Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1263 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via S.

Tommaso d’Aquino 108, presso l’avv. OREFICE Salvatore, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Cassa Raiffeisen Wiptal s.c.a.r.l. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 197,

presso l’avv. Maria Cristina Napoleoni, rappresentata e difesa

dall’avv. RAINER Franz giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione

distaccata di Bolzano n. 158/09 del 29.7.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.11.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso riportandosi alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., osservava quanto segue: ” B.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello, sezione distaccata di Bolzano, del 29.7.2009, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado.

Ha resistito con controricorso la Cassa Raiffeisen Wipptal società cooperativa.

In particolare il Tribunale di Bolzano aveva rigettato la domanda finalizzata ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento della Cassa e la sua condannai al risarcimento del danno per effetto di plurime sottoscrizioni di obbligazioni argentine dell’importo di Euro 135.000, asseritamente poste in essere senza la pur prescritta preventiva informazione dei rischi connessi.

La Corte di Appello aveva poi ribadito la correttezza della detta statuizione, rilevando l’insussistenza della pretesa violazione degli obblighi di informazione a carico della banca investitrice, nonchè di quelli concernenti la rappresentata inadeguatezza dell’investimento effettuato.

Con i due motivi di impugnazione la B. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti profili: 1) l’onere della prova di aver operato con diligenza sarebbe a carico dell’intermediario e non del cliente;

immotivatamente sarebbe stata disattesa la richiesta di esibizione degli estratti titoli relativi al decennio 1990-2000, dai quali sarebbero emerse la sua qualità di investitrice non professionale: e la modesta propensione al rischio; la questione sarebbe stata controversa alla luce della deposizione del teste O., che aveva negato la trasmissione di informative da parte dei consulenti finanziari; 2) la negoziazione di strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato in mercati non regolamentati, quali quelli in oggetto, avrebbe presupposto un ordine preventivo specifico impartito per iscritto o telefonicamente, nella specie insussistente; inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria nelle parti in cui: a) si denuncia l’omessa indicazione da parte dell’appellante delle ragioni per le quali la mancata produzione degli estratti titoli costituirebbe prova dell’inadempimento della banca, con il ravvisato obbligo di informazione a carico di quest’ultima; b) si afferma la sussistenza dell’obbligo di informativa e se ne rileva l’inconsistenza per il precedente acquisto di “bond” da stati esteri;

c) si ribadisce la configurabilità del detto obbligo e si afferma la comprensibilità dell’operazione legata all’acquisto dei titoli, in ragione dell’avvenuta consegna del modulo relativo alle clausole di salvaguardia.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ritenendolo manifestamente infondato per le seguenti considerazioni.

Sul primo motivo si osserva infatti che la censura non coglie la “ratio decidendi”, che è incentrata sul duplice rilievo, confortato dall’esito dell’espletata consulenza tecnica, dell’adeguatezza dell’informativa fornita (p. 15) e dell’investimento effettuato (p. 19), rilievi che sono stati contrastati con indicazioni frammentarie e pertanto inidonee a mettere validamente in discussione la fondatezza del giudizio formulato.

Analoghe considerazioni vanno poi svolte anche per quanto concerne il secondo motivo, considerato, da un lato, che non è in contestazione la consapevolezza da parte dell’investitore della programmata operazione finanziaria, ma più semplicemente la comunicazione del rischio connesso alla stessa operazione, e, dall’altro, che non sono ravvisabili le dedotte contraddizioni, atteso che la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sufficiente l’informativa fornita con la conoscenza, da parte dell’investitore, del “rating” attribuito ai titoli (gli altri dati considerati, quali quello concernente le clausole di salvaguardia, costituiscono elementi rafforzativi e di contorno del giudizio formulato)”.

Entrambe le parti hanno poi depositato memoria, la banca aderendo alle conclusioni cui si è fatto cenno, l’ O. viceversa sostenendone la non condivisibilità, contestando in particolare il rilievo secondo cui non sarebbe stata colta la “ratio decidendi” e le indicazioni date sarebbero state frammentarie, ed evidenziando inoltre l’erroneità della decisione nella parte in cui era stata affermata la presunta conoscenza del “rating” di essa ricorrente e la sua qualità di investitore esperto.

Ritiene il Collegio che siano condivisibili le conclusioni del relatore, che sono essenzialmente incentrate sul rilievo che la Corte di Appello ha motivato la propria decisione in ragione della ricostruzione in punto di fatto della vicenda, quale determinata secondo una interpretazione degli elementi acquisiti non viziata sul piano logico, ricostruzione contestata dalla controparte unicamente sotto il profilo del merito delle valutazioni effettuate, senza cioè la pur necessaria indicazione degli elementi dai quali poter desumere l’erroneità, sotto l’aspetto della violazione di legge o del vizio di motivazione, della decisione impugnata.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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