Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1263 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 16/05/2019, dep. 21/01/2020), n.1263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18692-2017 proposto da:

M.A., A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CAMESENA 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MIRENZI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO LARUSSA;

– ricorrenti –

Contro

C.C., FALLIMENTO (OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SAVINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO CAPPELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 802/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 3-8-2010 la Curatela del Fallimento della “(OMISSIS) sas (OMISSIS)”, premesso:

che con contratto per notaio Bilangione del 3-11-2008 la “(OMISSIS) sas (OMISSIS)” aveva venduto ai coniugi M.A. ed A.G. (nonni materni di C.R.) tre appartamenti con relativo box-garage, siti nel Comune di Gizzeria località Mortilla in zona ad alta densità residenziale, al pattuito prezzo di Euro 150.000,00, oltre IVA;

che con atto dello stesso notaio del 4-11-2009 la detta sas aveva deliberato la variazione della denominazione sociale da “(OMISSIS) sas (OMISSIS)” in “”(OMISSIS) sas (OMISSIS)” (società quest’ultima poi dichiarata fallita, insieme al socio accomandatario, con sentenza n. 2 del 15-3-2010);

che la detta vendita era simulata, in quanto le parti avevano dichiarato che il prezzo era stato corrisposto a mezzo di otto assegni bancari ma uno solo degli stessi (per Euro 20.000,00) risultava negoziato mentre gli altri erano stati annullati dai traenti; detto corrispettivo di Euro 20.000,00 era da ritenersi sproporzionato rispetto alla controprestazione; in ogni modo anche il prezzo di Euro 150.000, 00 doveva ritenersi non corrispondente ai valori di mercato; di conseguenza il detto contratto configurava non una compravendita ma una liberalità nella forma della donazione indiretta, avente lo scopo di sottrarre i beni della società alla garanzia dei creditori, e, pertanto, da dichiararsi inefficace rispetto agli stessi ex art. 64 L.F. o, in subordine, ex art. 66 L.F. e art. 2901 cc;

tanto premesso convenne in giudizio M.A. ed A.G. dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme per sentir accertare detta simulazione relativa e dichiarare l’inefficacia del contratto in questione.

Si costituirono i convenuti e chiesero il rigetto della domanda; in particolare precisarono di avere corrisposto Euro 20.000,00 con il menzionato assegno, Euro 50.000,00 con versamenti periodici effettuati direttamente a C.R. e documentati da diciassette quietanze di pagamento, Euro 84.000 come da scrittura privata 23-92009 in atti; sostennero, inoltre, che il pattuito prezzo non poteva ritenersi esiguo, atteso che gli immobili erano in corso di costruzione ed erano stati venduti a corpo

Con sentenza n. 669 del 2-4-2012 l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarò la vendita simulata e, per l’effetto, ne dichiarò l’inefficacia ex art. 64 L.F., nei confronti della Curatela del Fallimento della “(OMISSIS) sas (OMISSIS)”.

Con sentenza 802/2017 del 3-5-2017 la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da M.A. ed A.G. M.A. ed A.G.; in particolare la Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni del primo Giudice, specificamente evidenziando, con riguardo ai motivi di gravame concernenti il pagamento del prezzo:

che, per quanto riguardava l’asserita corresponsione di Euro 50.000,00, le quietanze liberatorie in atti erano state emesse da C.R. in un’epoca in cui non era più il l.r. della società, sicchè le stesse non potevano riferirsi alla società fallita e non erano opponibili alla Curatela in quanto sottoscritte da soggetto estraneo alla società;

che la scrittura privata del 23-9-2009 -in forza della quale i coniugi M.- A. si erano impegnati a versare alla CO.GE.ME. (società guidata dagli stessi coniugi) la somma di Euro 84.000,00 a saldo dei lavori effettuati dalla CO.GE.ME. per conto della CRC, con conseguente estinzione (per compensazione) del debito di Euro 84.000,00 (concernente il pagamento del corrispettivo della vendita) con il detto credito- era da ritenersi simulata, in quanto: 1) la relativa eccezione, sollevata dalla Curatela con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, non era stata specificamente contestata; 2) dalle scritture contabili della società fallita non era emerso alcun debito nei confronti della società guidata dai coniugi; 3) quest’ultimi non avevano provato mediante testimoni l’avvenuta esecuzione dei lavori (anche se “in nero”) asseritamente svolti dalla CO.GE.ME. in favore della CRC

Con riferimento ai motivi di gravame concernenti la sussistenza dei fatti costitutivi della dedotta simulazione della compravendita in questione, la Corte ha rilevato che correttamente il Tribunale, sul presupposto del versamento dell’esiguo importo di Euro 20.000,00, aveva ritenuto conclusa una vendita mista a donazione, in cui la “causa donandi” era nettamente prevalente, e come tale assorbente quella “solvendi” (donazione indiretta); nello specifico ha ritenuto sussistenti i presupposti del detto negozio, e cioè sia la significativa sproporzione tra le prestazioni (sproporzione non scalfita dalla dedotta, e peraltro contestata, circostanza che si trattava di vendita a corpo di immobili ed ancora in costruzione) sia la consapevolezza da parte dell’alienante dell’insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto, sì da ritenere che l’alienante fosse stato indotto al trasferimento del bene da intento di liberalità (“animus donandi”); consapevolezza desumibile sia dalla stessa evidente sproporzione tra le prestazioni e dal fatto che le parti avevano indicato in Euro 150.000,00 il corrispettivo sia da altri presuntivi elementi di giudizio (omessa negoziazione di sette assegni e successivo annullamento degli stessi da parte dei traenti, rapporti di parentela tra i coniugi e la CRC sas).

Avverso detta sentenza M.A. e A.G. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

La Curatela del Fallimento della “(OMISSIS) sas (OMISSIS)” e C.C. resistono con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.- falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., si dolgono che la Corte non abbia esaminato la sollevata eccezione di falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.- la mancanza di simulazione del contratto, si dolgono che la Corte territoriale non abbia considerato che gli acquirenti, oltre all’assegno negoziato di Euro 20.000,00, avevano corrisposto il resto dell’importo con versamenti periodici direttamente a C.R. (versamenti che erano “subentrati” agli altri assegni), e non poteva, quindi, ritenersi sussistente l’elemento oggettivo della donazione, costituito dall’incremento del patrimonio del donatario e dal depauperamento di quello del donante; il contratto 3-11-2008 configurava, pertanto, una vera e propria compravendita, con conseguente inesistenza della simulazione, eccepita in entrambi i gradi di merito.

Entrambi i motivi sono, in primo luogo, inammissibili per assoluta genericità.

Come invero da tempo chiarito da questa S.C. “il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” (Cass. 4741/2005; v. poi, in motivazione, anche Cass. 7074/2017); nella specie non è specificamente riportato in ricorso dove e in che precisi termini siano state sollevate nel merito le su indicate eccezioni e documenti.

In ogni modo, il primo motivo è inammissibile anche in quanto la Corte ha deciso in ordine alla natura simulata della scrittura privata 239-2009 non solo riferendosi alla non contestazione dell’eccezione di simulazione ma anche sulla base di altri argomenti presuntivi, sui quali non risulta essere stata formulata con il presente ricorso alcuna censura; il motivo è, comunque, anche infondato, in quanto la Corte d’Appello ha compiutamente esaminato il gravame in ordine alla questione della non contestazione, rilevando in particolare che, a fronte dell’eccezione (sollevata dalla Curatela con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6) di simulazione della scrittura privata 23-9-2009 i coniugi nulla avevano successivamente dedotto in primo grado, sicchè il fatto doveva ritenersi pacifico e non più contestabile in grado di appello.

Il secondo motivo è, in ogni caso, inammissibile anche in quanto si risolve in una diversa valutazione del fatto per come accertato dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità.

La Corte, ìnvero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha esaminato la questione della simulazione del contratto 3-11-2008 (oggetto, peraltro, proprio della domanda proposta sin dal primo grado), decidendo per la sussistenza della stessa sulla base anche dell’accertamento in fatto che i versamenti periodici risultavano quietanzati da C.R. in un’epoca in cui non era più il 1.r. della società, sicchè le stesse non potevano riferirsi alla società fallita e non erano opponibili alla Curatela in quanto sottoscritte da soggetto estraneo alla società.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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