Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1263 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18976-2019 proposto da:

FUNIVIA DEL TERMINILLO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI,

11, presso lo studio dell’avvocato SARA TESTA MARCELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ARCANGELI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE di RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO TORLONIA, 9, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO BARBERINI, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8792/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Funivia del Terminillo srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti avverso l’avviso di accertamento n. 41/2017 del 10.3.2017 con il quale si richiedeva il versamento della differenza dell’IMU per l’anno di imposta 2012 non tenendosi conto della riduzione del 50% prevista dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3.

2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo al contribuente la riduzione del 50% essendo i fabbricati inagibili ed inabitabili. 3. Proponeva appello il Comune di Rieti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame sul presupposto che la soc. Funivia del Terminillo srl non aveva provveduto a depositare presso il Comune la dichiarazione di inagibilità delle unità immobiliari impedendo, quindi, all’Ufficio Tecnico ogni verifica sulla asserita inagibilità ed inabitabilità.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. Il Comune di Rieti si costituiva tardivamente chiedendo che fosse fissata l’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.L. n. 201 del 2001, art. 13, comma 3, lett. b), convertito in L. n. 214 del 2011, e successivamente modificato dalla L. n. 44 del 2012, nochè la omessa motivazione in riferimento al dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si argomenta che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, il Comune era a conoscenza dello stato di inagibilità e inabitabilità degli immobili oggetto dell’accertamento, documentato dalla perizia non esaminata dalla CTR, per avere, nell’ambito del procedimento di autotutela sui provvedimenti impositivi per gli anni 2006-2010, effettuato sopralluoghi e verifiche che determinarono l’annullamento degli atti di accertamento in quanto non prevedevano la riduzione dell’imposta del 50%

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), consente la riduzione dell’imposta del 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.

2.2 Questa Corte, con orientamento costante formatosi sul D.L. n. 504 del 1992, art. 8, in materia di ICI formulato in termini sostanzialmente analoghi alla disposizione IMU, ha avuto modo di precisare, che ” in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto” (Cass. n. 28921/2017, 13053/201712015/2015; n. 13230/2005).

2.3 Pertanto quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).

2.4 Il principio secondo la quale “In tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poichè, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune” è stato ribadito anche dalla sentenza della Cassazione nr. 18463/2016.

2.5 Nella fattispecie in esame la contribuente aveva fornito elementi documentali dai quali si evince che il Comune di Rieti fosse a conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità delle unità immobiliari oggetto dell’accertamento.

2.6 In particolare si legge a pagg. 3 e 4 della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale “di fatto, risulta che la soc. “Funivia del Terminillo srl ha effettuato il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2012 per gli immobili oggetto di accertamento nella misura del 50% dell’imposta, considerato lo stato di inagibilità di alcuni immobili, conosciuto dal Comune di Rieti che per gli anni precedenti al 2011 (ICI) ha provveduto all’annullamento degli avvisi di accertamento, come dimostrato dalla documentazione allegata in atti. Infatti, su richiesta della società,del 9 agosto 2011, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, l’Ufficio Tributi del Comune di Rieti, dopo aver proceduto ad una verifica dello stato degli immobili, oggetto id imposta, dei versamenti e delle denunce relative agli anni precedenti, visti gli avvisi di accertamento emessi, viste le controdeduzioni prodotte dalla società, visto il combinato disposto del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, nonchè le norme contenute nel D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 68 e nel D.L. 30 settembre 1994, n. 656, art. 2 quater, che regolano il potere di autotutela, ha decretato l’annullamento di detti avvisi di accertamento, relativi all’Ici sugli di proprietà della società di cui alcuni risultavano inagibili e quindi soggetto al 50% dell’imposta”.

2.6 Si tratta di circostanze che possono dirsi accertate in quanto non risulta che siano state contestate dal Comune e comunque sono documentate dagli atti depositati nel presente giudizio.

2.7 La CTR negando, sulla scorta di una lettura in chiave formalistica del D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), il beneficio fiscale per non essere stata presentata da parte della contribuente la dichiarazione di inagibilità, ha malgovernato i principi di cui sopra si è dato conto.

2.8 Il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione affinchè, oltre a regolamentare le spese del presente giudizio, accerti se per l’anno di imposta sussistevano ancore le condizioni di inagibilità per tutti o per una parte delle unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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