Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12633 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 25/06/2020), n.12633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2199/2016 proposto da:

L.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMACELLI

103, presso lo studio degli avvocato VINCENZO MONTONE, ROBERTO LAGHI

che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3819/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/06/2015 R.G.N. 8768/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L.F.G. proponeva ricorso nei confronti di Telecom Italia s.p.a. e chiedeva l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’inefficacia del licenziamento intimatogli il 13.9.2005 e la condanna alla reintegrazione con accertamento del diritto all’inquadramento nel quarto livello ed a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto effettivamente percepito. In via subordinata, poi, chiedeva che si accertasse l’inadempimento dell’azienda all’obbligo assunto di assumere il figlio, circostanza determinante nella sottoscrizione dell’accordo del 23.2.1990; la condanna della società a risarcire il danno conseguente all’avvenuta accettazione della riduzione della retribuzione di almeno Euro 30.000,00 annui. Chiedeva, in ogni caso, la condanna della società al pagamento delle competenze di fine rapporto in applicazione del contratto di lavoro, dell’art. 36 Cost.. In via subordinata comunque con riguardo alla remunerazione concordata il 23.2.1990 rivalutata al 2006. Chiedeva infine la condanna della società alla restituzione del deposito cauzionale Lire 100.000, preteso dall’azienda il 24 gennaio 1957, con interessi e rivalutazione e la condanna della società al trattamento previdenziale consequenziale.

2. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e la Corte di appello investita del gravame ha confermato la sentenza di primo grado.

3. Il giudice di appello ha ritenuto che rapporto intercorso tra le parti non era di lavoro subordinato ma si trattava di un contratto d’opera avente ad oggetto la gestione privata di un posto telefonico pubblico a Capri che nella sua attuazione non presentava nessuna delle caratteristiche del lavoro subordinato. Ha poi ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado aveva qualificato come atto precontrattuale non ancora vincolante la dichiarata disponibilità di Telecom ad assumere il figlio del ricorrente quale lavoratore straordinario e a tempo parziale così come ad assumerlo in un tempo successivo ove avesse conseguito una laurea di interesse per l’azienda.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.F.G. con tre motivi ai quali resiste con controricorso Telecom Italia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 38,413 e 415 c.p.c. e dell’art. 36 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, non può essere accolto.

5.1. Va rammentato che la ripartizione delle cause tra la sede centrale del Tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 quater, introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 15, costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, prevista, per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che l’eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina un’incompetenza del giudice adito ma può e deve trovare rimedio attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinchè provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. c.p.c., introdotto dal citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 128.

5.2. Trattandosi come ricordato di una mera ripartizione interna all’Ufficio non trova applicazione la disciplina limitativa dettata dell’art. 428 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di sollevare la questione di incompetenza territoriale non oltre l’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 420 c.p.c..

5.3. A ciò si aggiunga che la violazione della regola di distribuzione territoriale delle controversie tra sede centrale e sedi distaccate del Tribunale in composizione monocratica non integra una nullità deducibile in appello ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, sia se sia stata rilevata tempestivamente dalla parte e non sanzionata con il procedimento di cui all’art. 83 ter disp. att. c.p.c., sia se, al contrario, sia stata accolta dal presidente del tribunale cui la decisione è stata rimessa, non potendo mai costituire motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 16/06/2011 n. 13200 e 03/10/2005n. 19299 ed anche Cass. anche Cass. 09/08/2004 n. 15391, 09/11/2006 n. 23981 e Cass. sez. un. ord. 31/10/2008 n. 26926).

5.4. Correttamente perciò il giudice di appello ha ritenuto che non si configurasse una violazione delle regole sulla competenza e che la sentenza del Tribunale non fosse viziata.

6. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è censurata la sentenza per avere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violato l’accordo sindacale della categoria dei titolari dei P.T.P. dell’11.8.1972 è inammissibile atteso che la sentenza di appello non fa menzione della questione che appare proposta per la prima volta davanti a questa Corte. Come è noto ove si lamenti un omesso esame di una questione da parte della sentenza è necessario che si alleghi come dove e quando il giudice di appello, e prima ancora quello di primo grado, ne siano stati investiti. Il ricorrente ha trascurato di riprodurre il contenuto degli atti così impedendo alla Corte di verificare la ritualità della richiesta.

7. Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

7.1. Con la censura si deduce che la Corte avrebbe trascurato di esaminare “la copiosa documentazione allegata al ricorso” e non avrebbe espletato la “completa prova testimoniale” lasciando scoperti capitoli di prova che se fossero stati oggetto di prova come chiesto avrebbero consentito di dimostrare qual’era la sostanza degli accordi intercorsi tra le parti e sulla base dei quali si pervenne alla risoluzione del contratto di agenzia ed alla conclusione di un contratto d’opera rientrante nell’accordo sindacale del 1972.

7.2. Osserva la Corte che la censura è veicolata come un omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che, nella sua nuova formulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile al processo, con il quale è stato introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, oltre ad essere necessario il rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sicchè il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, resta fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque

preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. un. 07/04/2014 n. 8053). D’altra parte questa Corte ha chiarito che la nuova disposizione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, consente la denuncia in cassazione solo dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.,

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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