Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12632 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 12/05/2021), n.12632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10014/2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

N. 70, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GUALAZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI MARASCA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/10/2018 R.G.N. 33/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GIANNI MARASCA;

udito l’Avvocato FRANCO BOLDRINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D., comandante dei vigili urbani e dirigente del servizio statistica del Comune di Ancona, riassumeva dinanzi alla Corte d’appello di Ancona il processo di appello, già instaurato dallo stesso avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la domanda dal medesimo formulata nei confronti del Comune e di T.L..

2. Lo S. aveva agito innanzi al Tribunale di Ancona per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dall’ente datore di lavoro, alla quale aveva apportato contributo causale il collega di lavoro T..

3. Il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte territoriale.

4. Quest’ultima aveva in particolare ritenuto che: – nessun comportamento illecito giuridicamente rilevante era stato posto in essere dopo il (OMISSIS); l’appellante aveva fondato per il periodo precedente l’azione su provvedimenti di trasferimento e di destituzione che, in quanto già oggetto di altri giudizi, non potevano più essere rimessi in discussione con riferimento ai profili di legittimità o illegittimità accertati – la condotta tenuta dall’amministrazione risultava giustificata dagli abusi commessi dallo S., il quale era solito eliminare verbali di contravvenzioni elevate da appartenenti al corpo dei vigili urbani; – gli atti adottati dal Comune “intervenivano in un contesto di difficoltà nei rapporti interpersonali che acuivano tensioni e problematiche tanto da costituire certamente una condizione di incompatibilità ambientale”; – l’appellante, inoltre, aveva quantificato il danno in un importo globale, senza indicare parametri e criteri di valutazione; – il T. non aveva reso falsa testimonianza perchè si era limitato a dichiarare le proprie intenzioni e priva di rilievo era la circostanza che le dichiarazioni fossero motivate dal desiderio di sostituire l’appellante nell’incarico di Comandante del Corpo di polizia; – in ogni caso lo S. avrebbe dovuto resistere in sede endoprocessuale alle affermazioni del T., non essendogli consentito di agire in altro giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel processo ormai concluso.

5. Proposto ricorso per cassazione da parte dello S., questa Corte con ordinanza n. 26684/2017 riteneva fondati il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso nella parte in cui censuravano la sentenza impugnata per avere immotivatamente respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Ancona.

6. Rilevava questa Corte che la sentenza impugnata aveva escluso la fondatezza della domanda sulla base di argomenti palesemente errati perchè, oltre a ritenere che la legittimità del provvedimento escludesse in radice la configurabilità del mobbing, aveva affermato la irrilevanza dell’eventuale “malanimo” dei “censori”, quando, al contrario, proprio l’intento persecutorio può rendere illecita la condotta, se sistematica e reiterata, anche nei casi di apparente legittimità degli atti adottati.

7. Evidenziava, inoltre, che la motivazione della sentenza fosse contraddittoria, perchè dapprima aveva affermato che la legittimità dei provvedimenti di trasferimento e di destituzione era stata valutata in altri giudizi e non poteva essere più rimessa in discussione, ma poi aveva affrontato la questione per pervenire a conclusioni parzialmente difformi da quelle espresse dal giudice amministrativo, all’epoca munito di giurisdizione, che aveva respinto il ricorso proposto avverso il trasferimento d’ufficio, ma aveva annullato il provvedimento di destituzione.

8. Riteneva che la motivazione fosse, altresì, assolutamente carente perchè era fondata solo sulla asserita legittimità dei provvedimenti di trasferimento e di destituzione e nulla aveva detto sulle plurime iniziative adottate nei confronti dello S. dalla amministrazione comunale, sebbene i motivi di appello sollecitassero la necessaria valutazione che, in ipotesi, poteva essere di condivisione delle conclusioni espresse dal giudice di primo grado, ma non mancare del tutto, poichè l’impugnazione chiamava la Corte territoriale a pronunciare sulla sussunzione del caso concreto ad una fattispecie astratta nella quale rilievo determinante assume la reiterazione e la sistematicità della condotta.

9. La sentenza impugnata era pertanto cassata in relazione ai motivi accolti quanto alla posizione del Comune di Ancona; erano invece respinti i motivi di ricorso concernenti il rigetto della domanda nei confronti del dipendente T..

10. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Ancona respingeva l’appello principale di S.D. e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune di Ancona, condannava lo S. alla refusione delle spese processuali del giudizio di primo grado.

Condannava, inoltre, l’appellante principale al pagamento di favore del Comune di Ancona delle spese degli altri gradi di giudizio.

11. Riteneva la Corte territoriale, in via preliminare, inammissibili le richieste istruttorie dell’appellante ritenendo che le stesse difettassero del requisito dell’indispensabilità.

Escludeva che la decisione del Comune di sospendere, nel 1996, la riscossione, a seguito di numerose opposizioni alle cartelle iscritte a ruolo, fosse ascrivibile ad un comportamento sorretto dall’intento persecutorio di “contrastare le iniziative del ricorrente”, atteso che la questione della legittimità delle multe che sanzionavano le infrazioni contestate da vigili urbani, ma rilevate da ausiliari del traffico, era tutt’altro che pacifica.

Rilevava che l’Avvocatura dello Stato, in un parere all’uopo richiesto, aveva evidenziato il potere-dovere dell’amministrazione di non iscrivere a ruolo le sanzioni fondate su accertamenti effettuati da soggetti non legittimati.

Osservava, altresì, che all’epoca dei fatti la questione fu decisa nel senso dell’illegittimità anche da una parte della giurisprudenza amministrativa, che aveva dichiarato non legittimati alla rilevazione delle violazioni del C.d.S. gli ausiliari del traffico (cfr. T.A.R., Fr. Ve. Gi., 26/5/1997, n. 395).

Riteneva che analoga incertezza giuridica e la conseguente necessità di assicurare la legalità dell’azione amministrativa avesse animato il Comune nel procedimento disciplinare avviato a seguito dell’annullamento e dell’apposizione del nulla osta all’archiviazione, da parte dello S., ad un ingente numero di preavvisi di infrazione (c.d. records) elevati a carico di diversi automobilisti.

In questo caso, infatti, l’Ente aveva ritenuto l’assenza del relativo potere in capo all’appellante sulla base della tesi fatta propria dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 1336 del 29/4/1997 e si era poi conformato alla valutazione tecnica della Commissione di disciplina ai fini dell’adozione del provvedimento di destituzione, annullato dal Consiglio di Stato per motivi prettamente formali, salvo poi prendere atto dell’assenza di colpa grave dello S. (essendosi in tal senso espressa la Corte dei Conti Centrale – Sez. II, sentenza n. 191/98/A del 2/9/1998, che aveva desunto l’assenza di colpa grave proprio dall’incertezza ermeneutica ed applicativa riguardante la normativa di settore) e a non procedere al rinnovo di tale procedimento di destituzione.

Riteneva, poi, del tutto priva di prova la circostanza che il datore di lavoro avesse effettuato numerose contestazioni disciplinari nei confronti dello S. al solo scopo di screditare il prestigio del lavoratore agli occhi dei vigili urbani.

Rilevava, al riguardo, che la perdita di prestigio allegata dallo S. si configurava quale mera illazione priva di riscontro.

Anche in questo caso, quindi, doveva essere escluso l’intento persecutorio dell’Ente, che aveva agito sulla base di fondati motivi giuridici.

Quanto al trasferimento per incompatibilità ambientale rilevava che la sussistenza di conflitti tali da indurre un altro dipendente ( T.) a ventilare l’ipotesi del pensionamento, pur di non lavorare nuovamente con lo S., era idonea ad escludere che il trasferimento avesse finalità persecutorie e che, al contrario, tale circostanza era indice del fatto che il trasferimento fosse volto al ripristino della serenità dell’ambiente di lavoro.

Anche analizzando i fatti che avevano dato origine alle contestazioni, riteneva che il particolare rigore dell’amministrazione non potesse essere ricondotto ad un intento persecutorio, quanto piuttosto ad una legittima finalità retributiva della gravità dei comportamenti dello S..

12. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.D. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Ancona.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087,1218,1224 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver offerto motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione all’intento persecutorio.

Sostiene:

– con riferimento alla vicenda relativa alla sospensione delle multe elevate dagli ausiliari del traffico, che la Corte territoriale avrebbe incentrato la propria valutazione, ai fini dell’individuazione del profilo vessatorio, sul “dubbio” di legittimità delle sanzioni irrogate senza tener conto del fatto che l’ordine impartito al Comandante di non dar corso alle segnalazioni delle infrazioni rilevate dagli ausiliari del traffico era in contrasto con la Convenzione ACI in vigore;

assume che in tal modo la Corte territoriale sia incorsa in una violazione di legge ed avrebbe aggirato il principio di diritto di cui alla sentenza rescindente;

– con riferimento alla vicenda delle archiviazioni dei preavvisi di infrazione (c.d. records) e alla conseguente sanzione della destituzione dal servizio dello S., che la Corte d’appello avrebbe addotto argomenti in favore della legittimità del provvedimento disciplinare in ragione di un contrasto di “opinioni” sulla questione e senza prendere in considerazione, ai fini dell’intento persecutorio, quanto rilevato dal TAR Marche in sede di impugnazione del provvedimento di destituzione e quanto considerato dalla Corte dei Conti Centrale in sede di riforma della precedente sentenza di condanna dello S., nonchè quanto evidenziato dalla Prefettura di Ancona in proprie lettere e circolari, la circostanza che altri soggetti effettuavano l’archiviazione dei records, il fatto che il GIP di Ancona aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico dello S. e il contenuto della Consulenza Tecnica disposta dalla Procura di Ancona nell’ambito del procedimento penale;

assume che la gravità del provvedimento sanzionatorio (poi annullato) ed il mancato rinnovo del procedimento disciplinare sarebbero sintomatici dell’intento di “annientare” lo S. nelle sue legittime iniziative;

– con riferimento alle numerose contestazioni disciplinari elevate nei confronti dello S. non seguite da sanzioni (non luogo a procedere), che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione “sbrigativa” e superficiale facendo leva sulla mancata dimostrazione della perdita di prestigio e dell’intento persecutorio laddove la stessa ripetitività e strumentalità delle contestazioni, inoltrate al comandante dei Vigili, integrava in sè un comportamento volto a minare il prestigio del Comandante;

– con riferimento alle contestazioni sfociate in sanzioni disciplinari giudicate legittime dal giudice amministrativo, che la Corte d’appello avrebbe escluso l’intento persecutorio soffermandosi sulla mera legittimità dei provvedimenti adottati senza esaminare le specifiche risultanze di causa;

assume, quindi, che la Corte territoriale avrebbe disatteso il principio di diritto indicato nell’ordinanza di rinvio da questa Corte;

– con riferimento alle contestazioni sfociate in sanzioni disciplinari annullate dal giudice amministrativo, che la Corte territoriale avrebbe omesso di operare una valutazione complessiva dei fatti e, soprattutto, di considerare elementi decisivi e sintomatici dell’atteggiamento persecutorio del datore di lavoro;

– con riferimento al demansionamento del ricorrente ed al trasferimento al Servizio Statistica, che la Corte d’appello avrebbe operato una valutazione esclusivamente tecnico-formale della vicenda senza considerare la fattispecie oggetto di causa nel suo complesso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087,1218,1224,2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver applicato i principi di diritto pronunciati dalla Cassazione con l’ordinanza di rinvio.

Sostiene:

– con riferimento alla vicenda relativa alla sospensione delle multe elevate dagli ausiliari del traffico, che la Corte territoriale avrebbe considerato esclusivamente la legittimità del provvedimento di sospensione, disattendendo il principio di diritto indicatole;

– con riferimento alla vicenda delle archiviazioni dei preavvisi di infrazione (c.d. records) e alla conseguente sanzione della destituzione dal servizio dello S., che la Corte d’appello avrebbe escluso l’intento persecutorio con esclusiva valutazione della legittimità dell’operato comunale;

– con riferimento alle numerose contestazioni disciplinari elevate nei confronti dello S. non seguite da sanzioni (non luogo a procedere), che la Corte d’appello avrebbe considerato solo il corretto agere della P.A. senza valutare la fondatezza delle contestazioni;

– con riferimento alle contestazioni sfociate in sanzioni disciplinari giudicate legittime dal giudice amministrativo, che la Corte d’appello avrebbe applicato solo apparentemente ed in maniera distorta il principio di diritto enunciato dall’ordinanza di rinvio;

– con riferimento alle contestazioni sfociate in sanzioni disciplinari annullate dal giudice amministrativo, che la Corte territoriale avrebbe considerato solo la legittimità dell’agere della P.A., applicando in modo non corretto il principio di diritto dettato da questa Corte;

– con riferimento al demansionamento del ricorrente ed al trasferimento al Servizio Statistica, che la Corte d’appello avrebbe compiuto una valutazione non solo non pertinente rispetto all’oggetto di causa ma anche scarna nella motivazione indicata.

3. I suddetti primo e secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

4. La Corte territoriale ha richiamato espressamente i principi di diritto indicati da questa Corte nell’ordinanza rescindente. Secondo la valutazione della Corte territoriale, ed in conformità a tali principi di diritto, l’Ente aveva agito sulla base di motivi giuridici e mai con la volontà di vessare o umiliare il ricorrente.

5. In particolare, con l’ordinanza rescindente, questa Corte ha stabilito che l’elemento qualificante la condotta di mobbing non è da ricercarsi nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica.

La Corte territoriale, nell’analisi dell’intera vicenda di causa, ha ritenuto che tale elemento qualificante mancasse, anche in considerazione dei comportamenti tenuti dal ricorrente e, con motivazione puntuale ed articolata (come evidenziato nello storico di lite), ha escluso la fondatezza della domanda evidenziando che non vi fosse prova degli elementi costitutivi del mobbing, ed in particolare del suddetto intento persecutorio.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, il giudice di appello non ha affatto fondato la decisione su una definizione del mobbing diversa da quella di cui alla pronuncia rescindente ma anzi ha conformato la propria motivazione ai principi di diritto indicati nell’ordinanza di rinvio.

6. Con riferimento alla questione riguardante la legittimità delle multe che sanzionavano le infrazioni contestate da vigili urbani, ma rilevate da ausiliari del traffico, la Corte d’appello, considerata l’incertezza giuridica sulla questione e l’esigenza di garantire la legalità degli atti, ha escluso un intento persecutorio dell’Ente volto a “contrastare le iniziative del ricorrente”.

La Corte territoriale, in linea con i punti 7 e 7.1 dell’ordinanza di rinvio, secondo cui la legittimità dell’atto ha una rilevanza indiretta per escludere la valenza mobbizzante dell’atto stesso ove il lavoratore non adduca elementi di segno contrario, ha evidenziato che tali elementi non fossero stati offerti in causa dall’appellante.

7. Il ricorrente critica l’impianto argomentativo della Corte territoriale rilevando che, nel fare leva sulla mancata dimostrazione della perdita di prestigio e dell’intento persecutorio, avrebbe reso una motivazione “sbrigativa” e superficiale laddove la stessa ripetitività e strumentalità delle contestazioni, integrava in sè un comportamento volto a minare il prestigio del Comandante.

Invero, la Corte territoriale, in conformità con quanto indicato da questa Corte, ha escluso che fosse stato dimostrato l’intento persecutorio sulla base di plurime considerazioni.

Ha, così, evidenziato, in modo chiaro ed approfondito, che il Comune, pur in presenza di elementi che portavano a ritenere l’assenza in capo alla S. del potere di archiviazione in relazione ad un ingente numero di preavvisi di infrazione (c.d. records), si fosse adeguato alle decisioni della Commissione di disciplina e non avesse irrogato sanzioni disciplinari (indice, questo, deponente in senso contrario ad un intento persecutorio).

Riprendendo, poi, il punto 7.3 dell’ordinanza di rinvio, ha considerato che tale giudizio fosse corroborato dai diversi episodi in cui lo S., nell’ambito del proprio ruolo dirigenziale, aveva fatto un uso distorto della finalità dei suoi poteri, circostanza, questa, che consentiva di leggere diversamente il rigore dell’Ente che, nello specifico, era doverosamente intervenuto per assicurare efficienza, legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa.

8. A parere del ricorrente, poi, il demansionamento non sarebbe stato considerato dalla Corte territoriale dal punto di vista della fattispecie in giudizio ma solo dal lato formale e tecnico.

In realtà, la Corte territoriale ha evidenziato come il lamentato demansionamento non fosse stato provato in giudizio, tanto che lo S. aveva continuato ad occupare un ruolo dirigenziale e nessun cambiamento di area professionale era stato lamentato.

Ha, inoltre, precisato che il trasferimento disciplinare avesse tratto origine da una incompatibilità ambientale emersa dagli atti di causa (non solo dalle dichiarazioni del T. ma anche rispetto a quanto accaduto nella riunione col Sindaco G.). Sul punto il ragionamento è del tutto in linea con quanto indicato nella sentenza rescindente al punto n. 7.2, ove si è evidenziato che va escluso l’intento persecutorio laddove gli spostamenti siano effettuati dal datore di lavoro con l’intento di ripristinare un ambiente di serenità lavorativa e gli stessi possono invece essere apprezzati dal giudice per escludere una condotta mobbizzante.

10. Ed allora, a ben guardare, i motivi di ricorso non prospettano alcuna erronea applicazione della legge e/o principio di diritto indicato da questa Corte.

Nella specie, il ricorrente, pur denunciando nella rubrica violazioni formalmente riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 3, in realtà, incentra le proprie censure su una non condivisa lettura delle risultanze istruttorie effettuata dalla Corte territoriale in ottemperanza a quanto richiestole dal giudice di legittimità.

E’, infatti, invocata, nella sostanza, una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici ai quali compete, anche attraverso il riferimento a materiali istruttori, ricostruzione che è invece affidata al sovrano apprezzamento del giudice di merito, in tal modo travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, ed interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

11. Si aggiunga che anche laddove il ricorrente denuncia espressamente la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e lamenta una insufficiente e contraddittoria motivazione, non solo fa riferimento a vizi non più presenti nella formulazione novellata della disposizione ma non tiene in adeguato conto gli enunciati posti dalle Sezioni unite con le citate sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

Com’è noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.). Di talchè, anche per questo verso, le censure mosse dal ricorrente si palesano inammissibili atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, peraltro su sollecitazione di questa Corte che aveva disposto il rinvio, le ragioni della decisione.

E’ stato ulteriormente chiarito da questo Giudice di legittimità che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che, come detto, – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass. 11892/2016; Cass., n. 23153/2018).

Inoltre, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); in conseguenza l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio suddetto, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

In ogni caso la parte che ricorre è tenuta ad indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Nella specie la stessa prospettazione di cui ai motivi di ricorso non enuclea l’avvenuta omissione di fatti storici che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e che siano stati realmente decisivi, essendo i rilievi incentrati piuttosto sulla mancata ovvero erronea pronuncia su fatti asseritamente “rilevanti”, per di più rappresentati dal mancato esame di deduzioni in punto di risultanze istruttorie.

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omissione, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno causato dalle condotte di mobbing e con il quarto motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo alla corretta applicazione delle norme sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno in conseguenza alle condotte di mobbing.

Assume che:

– con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 2087 e 2043, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la Corte d’appello avrebbe fornito una motivazione contraddittoria sulla sussistenza e la quantificazione del danno ed omesso di valutare l’allegata documentazione di causa inerente ad alcune questioni riguardanti la valutazione del danno;

– con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 2087 e 2043, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto di quanto disciplinato dal codice civile in materia di sussistenza e quantificazione del danno da condotta illecita.

13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sia per l’omessa analisi delle censure relative alla violazione di norme processuali in materia di prove sia per l’omissione, la insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo alle censure in materia di ammissibilità delle prove. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe prodotto alcuna valutazione sulla inammissibilità della documentazione prodotta nel corso di causa e che avrebbe dovuto, comunque, procedere d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., all’acquisizione della documentazione.

14. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.

Le censure esposte attengono a questioni che la Corte territoriale ha inteso assorbite nella affermata insussistenza dell’elemento qualificante il mobbing.

15. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

16. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrnete al pagamento, in favore del Comune di Ancona, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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