Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12630 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.19/05/2017), n. 12630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 227/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SERVIMAX SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9/2010 della COMM. TRIB. REG. della
BASILICATA, depositata il 19/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Basilicata, n. 9/01/10 dep. il 19.1.2010, che ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della C.T.P. di Matera che, su ricorso di Servimax s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad Iva per l’anno 2001, fondato su p.v.c. dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera.
– La C.T.R. ha in particolare ritenuto che correttamente l’impresa aveva trattato il fuoristrada come bene strumentale esclusivo (autocarro), detraendo l’IVA relativa.
Servimax s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– Col primo motivo del ricorso si deduce insufficiente motivazione, sul recupero a tassazione della quota di ammortamento della vettura che la società ha trattato fiscalmente come bene strumentale esclusivo (autocarro), dovendosi invece ritenere, conformemente all’atto impugnato, che la stessa avesse le caratteristiche di un fuoristrada e quindi non potesse avere natura strumentale esclusiva per l’impresa. Ciò in quanto detto bene, acquistato come autovettura, era stato omologato come autocarro ad uso dell’impresa, senza le necessarie modifiche strutturali per renderlo effettivamente tale. Esso non poteva, quindi, considerarsi un bene a strumentalità esclusiva dell’impresa, con conseguente indetraibilità dell’Iva.
Il motivo è infondato.
– Premesso che lo stesso è, in realtà, incentrato sul significato del concetto di “strumentalità”, di cui il ricorrente ufficio lamenta che la C.T.R., anche alla luce degli elementi di fatto emersi in istruttoria, avrebbe dovuto dare una interpretazione tale da condurre a giustificare il recupero dell’Iva e quindi, in questi termini, avrebbe dovuto essere prospettato sotto il profilo della violazione di legge, esso è infondato, avendo sul punto la C.T.R. congruamente motivato.
– La sentenza impugnata, infatti, preso atto delle mancate modifiche per rendere il mezzo conforme all’omologazione, ha ritenuto tale circostanza solo un indizio – dell’utilizzo anche come autovettura del mezzo – non sufficiente ad escludere la detrazione dell’Iva; viceversa, altre circostanze di fatto emerse dall’istruttoria – quali la non contestata presenza dell’omologazione come autocarro, l’intestazione alla ditta ed il pagamento del mezzo da parte di quest’ultima – depongono per l’inerenza del mezzo all’attività dell’impresa.
– Col secondo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 112 c.p.c., relativamente alla pronuncia sulle spese.
– Anche questo motivo è infondato e va pertanto rigettato.
– Non sussiste l’invocata contraddizione tra motivazione e dispositivo, atteso che è coerente e sorretta da adeguata motivazione la decisione per cui, dopo avere sottolineato “l’obbligo dell’Amministrazione” di esperire entrambi i gradi di giudizio, la C.T.R. ha compensato le spese in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, applicabile ratione temporis del solo giudizio di appello, e cioè proprio del grado di giudizio in relazione al quale ha ravvisato tale obbligo di azione dell’ufficio, lasciando invece immutata la statuizione sulle spese del primo grado, che legittimamente, in base al principio di soccombenza, ha condannato l’Ufficio al pagamento delle spese.
– In conclusione il ricorso va respinto.
– Non vi è luogo a provvedere sulle spese per mancata costituzione della controparte.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017