Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12630 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14988/2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA STRANGIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO STUMPO e VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 929/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/05/2013, R.G.N. 706/2008.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri di rigetto della domanda di S.A. volta ad ottenere l’indennità di malattia per il periodo 7/1/2003-21/1/2003.

La Corte ha osservato che il certificato medico inviato in data 8/1/2003, ricevuto dall’Istituto il 13/1/2003, non recava alcuna indicazione leggibile della data di nascita della S., del luogo di nascita e del luogo ove effettuare la visita di controllo, essendo appena intellegibili il nome, il cognome e il periodo di malattia; che neppure era stato allegato che la residenza fosse indicata sulla busta della raccomandata e che inoltre,con il medesimo nominativo, risultavano nelle liste dei braccianti agricoli ben 4 persone.

La Corte ha poi rilevato che era inammissibile l’interrogatorio formale in quanto richiesto solo in appello e per la non conducenza del capitolato,tenuto conto della prova documentale.

Infine, la Corte ha confermato la condanna alle spese processuali per carenza di valida dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

2. Avverso la sentenza ricorre la S. con due motivi. Resiste l’Inps che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, dell’art. 421c.p.c., commi 1 e 2 e art. 437 c.p.c..

Rileva che l’invio del certificato era stato accertato dal Tribunale e dalla Corte d’ Appello; che detto certificato era completo ed intellegibile circa il nome cognome e periodo di malattia;che la parte da compilare a cura del lavoratrice presentava solo tracce,probabilmente per la qualità della carta usata per il ricettario, e che l’Inps aveva violato l’art. 416 c.p.c., non avendo mai contestato che il certificato fosse incompleto, ma solo di non averlo ricevuto.

Osserva, ancora, che, essendo necessario accertare che il certificato fosse completo, aveva chiesto in appello l’interrogatorio formale, ma la Corte aveva rigettato la richiesta ritenendola tardiva, nè aveva inteso esercitare i poteri ufficiosi di cui all’art. 421 c.p.c..

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendo irrilevante che la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 citato fosse stata sottoscritta solo dal difensore e non dalla parte personalmente.

5. Il ricorso è infondato.

Con riferimento alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale ed al mancato esercizio da parte della Corte dei poteri ufficiosi del giudice di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., va rilevato che il collegio di merito ha affermato non solo la tardività della richiesta,ma anche la “non conducenza” del capitolato predisposto dalla ricorrente tenuto conto della prova documentale già in atti, manifestando, cioè, che l’interrogatorio formale non sarebbe stato idoneo a superare le incertezze probatorie esistenti. Tale aspetto della decisione non risulta oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente la quale, invece, avrebbe dovuto riportare in ricorso la richiesta istruttoria da essa formulata al fine di provarne l’idoneità a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, oltre a dover allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l’intervento officioso ai sensi dell’art. 421 c.p.c. (cfr tra le tante Cass. ord. n. 22628/2019, n. 32265/2019).

Va, altresì, rilevato, con riferimento al primo motivo, che la ricorrente neppure ha provveduto a depositare il certificato di cui si discute in violazione dell’art. 369 c.p.c., pur essendo la sua difesa incentrata proprio sulla intelligibilità di detto certificato, impedendo in tal modo a questa Corte di valutare la fondatezza delle sue censure.

La ricorrente, infine, nel ribadire l’intelligibilità di detto certificato non si sofferma in alcun modo sulla sussistenza dei requisiti per avere diritto alla prestazione richiesta, nè riporta quanto a riguardo esposto fin dal primo grado a conforto della sua richiesta superando in tal modo eventuali incertezze sulla sussistenza del suo diritto.

6. Va, infine, rilevato circa il secondo motivo che questa Corte ha affermato (cfr. tra le tante Cass. ord. n. 22952/2016) che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”.

Tale principio va qui ribadito e,pertanto, correttamente la Corte d’appello ha liquidato le spese secondo il principio della soccombenza.

In calce al ricorso in cassazione la parte ha, invece, sottoscritto la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che nel presente giudizio la S. va esente dal pagamento delle spese. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA