Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12632 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7597-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONTECO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI con studio in LECCE VIALE CAVOUR 56

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2011 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 57/23/11 dep. il 10.3.2011, che su impugnazione di avviso di accertamento ai fini Irpeg per l’anno 1998, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza nei confronti della Monteco s.r.l. esercente attività di smaltimento rifiuti, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

La C.T.R., respinte le eccezioni del contribuente sulla irregolarità dell’accertamento, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la pretesa erariale sul presupposto della estensibilità del giudicato formatosi tra le parti su analoga questione per altra annualità d’imposta (CTP di Lecce n. 70/07/04 per l’anno d’imposta 1999), avente efficacia preclusiva del giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Nel merito la C.T.R. ha ritenuto riferibile ad una strategia aziendale l’applicazione differenziata di tariffe a diversi clienti e non adeguatamente provato da parte dell’Agenzia l’applicazione di prezzi in misura inferiore al valore normale, elementi che, invece, l’Amministrazione ha ritenuto costituire sottofatturazione di operazioni imponibili.

Monteco s.r.l. si costituisce con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2909 c.c.), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistere i presupposti legittimanti del giudicato esterno.

2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza gravata si fonda infatti su una duplice ratio decidendi.

In primo luogo la Commissione Tributaria Regionale ha affermato di doversi adeguare al giudicato esterno formatosi con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, n. 70/07/04 per l’anno d’imposta 1999, avente efficacia preclusiva del giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta.

In secondo luogo la Commissione Tributaria Regionale afferma che non si riscontrano agli atti elementi idonei e sufficienti a provare quanto sostenuto dagli accertatori in merito alle tariffe troppo basse, poichè non vi sono contestazioni specifiche, supportate da documentazione tecnica sufficiente a sostenere l’assunto accertativo. Ciò sulla premessa che deve essere riconosciuta a un’azienda la possibilità, pertanto legittima, di adottare tariffe ragionevolmente differenziate per i vari clienti, applicando liberamente gli sconti ritenuti opportuni: tanto risponde ad una strategia commerciale, la cui autonomia rimane riservata alle scelte aziendali.

Questa seconda ratio decidendi, non è stata censurata dalla difesa erariale e, poichè essa è idonea a sorreggere autonomamente la decisione, difetta l’interesse dell’Agenzia delle entrate all’esame di un motivo di ricorso il cui eventuale accoglimento non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione della sentenza gravata (cfr. Cass. Ordd. n. 6988, n. 6989, n. 6990, n. 6991 del 2014, relative ad analoga questione fra le stesse parti).

Il ricorso va conseguentemente disatteso, perchè il suo unico motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto attinge soltanto la prima ratio decidendi posta dal giudice territoriale a fondamento della propria decisione.

Le spese sono poste a carico dell’Agenzia delle entrate, e liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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