Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12629 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 123/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SERVIMAX SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2010 della COMM. TRIB. REG. della

BASILICATA, depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Basilicata, n. 8/1/10 depositata il 19.1.2010, che ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della C.T.P. di Matera che, su ricorso di Servimax s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad Irpeg, Irap e Iva per l’anno 2002, fondato su p.v.c. dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera.

– In particolare la C.T.R. ha escluso che sussistesse occultamento di ricavi derivanti da lavori non fatturati, eseguiti dalla società con l’utilizzo di un bene (un escavatore Fiat Hitachi acquistato nel 2001), ritenendo provato, sulla base di una scrittura privata di comodato avente data certa (in quanto recante timbro di spedizione dell’ufficio postale) e sulla base dell’assenza di costi operativi, la circostanza per cui nell’anno in questione la società non aveva la disponibilità del mezzo escavatore e non aveva pertanto effettuato con esso alcun lavoro, non conseguendo, quindi, alcun ricavo occulto. Quanto alla quota di ammortamento dell’autovettura immatricolata autocarro, ha ritenuto legittima la detrazione operata dalla società, trattandosi di mezzo “inerente all’attività svolta ed utilizzato dall’amministratore per le attività proprie dell’azienda”.

– Servimax s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione, non avendo la C.T.R. rilevato il dedotto occultamento di ricavi, derivanti da favori non fatturati eseguiti dalla società con l’utilizzo di un escavatore (Fiat Hitachi acquistato nel 2001).

– Il motivo è inammissibile, poichè la CTR ha escluso l’occultamento dei ricavi per utilizzo di una escavatrice, giudicando provato in base ad atto avente data certa l’indisponibilità di tale macchinario.

Era questo il punto dibattuto e risolto nel giudizio di merito; e nulla su questo punto si deduce nel ricorso per cassazione, col quale non è ammissibile un ampliamento del thema decidendum (v. da ultimo Cass., 27/01/2017 n. 2033).

– Il motivo è peraltro carente di autosufficienza nella parte in cui fa riferimento a dichiarazioni di terzi che avrebbero smentito la tesi della cessione in comodato dell’indicato macchinario, atteso che le suddette dichiarazioni sono solo genericamente menzionate senza ulteriori dettagli nè in merito a chi le avrebbe rese nè al loro specifico contenuto.

– Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione, sul recupero a tassazione della quota di ammortamento della vettura che la società ha trattato fiscalmente come bene strumentale esclusivo (autocarro), dovendosi invece ritenere che la stessa, date le sue caratteristiche di fuoristrada, non potesse avere natura strumentale esclusiva per l’impresa.

– Il motivo è infondato.

Esso, prospettato come vizio di motivazione – laddove invece la C.T.R. ha congruamente motivato sulla inerenza del mezzo e sul suo utilizzo per le attività proprie dell’azienda – è, in realtà, incentrato sul significato del concetto di “strumentalità”, di cui il ricorrente ufficio lamenta che la CTR, anche alla luce degli elementi di fatto emersi in istruttoria, avrebbe dovuto dare una interpretazione diversa (tale da condurre a giustificare il recupero a tassazione delle spese relative al bene stesso).

– In questi termini, pertanto, il motivo è inammissibile, poichè avrebbe dovuto essere prospettato sotto il diverso profilo della violazione di legge.

– Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 112 c.p.c., relativamente alla pronuncia sulle spese.

– Il motivo è infondato e va rigettato.

– Non sussiste la invocata contraddizione tra motivazione e dispositivo, atteso che è coerente e sorretta da adeguata motivazione la decisione con la quale la CTR, dopo avere sottolineato 1″l’obbligo dell’Amministrazione” di esperire entrambi i gradi di giudizio, ha compensato le spese – in applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 15, applicabile ratione temporis – del solo giudizio di appello, e cioè proprio del grado di giudizio in relazione al quale ha ravvisato tale obbligo di azione dell’ufficio, lasciando invece immutata la statuizione sulle spese del primo grado, che legittimamente, in base al principio di soccombenza, ha condannato l’Ufficio al pagamento delle spese.

– In conclusione il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato, va respinto.

– Non vi è luogo a provvedere sulle spese per mancata costituzione della controparte.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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