Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12633 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 12/05/2021), n.12633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1210/2020 proposto da:

M.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1341/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/09/2019 R.G.N. 116/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 1341 del 2019, ha respinto il gravame proposto da M.I., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato che la sorella era sposata con un uomo del suo villaggio e che il cognato, membro di un potente gruppo politico locale, innamoratosi di altra donna, iniziò a cambiare atteggiamento e si recava continuamente dal suocero per reclamare il terreno che sarebbe spettato alla moglie in eredità con la minaccia che, in caso contrario, la avrebbe lasciata; che, aggravatasi la situazione, aveva deciso di condurre la sorella e i suoi due bambini dai genitori per proteggerli ma il (OMISSIS) il cognato, insieme ad alcuni uomini, si era recato a casa del ricorrente e aveva ucciso la sorella, i due bambini e il fratello, mentre si era limitato solo a picchiare i genitori per farli vivere per sempre nel dolore della perdita dei figli; che per tale stato di cose aveva deciso di fuggire ed era arrivato in Italia nel 2012.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la narrazione dei fatti era poco credibile a causa delle notevoli contraddizioni da cui era affetta; che la suddetta inattendibilità era ostativa per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); analogamente, dalle fonti consultate, non era ravvisabile nel Paese di origine una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato o internazionale tale da porre in pericolo la incolumità della popolazione civile per il solo fatto di soggiornarvi, nè che erano emersi peculiari profili di vulnerabilità individuale del richiedente.

4. Avverso il provvedimento della Corte di appello M.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per essersi la Corte territoriale sottratta al necessario e preliminare scrutinio dei criteri legali in materia, ossia: ragionevole sforzo nel circostanziare la domanda; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo rispetto alla situazione del paese; attendibilità estrinseca; situazione individuale e circostanze personali del richiedente; acquisizione delle informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, dando importanza solo ad aspetti secondari e a irrilevanti imprecisioni nel racconto del richiedente asilo, tipiche e comuni a tutti i soggetti richiedenti asilo portatori di stress traumatici patiti nel corso della loro odissea alla ricerca di terre non ostili.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, perchè era mancato il dovere di cooperazione istruttoria officiosa in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese di origine anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria da parte del giudice.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere effettuato la Corte di Brescia, in palese violazione di legge, alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente, sia alle condizioni del suo paese di origine.

4. L’esame delle censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. Infatti – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione dei motivi – nella sostanza le censure proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, posta alla base del rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

6. Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, che come tale è di per sè inammissibile (Cass. n. 14678 del 2020).

7. A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

8. Nè va omessa di sottolineare la genericità delle argomentazioni che sostengono i motivi, le quali – oltre ad essere fondate sull’erroneo presupposto secondo cui il mero dato della provenienza dal Pakistan sarebbe sufficiente ad ottenere la richiesta protezione – risultano prive di specifica attinenza con le statuizioni della sentenza di appello impugnata che rappresentano le rationes decidendi idonee a sorreggere la sentenza nei punti cui si riferiscono le contestazioni del ricorrente.

9. Tali statuizioni sono rispettivamente costituite: a) dalla inattendibilità del racconto; b) per il rigetto della domanda di protezione internazionale dalla mancata evidenziazione del concreto collegamento tra la situazione statale e i rischi di persecuzione etc. cui è esposto il richiedente; c) per il rigetto della domanda della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), da un accurato esame delle fonti aggiornate e debitamente richiamate, che hanno escluso di ravvisare una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine; d) per il rigetto della domanda di protezione umanitaria, dalla mancata allegazione di elementi che possano dimostrare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità soggettiva ovvero il radicamento e l’inserimento sociale in Italia.

10. In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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