Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12632 del 18/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 12632 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

oPt

sul ricorso 21279-2008 proposto da:
NORSCIA ANTONIO C.F. NRSNTN32H22G555D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO MONACO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
750

ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA’ DI ROMA COOPERATIVA
S.P.A. C.F. 02524840580;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 18/06/2015

ISTITUTO DI VIGILANZA “NUOVA CITTA’

DI ROMA”

COOPERATIVA S.P.A., (già ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA’
DI ROMA società cooperativa per azioni) C.F.
02524840580, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA P.S. MANCINI 2,

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

NORSCIA ANTONIO C.F. NRSNTN32H22G555D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO MONACO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 3656/2002

della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il

23/10/2003 r.g.n. 8023/2001;
– avverso la sentenza definitiva n. 8520/2005 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2007
r.g.n. 8023/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 17/02/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato MONACO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il

presso lo studio dell’avvocato CARLO CAPUA, che la

rigetto

del

ricorso

principale

inammissibilità

dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Norscia Antonio agiva nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Urbe Città di Roma per
rivendicare, in virtù di altra sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto ad una
integrazione retributiva per provvigioni quale produttore di contratti, che tale
compenso fosse incluso nella base di computo del risarcimento del danno ex art. 18 I.

valore originario, quale determinato in via giudiziale in lire 2.587.656 mensili, ma
nella misura via via incrementata per effetto della rivalutazione monetaria medio
tempore maturata dall’epoca del suo mancato riconoscimento (giugno 1981), per
effetto dell’illegittima dequalificazione subita, alla data del licenziamento (29.11.84)
ed anche per il periodo successivo (fino alla sentenza 10.11.1990 che ha dichiarato
illegittimo il licenziamento, disponendo la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro).
Con sentenza n. 15449 del 2000 questa Corte ha cassato con rinvio la decisione di
merito che aveva escluso dalla retribuzione, assunta a riferimento del risarcimento, le
provvigioni dovute a Norscia Antonio in base alle mansioni di produttore di contratti,
che questi aveva svolto in passato, ma non svolgeva all’atto del licenziamento a
seguito di demansionamento, dichiarato illegittimo in altro giudizio.
Il giudice di rinvio, con sentenza non definitiva, applicando il principio di diritto
secondo cui il danno doveva essere calcolato in relazione alla retribuzione globale di
fatto mensile percepita dal lavoratore o che questi avrebbe dovuto percepire in base
alla qualifica a lui spettante, ha incluso le provvigioni in quanto facenti parte della
retribuzione, come determinate dal Pretore con sentenza del 20.3.83, pari a lire
2.587.656, esclusa tuttavia ogni rivalutazione, rigettando la pretesa del lavoratore di
vedere tale componente retributiva adeguata (e quindi rivalutata) mese per mese,
sulla base degli indici Istat, sino all’importo di lire 5.507.627, relativo al mese di
ottobre 1990, e poi ulteriormente incrementata di rivalutazione monetaria ed interessi
legali, calcolati sul quantum già rivalutato.
La Corte di appello ha osservato che l’unico parametro in base al quale determinare
il risarcimento del danno era da identificarsi nelle retribuzioni che sarebbero state
corrisposte al lavoratore quando il rapporto venne interrotto; difatti, se il datore di
lavoro avesse ottemperato al contenuto della sentenza del Pretore, il Norscia avrebbe
percepito l’integrazione della retribuzione nella misura di lire 2.587.656, senza
rivalutazione, mentre il sistema di ristoro preteso dal ricorrente, ove accolto,
comporterebbe un’inammissibile duplicazione della rivalutazione. La Corte ha poi
disatteso l’eccezione, sollevata dal convenuto in riassunzione, di detrazione
R.G. n. 21279/08
Udienza 17 febbraio 2015

300/70. Prospettava, tra l’altro, che il compenso dovesse essere incluso non nel suo

dell’aliunde perceptum, per avere l’Istituto introdotto la relativa questione solo in sede
di rinvio, sicché la relativa allegazione poteva valere per il futuro, ma non per il tempo
passato, oggetto del giudizio, rispetto al quale si era formata la preclusione da
giudicato. Con sentenza definitiva ha riconosciuto, in favore del Norscia, la somma di
euro 159.248,35, salva la detrazione da tale somma di quella pari ad euro 64.363,05,

Per la cassazione di tale sentenza Norscia Antonio propone ricorso, affidato a sei
motivi.
L’Istituto di Vigilanza “Nuova Città di Roma” resiste con controricorso, proponendo a
sua volta ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui resiste il Norscia con
controricorso.
Prima dell’udienza è pervenuta nota, sottoscritta dal dott. Antonio Sannino,
qualificatosi “Consigliere delegato con poteri anche di legale rappresentanza
dell’Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma”, con cui si chiede il differimento
dell’udienza in ragione del decesso, nelle more intervenuto, dell’avv. Carlo Capua,
difensore dell’Istituto, il cui evento si assume non essere stato conosciuto in tempo
utile per provvedere alla nomina di un nuovo difensore. A tale richiesta di differimento
si è opposto il difensore del Norscia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti ex art. 335 cod.
proc. civ., poiché proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre in via preliminare, rileva la Corte che non può essere accolta l’istanza di
differimento dell’udienza. Nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non
determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire
l’udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per
consentirle la nomina di un nuovo difensore; tuttavia, anche per l’attivazione di tale
potere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefacente dell’ufficiale
giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per
provvedere alla nomina di un nuovo difensore (Cass. n. 21608 del 2013; v. pure
Cass. n. 21142 del 2007).
Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa la regolarità della comunicazione
relativa all’avviso di fissazione dell’udienza e la mancanza, nella relata di notifica, di
qualsiasi riferimento all’evento impeditivo di cui si discute; non sussistono, dunque, i
presupposti cui la giurisprudenza della Corte condiziona la possibilità di accoglimento
della richiesta di rinvio del procedimento. Tutto ciò senza considerare che il dott.
R.G. n. 21279/08
Udienza 17 febbraio 2015

già corrisposta, oltre accessori dalla sentenza di appello.

Sannino, che ha depositato l’istanza, non ha prodotto documentazione comprovante i
poteri di rappresentanza conferitigli dall’Istituto.
I sei motivi del ricorso principale denunciano:
1) violazione del giudicato interno, che si assume formatosi per effetto sia della
sentenza pretorile del 1983 (che aveva attribuito a titolo risarcitorio l’integrazione

ed interessi), sia di due ulteriori provvedimenti giudiziali concernenti la liquidazione di
mensilità successive (aprile/agosto 1983 e settembre 1983/novembre 1984, inclusive
degli accessori);
2) violazione delle regole di liquidazione del risarcimento, poiché, riconoscendo
l’indennità nel suo valore nominale, la Corte di appello aveva trascurato di considerare
che il datore si era reso inadempiente all’ordine di reintegra nelle mansioni
illegittimamente sottratte anche mediante e per il tempo successivo al licenziamento;
3) violazione del precetto di cui all’art.429 cod. proc. civ.;
4)-5) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, per avere la Corte di appello condotto
la propria indagine contabile anche su profili non devoluti e per non avere parametrato
le mensilità supplementari alle integrazioni provvigionali, in quanto facenti parte della
retribuzione globale e in assenza di una espressa esclusione disposta dalla sentenza
rescindente;
6) spettanza, anche alla stregua dell’art. 51 del CCNL per i dipendenti da istituti di
vigilanza privata del 6.5.83, delle differenze rivendicate per tredicesima e
quattordicesima mensilità con inclusione delle integrazioni provvigionali.
Con unico motivo del ricorso incidentale l’Istituto Vigilanza Urbe si duole del rigetto
dell’eccezione di detrazione dell’ aliunde perceptum.
Occorre premettere che i quesiti di diritto del ricorso principale presentano profili di
inammissibilità, in quanto tutti formulati con una semplice richiesta di accoglimento
del motivo ovvero con mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della
propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento
del motivo. Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 3530 del 2012 e n. 14010
del 2014), il quesito inerente a una censura di diritto, già previsto dall’art. 366 bis cod.
proc. civ., dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, non può
essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta,
per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore
asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
R.G. n. 21279/08
Udienza 17 febbraio 2015

E’ dunque

provvigionale pari a lire 2.587.656 mensili a valori del giugno 1981, oltre rivalutazione

inidoneo il quesito di diritto che si limiti a richiedere a questa Corte la valutazione
. della fondatezza della censura svolta, non enunciando la regula iuris in base alla quale,
in contrapposizione alle ragioni addotte nella sentenza impugnata, dovrebbe
riconoscersi la fondatezza del vizio denunciato.
Il ricorso principale è comunque infondato.

rescindente n. 15449/2000, in quanto sottesi alla questione – devoluta alla Corte relativa-rdeterminazione del credito per il periodo che va dal 29.11.1984, data
dell’intimato licenziamento, sino al 10.11.1990, data di pronuncia della sentenza
pretorile (periodo che ricadeva quasi integralmente nel regime anteriore all’entrata in
vigore dell’art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, che ha modificato l’art. 18 della
legge 20 maggio 1970 n. 300). Nel dare atto che, riferendosi il risarcimento al regime
antecedente alla modifica di cui al citato art. 18, esso doveva “comprendere non
soltanto la retribuzione mensile che il lavoratore avrebbe dovuto percepire con la
qualifica a lui spettante, ma anche l’importo mensile medio delle provvigioni (nella
specie come determinato dal Pretore di Roma con la sentenza del 20 marzo 1983) costituente il risarcimento del danno da lui subito a seguito del demansionamento”,
questa Corte ha accolto entro i suddetti limiti il ricorso del lavoratore, statuendo che la
corretta determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 18 I. n. 300/70 (per il periodo
compreso tra l’intimato licenziamento e la sentenza di reintegra) doveva includere
anche l’importo mensile medio delle provvigioni, come determinato dal Pretore di
Roma con la sentenza n. 4594 del 1983. Questa sentenza non aveva riconosciuto
alcun diritto a “rivalutare” ed aggiornare mensilmente la base di calcolo (sorte
x
capitale), attribuita in misura fissa per tutto il periodo (dal plornig 1981 al 1983) in lire
2.587.656 mensili a titolo di integrazione provvigionale (e senza alcun computo nelle
mensilità aggiuntive).
Nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità
del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine agli

errores in

iudicando, relativi al diritto sostanziale, e per le violazioni di norme processuali tutte le
volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto, con valenza processuale,
accertato e qualificato giuridicamente agli effetti della cassazione della sentenza (Cass.
n. 20474/14).
Quanto al terzo motivo, va pure aggiunto che non risulta specificamente censurata,
con riguardo alla presunta violazione dell’art. 429 cod. proc. civ., la ratio decidendi
secondo cui il criterio di liquidazione proposto dal ricorrente comporterebbe una
R.G. n. 21279/08
Udienza 17 febbraio 2015

In tutte le sue articolazioni esso investe punti implicitamente definiti dalla sentenza

illegittima duplicazione della rivalutazione monetaria su componenti del risarcimento
nel periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza di reintegra.
La questione dedotta con il sesto motivo, relativamente all’interpretazione del CCNL
di settore, appare nuova e come tale inammissibile.
La censura (quartolThotivo) secondo cui il giudice di rinvio avrebbe esorbitato dailre

difetta di autosufficienza (art. 366 nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ.).
Il ricorso incidentale è invece inammissibile; esso tende a riproporre questioni di
fatto circa lo svolgimento di attività lavorativa del Norscia, ma non censura in modo
specifico la soluzione processuale sulla quale la sentenza di fonda, ossia che, seppure
sia ammissibile proporre in corso di giudizio l’eccezione di detrazione dell’ aliunde
perceptum in relazione a fatti solo successivamente conosciuti dall’eccipiente, resta
comunque preclusa da giudicato interno la possibilità di considerare fatti del tempo
passato, ossia quelli anteriori al momento della relativa deduzione.
Resta assorbito l’altro profilo di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevato dal
ricorrente principale in sede di controricorso.
Stante l’esito delle opposte impugnazioni, le spese del giudizio di legittimità sono
compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello
incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015
Il Consigliere est.

Il Pre dente i

limiti del giudizio di rinvio, in relazione ai calcoli elaborati in sede di c.t.u. contabile,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA