo, è dedotta dai ricorrenti violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, assumendo gli stessi che la Corte d’appello non abbia trovato argomenti validi per negare le circostanze accertate nell’istruttoria di primo grado, che aveva condotto il primo giudice a differente soluzione, in particolare sostenendo che, se si fosse proceduto invece ad un licenziamento collettivo con applicazione del ballottaggio sul “complesso aziendale”, e non già sulla sola sede di (OMISSIS), i lavoratori romani non licenziati per la loro posizione vantaggiosa in graduatoria sarebbero stati trasferiti a coprire le scoperture su (OMISSIS) causate proprio dallo spostamento su tale sede anche della porzione di commessa che veniva lavorata sino al 22 dicembre 2016 su (OMISSIS), ed ugualmente per la commessa di Trenitalia su (OMISSIS), ovvero per la Commessa Var, senza necessità di complessa formazione. Adducono, poi che vi fosse piena fungibilità tra i lavoratori e che, al di là del richiamo a Cass. 22178/2018, ciò che la Corte distrettuale aveva trascurato era il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative che rendeva illegittima la scelta ancorata al solo fatto che i lavoratori licenziati erano impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto. Censurano, altresì, il riferimento alla ulteriore ragione di infungibilità ravvisata nella distanza geografica tra la sede delle unità ridotte o soppresse e le altre, criterio richiamato asseritamente in isolata pronunzia di legittimità (Cass. 13705 del 31.7.2012).

6. Con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 5, comma 1, e degli artt. 343 e 346 c.p.c., in relazione a quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma sulla mancata proposizione di reclamo incidentale con riguardo alla denunziata natura estorsiva e comunque discriminatoria del licenziamento collettivo, assumendo che, quando la parte vittoriosa abbia visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, non sorge l’interesse ad appellare, ma si impone alla stessa solo l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte.

7. Con riguardo ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente pur nella differente articolazione dei vizi prospettati, di violazione o falsa interpretazione di norme di legge, ovvero di vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, – per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, valgono le osservazioni che seguono.

7.1. Vero è che il vizio consistente nell’omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti è proposto è vizio diverso da quello riferibile alle modalità della relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario descrittiva dell’operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed è, quindi, atto da quest’ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto. Tuttavia, nella sentenza impugnata, differentemente da quanto assume la difesa dei ricorrenti, a pag. 10, è affrontata anche la questione relativa alla mancata indicazione nel reclamo dei numerosissimi lavoratori già parti del giudizio dinanzi al Tribunale e si sostiene che la formula riassuntiva utilizzata dalla società reclamante, dopo le generalità del capofila dell’intero gruppo, fosse idonea a determinare la regolarità del contraddittorio nel giudizio in sede di reclamo, atteso che “la lettura doverosamente conservativa del ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, mostra che l’impugnazione era stata interposta dalla reclamante senza eccettuare alcuna posizione lavorativa già vagliata dal primo giudice”, essendo stata chiesta nelle conclusioni assunte nell’atto di reclamo “la declaratoria di legittimità “…dei licenziamenti per cui è causa…” e di avvenuta risoluzione “… dei rapporti di lavoro di cui è causa….”, con indubbio riferimento al totale dei lavoratori interessati dalla lite, e conseguente ritenuta possibilità di identificare con certezza le parti reclamate.

Tale conclusione è il frutto di una compiuta e congrua valutazione di tutti gli elementi idonei a supportare, con giudizio non idoneamente confutabile alla stregua delle dedotte violazioni delle norme indicate nel primo e nel terzo motivo, la ritenuta idoneità del reclamo ad incardinare il giudizio impugnatorio nei confronti di tutti i lavoratori. Con riguardo più specificamente al vizio di error in procedendo di cui al secondo motivo, è sufficiente osservare che i reclamati erano già parti del giudizio di opposizione avverso le ordinanze emesse ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, instaurato dalla società Almaviva nei confronti di tutti i lavoratori, costituitisi con memoria recante i nominativi di ciascuno di essi. Nè sono evidenziati elementi da cui il giudice del reclamo avrebbe potuto trarre un indice di diversità delle posizioni lavorative interessate dal licenziamento collettivo per cui è causa o che lasciassero intendere un difetto di interesse della società ad impugnare la decisione a sè sfavorevole nei confronti soltanto di alcuni dei lavoratori. Ciò che conta è che gli stessi, pur se non indicati nell’epigrafe del ricorso, siano stati con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso e facendo riferimento agli atti dei precedenti gradi di merito.

7.2. E’ stato, infatti, da questa Corte precisato che il richiamo contenuto nell’art. 434 c.p.c. (cui può essere assimilato il reclamo) alle indicazioni contenute nell’art. 414 c.p.c., non equipara totalmente la disciplina del contenuto del ricorso in appello al ricorso introduttivo. La ratio dell’art. 414 c.p.c., n. 2, della precisa indicazione del nome, cognome e della residenza, domicilio o dimora del convenuto risponde alla necessità di identificazione della parte evocata in giudizio e, nel giudizio di appello, l’indicazione degli appellati può avvenire per relationem ai soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado proponendo il ricorso o la memoria difensiva introduttivi del giudizio, senza che si verifichi quella incertezza sui soggetti evocati in giudizio che, a sensi dell’art. 164 c.p.c., è sanzionata con la nullità dell’atto (cfr. Cass. 6020 del 2000). E’ stato affermato che l’indicazione nella sentenza impugnata degli appellati con il nome e cognome del primo di essi e con il pronome “altri” per i rimanenti, secondo una prassi di indicazione dei processi penali, non desse adito a dubbio alcuno, sul piano della interpretazione letterale e logica dell’atto, esperibile direttamente da questa Corte essendo denunciato vizio del procedimento, che si fossero evocati in appello tutti gli attori del primo grado senza eccezione alcuna. (cfr. Cass. 3.12.2004 n. 22746). Deve, poi, aversi riguardo alla ulteriore giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua “ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate o erroneamente indicate nell’epigrafe del ricorso o nell’esposizione dei motivi di impugnazione, siano con certezza ed in modo chiaro e inequivoco identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicchè l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti” (cfr., ex aliis Cass. 7.11.2017 n. 26313, Cass. 2.2.2016 n. 1989, sia pure con riguardo al ricorso in cassazione).

7.3. Anche in cassazione l’omessa indicazione delle parti intimate nell’epigrafe del ricorso determina l’inammissibilità dello stesso solo qualora ne derivi l’incertezza assoluta sull’identità delle parti medesime. A ciò consegue l’esclusione di tale sanzione nel caso in cui dette parti siano individuate in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell’atto destinata a contenerle (cfr. Cass. 4721/2003) e, da ultimo, Cass. 19.6.2017 n. 15089 ha affermato che l’omessa indicazione delle parti intimate nell’epigrafe del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità del ricorso solo qualora ne derivi l’incertezza assoluta sull’identità delle parti medesime da ciò derivando l’esclusione di tale sanzione nel caso in cui dette parti siano individuate in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell’atto destinata a contenerle – cfr. Cass. 28 marzo 2003, n. 4721; Cass. 21 luglio 2004, n. 13580; Cass. 3 gennaio 2005, n. 57; Cass. 2 febbraio 2016, n. 1989).

7.4. Va, infine, aggiunto che l’accertare ed il verificare l’eventuale assoluta incertezza dell’indicazione di una parte mediante disamina complessiva dell’atto è compito del giudice di merito (cfr. Cass. 16.5.2016 n. 9986), ed in tale accertamento lo stesso non può limitarsi alla mera intestazione, dovendo avere riguardo all’atto nella sua interezza ed al suo senso complessivo che, nella specie, è stato ritenuto diretto verso tutti i lavoratori che avevano agito originariamente in giudizio.

8. Con riguardo agli ulteriori motivi, nella verifica di legittimità del licenziamento collettivo attuato da Almaviva Contact s.p.a., in esito alla comunicazione di apertura della procedura del 5 ottobre 2016, con intimazione di recesso ai singoli lavoratori delle Divisioni (OMISSIS) con lettere del 22 dicembre 2016 e decorrenza dal 30 dicembre 2016, ritenuta dalla sentenza della Corte d’appello di Roma e variamente impugnata con plurimi motivi, giova muovere da un principio orientativo unanimemente condiviso: la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, che costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. 22 dicembre 2008, n. 29936). Sicchè, la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa Legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. 22 marzo 2004, n. 5700; Cass. 6 settembre 2019, n. 22366).

8.1. E la previsione degli artt. 4 e 5 L. cit. di una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità ha introdotto un significativo elemento innovativo, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicchè, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 26 novembre 2018, n. 30550).

8.2. Sulla base di questa premessa condivisa occorre allora scrutinare la legittimità dell’operazione compiuta da Almaviva Contact s.p.a., che ha aperto la procedura di mobilità nei termini già indicati nella parte riservata alla esposizione della vicenda per cui è causa.

8.2.1. In applicazione del principio generale su enunciato, va subito detto che le ragioni tecniche, organizzative e produttive, salva la ricorrenza delle ipotesi sopra indicate, non possono essere sindacate: invero neppure sono state oggetto di contestazione, avendone la sentenza impugnata dato atto.

Le questioni che si pongono all’esame di questa Corte attengono allora, in scansione logicamente sequenziale: a) alla completezza informativa della comunicazione di apertura; b) alla legittimità di individuazione della platea degli esuberi limitatamente a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anzichè in riferimento all’intero complesso aziendale; c) all’individuazione e applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori, anche in correlazione con la fungibilità o meno delle loro mansioni.

8.2.2. Come noto, la comunicazione di apertura della procedura, con la quale l’impresa manifesti la volontà di esercitare la facoltà di procedere ad una riduzione del personale alle organizzazioni sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2), deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 4, comma 3 L. cit. E, segnatamente,: a) i motivi che determinano la situazione di eccedenza; b) i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non risultino possibili rimedi alternativi ai licenziamenti; c) il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato; d) i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale e delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti.

Essa deve, infatti, adempiere compiutamente l’obbligo di fornire le informazioni specificate dal citato art. 4, comma 3, così da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero: sicchè, l’inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4, comma 12 (Cass. 16 gennaio 2013, n. 880; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794). Ciò che comunque conta, in funzione dell’esercizio del controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa (non più, come detto, esercitato ex post dal giudice, ma) devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, è l’idoneità in concreto della comunicazione a renderle effettivamente edotte degli aspetti individuati nel citato art. 4, comma 3, in modo da escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali (Cass. 18 novembre 2016, n. 23526, con richiamo, tra le altre, di: Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2516).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la completezza della comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ritenendola esaustiva per la sua ampia articolazione nei punti specificamente enumerati, sviluppati in numerosi paragrafi (come indicati a partire da pag. 11 della sentenza), sulla scorta di argomentazione congrua, a sostegno di un’interpretazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044), cui i ricorrenti hanno opposto un’interpretazione propria di parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254), così censurando il risultato interpretativo in sè (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), pertanto insindacabile in sede di legittimità. E ciò, come già detto, ad onta del riferimento a singoli canoni ermeneutici dei quali non viene indicata la precisa intervenuta violazione, se non nell’ambito di una valutazione che strumentalmente viene ancorata alla relativa deduzione, senza una specifica censura di applicazione erronea del criterio ermeneutico esaminato, con indicazione del modo in cui il giudice se se ne sia discostato.

8.2.3. In particolare, nella comunicazione in esame, Almaviva Contact s.p.a. ha specificamente circoscritto il progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale alle unità produttive di (OMISSIS) e (OMISSIS), indicando analiticamente le ragioni ostative ad un’estensione della comparazione al personale impiegato presso le unità produttive non toccate da tale progetto ((OMISSIS)): con delimitazione pertanto della platea “al personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti produttivi interessati dagli esuberi ((OMISSIS) e (OMISSIS)), in ragione della chiusura totale delle Divisioni (OMISSIS) (per quanto riguarda (OMISSIS)) e dell’intero sito (per quanto riguarda (OMISSIS))”. In particolare, in essa si legge che “la società ritiene incompatibile con l’attuale situazione di grave criticità aziendale l’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale”; e ciò per “la distanza geografica di queste due unità produttive dagli altri siti aziendali”, che renderebbe “insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo l’applicazione dei criteri di scelta sull’intero organico aziendale, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi… finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda…”; inoltre, l’impossibilità di una comparazione del personale a livello dell’intera azienda è giustificata dall’avere “ciascun sito produttivo… caratteristiche tali da rendere infungibili le risorse ivi presenti con il personale collocato presso le altre sedi, in quanto le commesse… non possono essere agevolmente spostate da un sito all’altro (e quindi da una popolazione professionale all’altra) senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica in cui versa l’azienda” (come si legge a pag. 19 della sentenza).

E’ risaputo che l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi o con accordi sindacali, ovvero, in mancanza, dei criteri, tra loro concorrenti, dei carichi di famiglia, di anzianità e (nuovamente) delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (L. n. 223 del 1991, art. 5).

Sicchè, “in via preliminare, la delimitazione del personale “a rischio” si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3 cit.; è ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell’impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare. Ma va attribuito il debito rilievo anche alla previsione testuale della norma secondo cui le medesime esigenze tecnico produttive devono essere riferite al “complesso aziendale”; ciò in forza dell’esigenza di ampliare al massimo l’area in cui operare la scelta, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l’ambito della selezione… La delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità è dunque consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, quando cioè gli esposti motivi dell’esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta. Per converso, non si può, invece, riconoscere, in tutti i casi, una necessaria corrispondenza tra il dato relativo alla “collocazione del personale” indicato dal datore nella comunicazione di cui all’art. 4 e la precostituzione dell’area di scelta. Il datore infatti segnala la collocazione del personale da espungere (reparto, settore produttivo…), ma ciò non comporta automaticamente che l’applicazione dei criteri di scelta coincida sempre con il medesimo ambito e che i lavoratori interessati siano sempre esclusi dal concorso con tutti gli altri, giacchè ogni delimitazione dell’area di scelta è soggetta alla verifica giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed organizzative che la giustificano…. ove il datore, nella comunicazione di cui all’art. 4, indicasse che tutto il personale in esubero è collocato all’interno di un unico reparto, essendo solo questo oggetto di soppressione o di ristrutturazione, non sarebbe giustificato limitare l’ambito di applicazione dei criteri di scelta a quegli stessi lavoratori nel caso in cui svolgessero mansioni assolutamente identiche a quelle ordinariamente svolte anche in altri reparti, salva la dimostrazione di ulteriori ragioni tecnico-produttive ed organizzative comportanti la limitazione della selezione. Ed ancora, quando la riduzione del personale fosse necessitata dall’esistenza di una crisi che induca alla riduzione, genericamente, dei costi, non vi sarebbe, quanto meno in via teorica, alcun motivo di limitare la scelta ad uno dei settori dell’impresa, e quindi la selezione andrebbe operata in relazione al complesso aziendale. Con il che si può spiegare, nell’art. 5 citato, la duplicità – altrimenti scarsamente comprensibile – del richiamo alle “esigenze tecnico produttive ed organizzative”, perchè, nella prima parte, esse si riferiscono all’ambito di selezione, mentre, nella seconda parte, le medesime esigenze concorrono poi nel momento successivo, con gli altri criteri… alla individuazione del singolo lavoratore (salvo che non operino altri criteri concordati con i sindacati)…. pertanto, va dato rilievo non alla categoria di inquadramento, ma al profilo professionale…” (cfr. Cass. 19 maggio 2005, n. 10590, che ha ritenuto corretta la soluzione della Corte di appello di Roma, di valorizzazione dell’accordo sindacale nella parte in cui aveva individuato l’ambito dei reparti interessati dall’eccedenza di personale, con accertamento in fatto dell’inesistenza di posizioni lavorative fungibili e conseguente esclusione della possibilità di comparazione anche con gli altri operai, siccome in possesso di una diversa professionalità).

Nella prospettiva così prefigurata, questa Corte ha affermato, con indirizzo interpretativo consolidato: a) la legittima delimitazione della platea, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purchè il datore indichi nella comunicazione prevista dall’art. 4, comma 3 citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387); b) la funzione dell’accordo sindacale (che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che li rappresentino, senza che occorra l’unanimità) di determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, nella regolamentazione delegata dalla legge (come evidenziato dalla sentenza Corte Cost. 22 giugno 1994, n. 268), dovendo rispettare non solo il principio di non discriminazione (L. n. 300 del 1970, art. 15), ma anche il principio di razionalità, sicchè i criteri concordati devono avere caratteri di obiettività e di generalità, oltre che di coerenza con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori (Cass. 20 marzo 2013, n. 6959; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2694); c) la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purchè siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle atre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387). Ebbene, nel caso di specie, la Corte capitolina, con argomentazione congrua, articolata e attenta ad ogni sviluppo della fase negoziale (così risultando la sua interpretazione insindacabile in sede di legittimità, per le ragioni più sopra illustrate in riferimento alla comunicazione di apertura), ha accertato la conclusione di un accordo della società datrice con le organizzazioni sindacali sulla “limitazione di applicazione dei criteri legali alle sole sedi da sopprimere di (OMISSIS) e di (OMISSIS), meglio specificandolo come connesso all’adempimento da parte del datore dell’obbligo di esporre “le ragioni tecnico-produttive di tale scelta”… avendo “anche analiticamente indicato le ragioni che non consentivano di estendere l’ambito di comparazione al personale con mansioni omogenee impiegato presso le unità produttive non toccate da tale progetto…” (come si legge a pag. 18 della sentenza impugnata): in corrispondenza con quanto comunicato nella lettera di apertura (“Si precisa sin d’ora che i criteri di scelta saranno applicati comparando il personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti produttivi interessati dagli esuberi ((OMISSIS) e (OMISSIS)), in ragione della chiusura totale delle Divisioni (OMISSIS) (per quanto riguarda (OMISSIS)) e dell’intero sito (per quanto riguarda (OMISSIS))”). E ciò in applicazione della regola, secondo cui il principio previsto dalla L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 24 (in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, devono essere osservati in concorso tra loro), se impone al datore di lavoro una loro valutazione globale, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale: sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (Cass. 19 maggio 2006, n. 11886).

Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto che tale accordo non sia discriminatorio, nè contrario a ragionevolezza (Cass. 20 marzo 2013, n. 6959).

Non appare poi corretto il riferimento, pure adombrato, ad una sorta di identificazione “fotografica” dei dipendenti prescelti, posto che essa si configura nell’ipotesi, qui non ricorrente, di una comunicazione datoriale contenente soltanto i nomi dei licenziandi e le relative qualifiche, un semplice cenno a precedenti incontri con le organizzazioni sindacali, solo marginalmente relativi ai motivi tecnici della necessaria riduzione, in violazione delle dettagliate prescrizioni, funzionali alla valutazione da parte sindacale dell’opportunità di chiedere l’esame congiunto della situazione e dei possibili rimedi (Cass. 30 ottobre 1997, n. 10716; Cass. 29 dicembre 2004, n. 24116).

Benchè la questione in esame potesse già ritenersi risolta, la Corte capitolina si è tuttavia onerata di rispondere alla doglianza di non ragionevolezza della limitazione della platea dei lavoratori da licenziare.

E ciò ha fatto, sempre con argomentazioni adeguate e coerenti con la fattispecie in esame ed i principi di diritto regolanti la materia, sul ravvisato presupposto della distanza geografica (oltre cinquecento chilometri) di queste due unità produttive dagli altri siti aziendali (criterio ritenuto sufficiente da: Cass. 31 luglio 2012, n. 13705), combinato con quello della infungibilità delle mansioni.

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, qualora la ricorrenza delle effettive ragioni tecnico-produttive e organizzative sia stata giustificata (e comunicata), la delimitazione della platea è legittima, ove appunto non sia trascurato, nella scelta dei lavoratori impiegati nel sito soppresso o ridotto, “il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative” (così: Cass. 11 luglio 2013, n. 17177, in motivazione con ampi richiami di precedenti conformi; cui adde: Cass. 19 maggio 2005, n. 10590; Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178).

Nel caso di specie, l’infungibilità delle mansioni è stata individuata nella peculiarità di ogni sito produttivo, in ragione delle commesse trattate (in particolare: Trenitalia, Eni), ognuna esigente una diversa e specifica formazione: dovendo il personale inbound avere una conoscenza della committente, tale da porlo in grado di rispondere alle domande della clientela telefonica, specificamente calibrate sul servizio reso, nè consistendo l’attività di addetti al settore interno, appunto inbound, in una omogenea e neutrale ricezione di telefonate. E ciò per l’impossibilità di un loro agevole spostamento dall’uno all’altro sito (e quindi da una popolazione professionale all’altra), senza l’attuazione di interventi formativi, organizzativi e logistici incompatibili con la situazione economica dell’azienda, in quanto “insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo, richiedendo tempi di attuazione e delle modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi… finendo per aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio strutturale in cui versa l’azienda…”: per giunta, tra sedi aventi regimi di orario molto diversificati (dal tempo parziale da quattro a sei ore, al tempo pieno), come osservato in sentenza.

Occorre poi osservare come l’esigenza formativa di ogni lavoratore, se comporta, da una parte, un costo indubbio per l’azienda, induca, dall’altra, per il primo, l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e di esperienze nuovo, che ne diversifica e incrementa la professionalità, così rendendolo idoneo a mansioni che non sono più omogenee alle precedenti svolte. Sicchè, l’equivalenza delle mansioni, tale da configurare un mero passaggio indifferenziato tra lavoratori su diverse commesse, neppure risponde a un dato di realtà.

In ogni caso, esso costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito, cui è riservato in via esclusiva, ha compiuto dandone adeguato conto, in esatta applicazione dei principi di diritto enunciati: pertanto, esso è insindacabile in sede di legittimità.

Infine, neppure calza il riferimento, sempre nel caso in cui sia mancato l’accordo con i sindacati sui criteri di scelta, all’irrilevanza dei costi aggiuntivi connessi al trasferimento del personale già assegnato alle sedi soppresse siccome argomento estraneo al tenore testuale della L. n. 223 del 1991, art. 5 (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387).

Nel caso di specie, non si tratta, infatti, di singoli e ben individuati trasferimenti personali, bensì di 1.666 lavoratori, e quindi di un trasferimento collettivo, il quale presuppone una procedura concordata in sede sindacale con formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati (Cass. 23 novembre 2010, n. 23675; Cass. 19 marzo 2014, n. 6325); ma le organizzazioni sindacali neppure si sono mostrate interessate alle misure organizzative (anche trasferimenti, se compatibili con le esigenze aziendali), per le quali la società aveva dichiarato la propria disponibilità (al punto V della comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016), non raccolta dalle prime.

L’alternativa prospettata (anche se poi non concretamente praticata dai lavoratori neppure nella limitata forma proposta dall’impresa di disponibilità, comunicata con la lettera di recesso, di revocare, in via collaborativa per ridurre sia pure minimamente l’impatto sociale, fino a settantacinque licenziamenti nei confronti dei lavoratori richiedenti per iscritto di essere trasferiti presso i siti di (OMISSIS): risultati soltanto diciassette) è stata rappresentata, per l’entità della sua dimensione, fin dalla comunicazione di apertura della procedura, come insostenibile sul piano economico, produttivo e organizzativo, siccome esigente tempi di attuazione e modifiche organizzative talmente complesse da compromettere il regolare svolgimento dei servizi, con aggravamento ulteriormente della situazione di squilibrio strutturale dell’azienda.

Sicchè, di fronte ad una situazione, comunicata in modo esplicito ed esauriente alle organizzazioni sindacali e con le stesse negoziata, talmente grave da pregiudicare la stessa sostenibilità dell’attività d’impresa e quindi da comportarne la cessazione, qualora diversamente affrontata, risulta inammissibile (come anticipato all’esordio del ragionamento motivo) ogni censura intesa ad investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (nè tanto meno di ragioni per una diversa allocazione delle commesse nell’ambito della propria organizzazione territoriale), senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e di un’adozione discriminatoria dei lavoratori delle procedure: ciò davvero impingendo direttamente sulla libertà di iniziativa di impresa, garantita dall’art. 41 Cost..

8.2.4. Il ragionamento argomentativo svolto ha il suo coerente sviluppo finale nella conclusione di una corretta individuazione ed applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori.

Infatti, la limitazione alla sola platea dei lavoratori inbound delle due divisioni romane, per accordo sindacale e comunque per ragionevole misura in riferimento alla verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti e con quelle del personale inbound delle altre sedi, ha comportato l’adozione (comunicata sia in sede di apertura che di chiusura della procedura di mobilità, a norma della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3 e 9: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825) di un criterio (puntualmente indicato anche nelle modalità applicative, oltre che nell’individuazione dei criteri di selezione del personale, anche nella specificazione del suo concreto modo di operare: Cass. 19 settembre 2016, n. 18306; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100), diverso da quelli legali operanti sull’intero complesso aziendale, consistente nelle esigenze tecnico-produttive e organizzative (legittimo, ancorchè difforme da quelli, perchè rispondente a requisiti di obiettività e razionalità: Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25100).

Ed esso ne assorbe ogni altro, posto che, per effetto della deliberata chiusura delle due divisioni romane, tutti i lavoratori addetti ad esse sono stati licenziati, ad eccezione di quarantaquattro lavoratrici madri, per il divieto posto dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54.

9. quanto alla censura prospettata nel sesto motivo, in disparte l’evidente suo assorbimento in ragione della ritenuta correttezza della decisione impugnata quanto alla legittimità della scelta datoriale, deve aversi riguardo alla differente tutela connessa all’accertamento del carattere discriminatorio del licenziamento, che ha indotto il giudice di primo grado ad affrontare la questione separatamente e prioritariamente, sicchè era onere dei ricorrenti, per ottenere un risultato diverso anche da quello ottenuto in primo grado, impugnare specificamente il relativo capo della decisione e, quanto meno, riportare i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in relazione ai quali si sostiene la non necessità di specifica impugnazione in sede di gravame (V. Cass. 21.3.2019 n. 7940).

10. Il ricorso, alla stregua delle esposte considerazioni, va respinto.

11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei lavoratori e sono liquidate in dispositivo.

12. Sussistono per i ricorrenti le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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