Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12629 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30262-2019 proposto da:
F.L., F.R., F.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI
MASTURSI;
– ricorrenti –
contro
M.S.C., T.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1248/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa
Picaroni.
Fatto
RITENUTO
che F.L., F.R. e F.M. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1248 del 2019, pubblicata il 5 marzo 2019, che ha accolto l’appello proposto dai consorti Ferrugine avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 564 del 2015, e nei confronti di M.S.C. e T.A., disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione “dell’oggettiva situazione di incertezza emergente dall’esame dei titoli di proprietà”;
che gli intimati non hanno svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso; che i ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e si contesta che la Corte d’appello sarebbe incorsa in contraddizione perchè, dopo avere stimato superfluo l’esame dei titoli di proprietà, aveva poi ritenuto che l’incertezza dei titoli di proprietà giustificasse la compensazione delle spese di lite;
che con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza assoluta ovvero apparenza della motivazione, che era basata su affermazioni irriducibilmente contrastanti;
che i motivi sono manifestamente infondati;
che non sussiste incoerenza o contraddittorietà tra la motivazione con la quale la Corte d’appello ha giustificato la compensazione delle spese di lite – oggettiva situazione di incertezza emergente dall’esame dei titoli di proprietà – e le ragioni del rigetto della domanda di rivendica proposta dagli odierni intimati;
che il richiamo fatto dalla Corte d’appello alla “oggettiva situazione di incertezza emergente dall’esame dei titoli” deve essere letto in riferimento agli esiti degli accertamenti tecnici svolti nel giudizio di primo grado, di cui la stessa Corte dà ampio riscontro (pagg. 4-6 della sentenza), laddove la riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda degli odierni intimati, è basata sul rilievo che costoro non avevano fornito la prova della proprietà secondo il paradigma rigoroso della cd. probatio diabolica, vale a dire risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (ciò che rendeva superfluo l’esame dei titoli);
che tale rilievo, nel quale risiede la ratio decidendi della sentenza impugnata, non escludeva che la Corte d’appello potesse apprezzare in termini di oggettiva incertezza la situazione emergente dai titoli di proprietà, e quindi porre tale apprezzamento a fondamento della decisione di compensare le spese di lite;
che il ricorso deve essere rigettato e non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021