Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12631 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12631 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 5807-2009 proposto da:
CERON 7, GIUSEPPINA C.F. CRNGPP53D48G942S, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VERBANO 26, presso lck
l FAMIGLIA SARLI LOCCI,

CZNNLa Le-1.J-1-a
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

RODOLFO

BROGNIERI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

712

REGIONE BASILICATA , LAPETINA AGNESE EMILIA RITA;

Nonché da:

intimate

Data pubblicazione: 18/06/2015


REGIONE BASILICATA C.F. 80002950766 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56 C/0 UFFICIO
REGIONALE BASILICATA, presso lo studio dell’avvocato
VALERIO DI GIACOMO, che la rappresenta e difende

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CERONE GIUSEPPINA C.F. CRNGPP53D48G942S, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VERBANO 26, presso lcz,
uio

avvocatl

rappresentata

e

FAMIGLIA

difesa

SARLI

LOCCI,

dall’avvocato

RODOLFO

BROGNIERI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

LAPETINA AGNESE EMILIA RITA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1006/2008 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 17/10/2008 r.g.n. 76/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

giusta delega in atti;

R.G. n. 5807/09
Ud. 12.2.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiedeva che le fosse riconosciuto, a seguito di procedura
concorsuale interna, il diritto all’attribuzione della posizione
organizzativa denominata “Segreteria Dipartimentale” a
decorrere dal 23 gennaio 2003, previa attribuzione del punteggio
aggiuntivo (5 punti) previsto dal bando, e che venisse ordinato
alla Regione Basilicata di inserirla in graduatoria tenendo conto
di tale punteggio, “con tutti gli effetti consequenziali in ordine
all’attribuzione della posizione organizzativa, anche di natura
economica”.
Il Tribunale adito dichiarava che la ricorrente aveva diritto
all’attribuzione della chiesta posizione organizzativa a decorrere
dal 23 gennaio 2003 e “condanna(va) l’Amministrazione
convenuta all’attribuzione in favore della ricorrente dei relativi
emolumenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze”.
Su impugnazione della Regione Basilicata, la Corte
d’appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe,
confermava la decisione di primo grado nella parte in cui era
stata riconosciuta alla dipendente la posizione organizzativa,
mentre “revoca(va) la condanna” dell’Amministrazione al
pagamento, a favore della Cerone, dei relativi emolumenti.
Osservava la Corte di merito che il bando prevedeva
l’attribuzione del punteggio in questione nell’ipotesi di “incarico
di direzione di unità operativa presso Ente o P.A.”, senza
limitazioni o distinzioni di sorta. E poichè la Cerone aveva svolto
incarichi di reggenza assimilabili all’incarico di direzione
anzidetto, doveva esserle attribuito il punteggio in questione.

Con ricorso al Tribunale di Potenza Cerone Giuseppina

2

Ciò tanto più, aggiungeva la Corte, che in altra analoga
procedura selettiva era stato attribuito alla Cerone il punteggio
in parola.
Riteneva, viceversa, la stessa Corte viziata la statuizione
della sentenza di primo grado nella parte in cui
l’Amministrazione era stata condannata alla corresponsione degli
contenuta solo nel dispositivo della sentenza e non anche nella
motivazione; inoltre non era stato allegato il titolo di tali
spettanze, ancorchè fosse stata accolta la domanda di
attribuzione della posizione organizzativa. Di conseguenza la
statuizione di condanna doveva essere annullata.
Contro questa sentenza propone ricorso principale la
dipendente. Resiste con controricorso la Regione Basilicata,
proponendo altresì ricorso incidentale, illustrato da memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.
E’ rimasta intimata la controinteressata Lapetina Agnese
Emilia Rita, alla quale è stata attribuita la posizione
organizzativa rivendicata dalla Cerone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi in
quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc.
civ.).
2. Il ricorso principale è articolato in tre motivi, quello
incidentale in quattro. Ad essi fa seguito il quesito di diritto di
cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore, ma
applicabile ratione temporis.
3. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata
violazione o falsa applicazione degli artt. 2, c. 3, 45, comma 2 e
52, c. 1, D. Lgs. n. 165 del 2001, nonchè degli artt. 8, 9 e 10
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del personale non
dirigente del 31 marzo 1999, con riferimento all’art. 112 cod.
proc. civ.

emolumenti, rilevando in primo luogo che tale statuizione era

3

Si deduce che, in tema di pubblico impiego privatizzato,
l’utile inserimento nella graduatoria di una procedura selettiva
interna per l’attribuzione al personale non dirigente di una
posizione organizzativa negli enti locali, dà diritto, una volta
attribuita per via giudiziale tale posizione, al relativo trattamento
economico. Di conseguenza la Corte di merito avrebbe dovuto
emolumenti.
4.

Con il secondo motivo del ricorso principale è

denunciata contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, per avere la Corte di merito, dopo avere
riconosciuto il diritto della ricorrente all’attribuzione della
posizione organizzativa e delle spettanze retributive, ha affermato
che non vi fosse titolo idoneo per la condanna della Regione al
pagamento di detti emolumenti.
5. Con il terzo motivo è denunciata omessa e insufficiente
motivazione circa un fatto decisivo della controversia.
Si deduce che la sentenza impugnata – nella parte in cui
sostiene che la statuizione di primo grado, con riguardo alle
spettanze retributive, è viziata dalla carenza di prova – è errata.
Tale affermazione infatti è “priva di qualsiasi riferimento alle
emergenze istruttorie che, al contrario, attestano senza alcun
elemento in contrario, l’assenza di circostanze impeditive
all’efficacia, anche ai fini economici, della migliore collocazione in
graduatoria riconosciuta e da riconoscere alla ricorrente”.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Si afferma che la Corte di merito ha errato nel ravvisare la
assimilazione tra gli incarichi di reggenza, conferiti alla Cerone, e
la titolarità di unità operativa organica, alla quale faceva
espresso riferimento il bando, a nulla rilevando che in altra
procedura selettiva, come affermato dalla sentenza impugnata,

confermare la statuizione di condanna al pagamento dei relativi

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alla Cerone fosse stato attribuito il punteggio aggiuntivo qui
reclamato.
Gli incarichi di reggenza hanno infatti caratteri,
presupposti, requisiti culturali e professionali differenti rispetto
all’incarico di unità operativa organica.
7.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale è

cod. civ.
Si sostiene che il chiaro riferimento all’incarico di unità
operativa contenuto nel bando rende illegittima una estensione
del punteggio riservato a questo specifico titolo ad altri e diversi
profili, quali la reggenza di aree o settori non contemplati dal
bando. Viola pertanto i canoni di correttezza e buona fede
l’assimilazione di un incarico di reggenza all’incarico di direzione
di unità operativa.
8. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione
dell’art. 52, c. 6, D. Lgs. n. 165 del 2001, in relazione agli artt.
45 D.P.R. n. 333/90, 34, lett. b), D.P.R. n. 268/87 e 20, lett. b),
D.P.R. n. 266/87:
Si ribadisce che la reggenza non può essere assimilata alla
direzione di unità operativa. La prima ha carattere straordinario
e temporalmente limitato, mentre la seconda ha carattere
ordinario e di stabilità. Inoltre l’incarico di reggenza è riservato al
personale avente qualifica e titoli inferiori rispetto al titolare di
unità operativa. Non poteva pertanto giustificarsi, per la
reggenza, l’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto nel
bando.
9.

Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia

violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 CCNL 31
marzo 1999 Comparto regioni ed autonomie locali del personale
non dirigente.
Il motivo è così sintetizzato nel quesito di diritto: “dica,
pertanto, la Suprema Corte se alla luce della disciplina di cui agli
artt. da 8 a 10 CCNL 31.3.1999 e, segnatamente, quella

denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375

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contenuta nell’art. 9, stesso CCNL, il dirigente dell’Ufficio
competente possa ritenersi vincolato, nell’esercizio dell’attività
gestionale di conferimento di un incarico di posizione
organizzativa, al rispetto di una procedura selettiva, preordinata
ed immutabile, predisposta dall’organo di direzione politica,
tanto da costituire diritto soggettivo lo scorrimento della

dell’incarico di posizione organizzative.
10. L’esame del ricorso principale deve essere preceduto,
sotto il profilo logico-giuridico, da quello del ricorso incidentale.
Tale ricorso è improcedibile.
Il ricorrente incidentale richiama ripetutamente nei motivi il
bando di concorso, rilevando che la Corte di merito ha errato nel
ravvisare la assimilazione tra gli incarichi di reggenza, conferiti
alla Cerone, e la titolarità di unità operativa organica; che il
chiaro riferimento all’incarico di unità operativa contenuto nel
bando rende illegittima una estensione del punteggio riservato a
questo specifico titolo ad altri e diversi profili, quali la reggenza
di aree o settori non contemplati dal bando; che non poteva
pertanto giustificarsi, per la reggenza, l’attribuzione del
punteggio aggiuntivo previsto dal bando.
Senonchè, in violazione dell’art. 369, primo comma, n. 4),
cod. proc. civ., non produce, unitamente al ricorso, il bando in
questione, onere questo posto a pena di improcedibilità del
ricorso e la cui inosservanza non consente a questa Corte la
verifica delle censure.
11. Il rilievo che precede è assorbente e tuttavia deve
aggiungersi, per completezza, che la Corte di merito ha ritenuto
che la locuzione “Incarico di direzione di U.O. organica c/o Ente
o P.A.”, contenuta nel bando – che prevedeva l’attribuzione di un
punto per ogni anno o frazione di anno, con un massimo di
cinque punti – deve essere interpretata nel senso che in tale
incarico deve ricomprendersi anche quello di reggenza, ancorchè

graduatoria, anche in occasione di una nuova attribuzione

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avente carattere meramente transitorio e funzionale alla
supplenza del titolare.
Orbene, l’interpretazione di un atto o di un documento è
tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di
violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui
ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico
seguito per giungere alla decisione. Nella specie non ricorrono
tali evenienze, onde la mera contrapposizione fra
l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta nella
sentenza impugnata non può rilevare ai fini dell’accoglimento
della censura, risolvendosi nella proposta di una interpretazione
diversa.
12. Il ricorso principale, i cui motivi vanno trattati
congiuntamente in ragione della loro connessione, è infondato.
La Corte di merito ha riformato la sentenza impugnata,
nella parte in cui, dopo aver riconosciuto alla Cerone il diritto
alla attribuzione della posizione organizzativa, ha condannato la
Regione Basilicata al pagamento dei relativi emolumenti,
rilevando che tale statuizione era contenuta solo nel dispositivo
ed era priva di qualsiasi “supporto motivazionale”. Essa inoltre
era viziata “dalla carenza di prova opposta dalla parte appellante,
non essendo dimostrato (e – occorre aggiungere – neppure
allegato) il titolo (causa petendz) di tali spettanze”.
Come risulta dalle conclusioni dell’atto introduttivo,
riportate dalla Cerone nel ricorso, la medesima ha chiesto oltre
che il riconoscimento del diritto all’attribuzione della posizione
organizzativa, che fosse ordinato alla Regione Basificata “di
inserire la ricorrente nella posizione consequenziale al
riconoscimento del maggior punteggio di competenza, con tutti
gli effetti consequenziali in ordine all’attribuzione della posizione
organizzativa, anche di natura economica, con decorrenza dal
23.01.2003 o dall’altra data che sarà ritenuta opportuna”.

agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata,

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Non risulta, all’evidenza, formulata una specifica domanda
di condanna al pagamento degli emolumenti retributivi, non
avendo peraltro la stessa ricorrente, come affermato dalla
sentenza impugnata, nemmeno indicato i titoli della relativa
pretesa, e cioè i vari elementi retributivi dai quali è costituita la
posizione organizzativa rivendicata.

riformato la sentenza di primo grado con riguardo alla
statuizione di condanna al pagamento di detti emolumenti.
13. In conclusione vanno rigettati entrambi i ricorsi, con
conseguente compensazione tra le parti delle spese del presente
giudizio.
Nulla per le spese nei confronti della controinteressata
Lapetina Agnese Emilia Rita, rimasta intimata.
P. Q . M .
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le
spese del presente giudizio. Nulla per le spese nei confronti di
Lapetina Agnese Emilia Rita.
Così deciso in Roma in data 12 febbraio 2015,
IL PRESIDENTE

Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha

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