Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12630 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12630 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 18387-2014 proposto da:
COMDATA S.P.A. C.F. 04010940288, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO,
2015
592

MAURIZIO BERTOLA, FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –


I

contro

SALEH

CHRISTIAN

AMIR

C.F.

SLHCRS84P13F335A,

Data pubblicazione: 18/06/2015

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,
presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO CARAPELLE, giusta delega in atti;
– controricorrente

di TORINO, depositata il 04/06/2014 R.G.N. 216/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.

avverso la sentenza n. 559/2014 della CORTE D’APPELLO

Udienza del 4 febbraio 2015 — Aula A
n. 8 del ruolo — RG n. 18387/14
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.—La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di COMDATA s.p.a. avverso la
sentenza del Tribunale di Torino del 6 febbraio 2014, di rigetto dell’opposizione della suddetta
società all’ordinanza di accoglimento dell’impugnativa di Christian Amir Saleh del licenziamento
per giusta causa intimato li dalla COMDATA, dichiarato nullo per violazione dell’art. 4 St.lav., con
conseguente condanna _Li suddetta società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a
corrispondergli l’importo delle retribuzioni dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra,
oltre agli accessori di legge, in base all’art. 18, primo e terzo comma, dello St.lav., come modificato
dalla legge n. 92 del 2012.
2.—Il ricorso di COMDATA domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste,
con controricorso, Christian Amir Saleh.
3.- In prossimità dell’udienza viene depositata copia dell’atto di rinuncia al ricorso principale
della società COMDATA, sottoscritto dei suoi difensori costituiti e, per presa visione e adesione,
anche dall’avvocato Roberto Carapelle per Clu-istian Amir Saleh.
4.- Dal suddetto atto risulta che le parti hanno definito la presente controversia con verbale di
conciliazione n. 2107/14, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Torino il 17 novembre 2014.
5. Nel suddetto verbale, allegato all’atto di rinuncia, si legge che le parti hanno dichiarato
espressamente di non avere null’altro reciprocamente a pretendere per i titoli dedotti nel presente
giudizio.
6.- Pertanto, per effetto del suddetto atto di rinuncia al ricorso principale, il giudizio deve
essere dichiarato estinto, ricorrendone tutte le condizioni, di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. e
nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, già regolate fra le parti in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso in Ro a, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 febbraio 2015.

FATTO e DIRITTO

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